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LEGGE 13 dicembre 2024, n.191

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Punti chiave:


Questa legge trasforma in legge definitiva un decreto sull'ambiente (Art. 1), aggiornando le regole per valutare l'impatto ambientale dei progetti (VIA/VAS) e semplificando le autorizzazioni (Art. 1, 2, 3, 4, 5, 9). Introduce norme per migliorare la gestione dei rifiuti e favorire l'economia circolare, con particolare attenzione alla plastica (Art. 4, 5, 5-bis). Sono previsti interventi per ridurre il rischio idrogeologico e rafforzare le Autorità di bacino, con assunzioni di personale (6M€ annui a partire dal 2026) (Art. 9, 10). Infine, vengono stanziati fondi per investimenti in Africa nel settore energetico, puntando su soluzioni sostenibili (Art. 10-bis).


Legenda:

#art1: Riferimento all'articolo 1 e altri articoli correlati #art4: Riferimento all'articolo 4 e altri articoli correlati #art9: Riferimento all'articolo 9 e altri articoli correlati #art10bis: Riferimento all'articolo 10-bis

                     
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               
                
                    Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153,  recante  disposizioni
urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione  dei
procedimenti  di  valutazione   e   autorizzazione   ambientale,   la
promozione dell'economia circolare,  l'attuazione  di  interventi  in
materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 13 dicembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

                
                                                                                 Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  17
  OTTOBRE 2024, N. 153 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
          «0a) all'articolo  6,  dopo  il  comma  6  e'  inserito  il
seguente: 
          "6.1.  Le  lettere  c)  e  d)  del  comma  6  si  applicano
compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma
4, della  legge  5  agosto  2022,  n.  118,  nonche'  con  quelle  di
adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate"; 
          0b) all'articolo 7, comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare"
sono sostituite dalle seguenti: "competente  direttore  generale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"»; 
        alla lettera a): 
          al numero 1.1), le parole: «decreto legge» sono  sostituite
dalla seguente: «decreto-legge»; 
          al numero 2): 
          al capoverso  1-bis,  alla  lettera  a)  sono  premesse  le
seguenti: 
          «0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico
mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino
delle  condizioni  di  normale  esercizio  degli  invasi   esistenti,
l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili; 
          0b) le  opere  e  gli  impianti  di  stoccaggio  geologico,
cattura  e  trasporto  di  CO<sub>2</sub>  ,   nonche'   i   relativi   impianti
funzionalmente  connessi,  e  gli  impianti  industriali  oggetto  di
conversione in bioraffinerie»; 
          al capoverso 1-bis, lettera a), le parole: «numero  6-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «punto 6-bis)»; 
          al capoverso 1-bis, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
          «a-bis)  i  progetti  di  nuovi  impianti  concernenti   le
derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW»; 
          al capoverso 1-ter, al primo periodo,  le  parole:  «o  del
comma 1-bis, e' riservata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «o  del
comma 1-bis  e'  riservata»  e,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «e
coerente» sono sostituite dalle seguenti: «e simultanea», le  parole:
«al Ministero della cultura» sono soppresse  e  le  parole:  «che  ne
tiene conto» sono  sostituite  dalle  seguenti  «al  Ministero  della
cultura, che vi si uniforma»; 
          dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
          «2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la  parola:  "2024"
e' sostituita dalla seguente: "2026"»; 
          il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
          «3) al comma 2-octies, al primo  periodo,  le  parole:  "Il
presidente della Commissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti:  "I  presidenti  delle  Commissioni  di  cui  al   presente
articolo" e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Con  le
stesse modalita' individuate nei periodi precedenti,  fermi  restando
gli  specifici  compiti  attribuiti  in  materia   ambientale   dalla
normativa vigente ad altre amministrazioni  dello  Stato  nonche'  il
riparto di competenze tra le Forze di  polizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  e  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di  cui  al  presente
articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale  del  Corpo
della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito  delle
risorse di cui al comma 5"»; 
          al numero 4), capoverso  2-novies,  le  parole:  «VIA-VAS»,
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS»; 
        alla lettera b): 
          al numero 2), capoverso  6-bis,  le  parole:  «La  presente
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La  comunicazione  di
cui al periodo precedente»; 
          al numero 4), le parole: «,  dopo  il  primo  periodo  sono
aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono  aggiunti,
in fine, i seguenti periodi»  e  le  parole:  «assoggettabilita'  VIA
originario» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabilita' a  VIA
originario»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunta, in fine,  la
seguente lettera: 
          "g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli  46  e
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relativa  agli  assetti  proprietari  della
societa' proponente e della eventuale societa'  controllante  e  alla
consistenza del capitale sociale della societa' proponente"»; 
        alla lettera e): 
          al  numero  2.1),  le  parole:  «al  primo  periodo,»  sono
soppresse; 
          al numero 2.2), le parole: «dopo  il  primo  periodo,  sono
aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono  aggiunti,
in fine, i seguenti periodi» e  le  parole:  «ai  sensi  del  secondo
periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi del quarto periodo sono  concesse  ai  sensi  del
comma 5 del presente articolo»; 
        dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
          «f-bis) all'articolo 27,  comma  8,  le  parole:  "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"
sono sostituite dalle seguenti: "competente  direttore  generale  del
Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica,   previa
acquisizione del  concerto  del  competente  direttore  generale  del
Ministero della cultura"»; 
        la lettera g) e' soppressa; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Per  i  progetti  di  produzione  energetica  da   fonte
fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di
produzione di biometano, il proponente del provvedimento  di  VIA  di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come
modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, allega una
dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli  46  e  47  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  la   legittima
disponibilita',  a  qualunque  titolo,  della   superficie   su   cui
realizzare l'impianto, ferme  restando  la  pubblica  utilita'  e  le
procedure conseguenti per le opere connesse»; 
      al comma  3,  dopo  le  parole:  «del  medesimo  decreto»  sono
inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006»; 
      al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Qualora il programma di cui al comma 1  ovvero,  singolarmente,  gli
interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva  modifica  del
programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte  seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  tali  procedure  sono
svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  dalla
Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC  e   integrate   dalla   valutazione
ambientale   strategica    per    gli    eventuali    contenuti    di
pianificazione"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 5: 
        alla lettera a), le  parole:  «"e  4"  sono  soppresse»  sono
sostituite dalle seguenti: «", 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti:
"e 3"»; 
        alla lettera c), capoverso 3, dopo  le  parole:  «di  cui  al
comma 1» sono inserite le seguenti:  «del  presente  articolo»  e  le
parole: «e, a condizione che» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  a
condizione che»; 
        alla lettera e), le parole:  «ai  commi  5,  10  e  13»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, alinea,  10,  lettera  a),  e
13»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, le parole: "entro il 15 ottobre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "nei termini e con le modalita'  stabiliti
con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica"; 
          b) al comma 4, primo periodo, le parole: "10 dicembre 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2027"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso i-bis), la parola: «eurounitaria;»
e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
        alla lettera c), le parole:  «e  10-ter".;»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 10-ter";»; 
        alla lettera d), numero  2),  la  parola:  «eurounitaria»  e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
        alla lettera e), le parole: «, nonche'  di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nonche' di»; 
      al comma 2, le parole: «n. 44» sono sostituite dalle  seguenti:
«n. 55,», dopo le parole: «decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 7 agosto 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023,», le  parole:  «(UE)
n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «(UE)  2020/741  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio» e le parole: «(UE) n. 2024/1765 della Commissione europea»
sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1765 della Commissione»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica  per
l'interesse nazionale,  almeno  uno  dei  componenti  dell'organo  di
amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di  controllo
della societa' di cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  11
maggio 1999, n. 141, sono designati dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  si  provvede  ad
adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo n. 141 del 1999 alle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da  un
numero  di  membri  non  superiore  a  sette,  nonche'   al   rinnovo
dell'organo di amministrazione e dell'organo  di  controllo,  laddove
non siano gia' scaduti. 
        2-ter.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  ai  fini  di  un  eventuale
affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui
all'articolo  149-bis,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'  ammesso  il  trasferimento  da
parte della regione Puglia di parte delle azioni  della  societa'  di
cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999  in
favore dei comuni  della  medesima  regione  esercenti  il  controllo
analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico  dagli  stessi
costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo
149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'». 
    All'articolo 4: 
      al comma 2: 
        alla lettera a): 
          al numero 1), dopo le parole: «al comma 2,»  sono  inserite
le seguenti: «alinea,»; 
          il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
          «3) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: 
          "16-bis.  Il  legale   rappresentante   dell'impresa   puo'
assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le  categorie  di
iscrizione  all'Albo  senza  necessita'  di  verifica  di   idoneita'
iniziale  e  di  aggiornamento  e  solo  per  l'impresa  medesima,  a
condizione che abbia ricoperto  il  ruolo  di  legale  rappresentante
presso la stessa per  almeno  tre  anni  consecutivi.  La  competente
Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati
presenti nel registro delle imprese tenuto  dalla  locale  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura"»; 
        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
          «a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e'  inserito  il
seguente: 
          "10-bis. I  costi  indicati  nel  comma  10,  limitatamente
all'assolvimento degli obblighi di servizio  universale  relativi  ad
attivita' di carattere  residuale  o  comunque  d'interesse  generale
gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e  sui  consorzi  di  cui
all'articolo 223, sono  ripartiti  tra  questi  ultimi  e  i  sistemi
autonomi di cui all'articolo  221-bis  al  netto  di  ogni  eventuale
componente positiva diversa dal contributo ambientale  CONAI  di  cui
all'articolo 224, comma 3, lettera  h),  previa  verifica  dei  costi
rilevanti  e  della  loro  entita'  netta  da  parte  di  un  esperto
indipendente  scelto  congiuntamente  dalle  parti  o,  in  mancanza,
nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.  A
tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun  materiale
d'imballaggio  nel  rispetto  dei   principi   di   proporzionalita',
efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono  al  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  che  puo'  richiedere
modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia
degli accordi sottoscritti, qualora  un  accordo  non  sia  raggiunto
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica invita le  parti  a  concluderlo  entro  sessanta  giorni,
decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei
sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare  la  loro
attivita' con riferimento all'intero territorio  nazionale  ai  sensi
del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si  applica  in
ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter"; 
          a-ter) all'articolo 224: 
          1) al comma 3, lettera n), dopo  le  parole:  "nazionali  o
esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori  economici  anche
non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio
nazionale  e  i  dati  degli  operatori  economici  coinvolti"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "trasferiti  sul  territorio  nazionale,
compresi  quelli  di  provenienza  o  destinazione  transfrontaliere,
nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti"; 
          2) al comma 5-ter,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce
che i produttori e gli  utilizzatori  che  aderiscono  a  un  sistema
autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero  a
uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni  caso  la
copertura dei  costi  di  raccolta  e  di  gestione  dei  rifiuti  di
imballaggio da loro prodotti e  conferiti  al  servizio  pubblico  di
raccolta differenziata;  la  copertura  di  tali  costi  deve  essere
assicurata anche qualora gli  obiettivi  di  recupero  e  riciclaggio
siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici
private"»; 
      al comma 3, le parole: «decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica 23 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti:  «decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica del 23 novembre 2023»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per
i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e
volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema  marino  e
delle acque interne, i  criteri  specifici  e  le  modalita'  per  la
cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  sono  stabiliti  ai  sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152"». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        al capoverso 1-quater: 
          all'alinea: 
          al  primo  periodo,  le  parole:  «al  comma  1-ter»   sono
sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, nonche'  di  quelli
provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di
Marina di  Carrara»,  dopo  le  parole:  «dall'Autorita'  di  sistema
portuale del Mar  Ligure  occidentale»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' il Piano approvato dall'Autorita' di  sistema  portuale  del
Mar  Ligure  orientale»,  le  parole:  «della  ASL   territorialmente
competenti, adotta con apposito decreto  il  Piano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente
competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta,  adotta
con apposito decreto il Programma»  e  la  parola:  «comunitaria»  e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
          dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «Le
modalita' e i  termini  per  il  conferimento  e  il  riutilizzo  dei
materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei
porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti  mediante  la
sottoscrizione di uno specifico accordo  ai  sensi  dell'articolo  15
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  tra  l'Autorita'  di  sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale
del Mar Ligure orientale»; 
          al secondo periodo, le parole: «Il Piano di  cui  al  primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  Programma  di  cui  al
primo periodo»; 
          alla lettera a), le parole:  «previsto  dal  decreto»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «previsto  dal  regolamento  di  cui  al
decreto»; 
          alla lettera c), le parole: «articolo 184-bis, del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 184-bis del decreto» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensivi  dei  materiali
geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche
qualitative e granulometriche, derivanti da scavi  in  roccia  oppure
dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale
o al fondale sottostante di pertinenza demaniale»; 
          al capoverso 1-quinquies: 
          al primo periodo, le parole: «Il  Piano  di  cui  al  comma
1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui  al  comma  1-quater,
per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui  al  medesimo
comma 1-quater,»; 
          al terzo periodo, le parole: «Il Piano comprende, altresi',
i risultati delle procedure»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
Programma comprende altresi' i risultati e le procedure»; 
          al capoverso 1-sexies, la parola: «Piano», ovunque ricorre,
e' sostituita dalla  seguente:  «Programma»  e  le  parole:  «di  cui
all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152  del  2006»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109 del  decreto
legislativo n. 152 del 2006». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Valori limite di  ammissibilita'  dei  rifiuti  da
collocare in  discarica).  - 1.  In  conformita'  alla  decisione  n.
2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo  16-ter,
comma 1, del  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  alla  lettera  c),  le  parole:  "30  giugno  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027"; 
        b) alla lettera c-bis), le  parole:  "1°  luglio  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028". 
      2. Le disposizioni  introdotte  dal  comma  1  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente  decreto.  Entro  i  successivi  centottanta  giorni,  i
titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  in  corso  di  validita'
alla data di cui al primo periodo, possono richiederne  l'adeguamento
ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come  modificato
dal comma 1 del presente articolo». 
    All'articolo 6: 
      al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 248, comma 2,»  sono
inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo,»; 
      al comma 3, lettera b), numero 1), le parole: «con oneri»  sono
sostituite dalle seguenti: «, con oneri». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo  periodo,  la
parola:  «nominati»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «nominate»  e,
all'ottavo periodo, le parole: «per ciascuna delle  annualita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento»; 
      al comma 2, le parole: «decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  22  febbraio  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
2024». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole:  «posizione  geografica,  tipologia  del
dissesto e delle opere,  nonche'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«posizione  geografica  e  tipologia  del  dissesto  e  delle   opere
nonche'»; 
      al comma 2, le parole:  «ai  fini  del  tempestivo  inserimento
nella piattaforma» sono sostituite dalle seguenti:  «,  ai  fini  del
tempestivo inserimento nella piattaforma,». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «del   decreto   legislativo
medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice» e  le
parole: «di cui al sesto periodo e' in ogni caso  condizionata»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del sesto  periodo  e'  in  ogni
caso condizionato»; 
        alla lettera  b),  capoverso  2-ter,  dopo  le  parole:  «del
decreto-legge  n.  91  del  2014,»   sono   inserite   le   seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,»; 
      al comma 2, le parole: «di cui all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
cui all'articolo 7, comma 2,  del  decreto-legge  n.  133  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  164  del  2014,  come
modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), al numero 1), dopo la parola:  «Piano»  sono
inserite le seguenti: «degli interventi di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico» e, al numero 2), le parole: «del decreto-legge n.  133
del  2014.»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   del   citato
decreto-legge n. 133 del 2014»; 
        alla lettera  b),  capoverso  2-quinquies,  le  parole:  «del
decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «del
citato decreto-legge n. 133 del 2014» e le parole: «ogni disposizione
di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni  disposizione
di legge diversa»; 
      al comma 4, le parole: «autorita' di distretto» sono sostituite
dalle seguenti: «Autorita' di bacino distrettuale» e dopo le  parole:
«di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato  dal  comma  1,
lettera a), del presente articolo»; 
      al comma 5, le parole: «ogni  disposizione  di  legge  diverse»
sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»; 
      al comma  6,  dopo  le  parole:  «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 novembre 2018,» sono inserite le  seguenti:
«pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,»; 
      al comma 8, lettera a), dopo le parole: «di  10  milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "I
piani di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo  possono
essere predisposti e approvati anche per stralci, che  possono  avere
ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi,  i
piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi  2  e
4, nei limiti delle risorse specificamente  finalizzate  allo  scopo.
Qualora i piani stralcio abbiano ad  oggetto  le  sole  attivita'  di
progettazione, le modalita' di adozione del  decreto  di  concessione
del contributo  e  dell'eventuale  erogazione  dell'anticipazione  ai
soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal
Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui  all'articolo
20-ter, comma 8"»; 
      al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis, e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: «All'impiego delle risorse  assegnate  ai  sensi
del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorita'
di bacino distrettuale interessata con i medesimi  poteri  e  deroghe
previsti per il commissario di Governo per il contrasto  al  dissesto
idrogeologico  di  cui  all'articolo  10,   comma   1,   del   citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
      dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
        «9-bis. Per il potenziamento delle  attivita'  finalizzate  a
rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonche'
alla  mitigazione  del  dissesto  idrogeologico  e  del   cambiamento
climatico, con particolare riguardo alle attivita' di  pianificazione
e aggiornamento degli strumenti di pianificazione,  le  Autorita'  di
bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  sono  autorizzate,  nel  limite  di  una  spesa
complessiva pari a 6 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della  vigente  dotazione
organica, personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  mediante   l'indizione   di   procedure   concorsuali
pubbliche  o  lo  scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici. Con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  da  adottare
entro il 30 aprile 2025, sulla base delle  richieste  delle  predette
Autorita' di bacino coerenti con  i  rispettivi  piani  triennali  di
fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di  cui  al  primo
periodo. 
        9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
      al comma 10, le parole: «cosi' come introdotto» sono sostituite
dalle seguenti: «come introdotto». 
    All'articolo 10: 
      al comma 2, capoverso 7, al primo periodo, dopo le parole: «del
direttore»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dell'ISIN»,  al   secondo
periodo, le parole: «della pubblica amministrazione» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «delle  amministrazioni  pubbliche»  e,  al   terzo
periodo,  le  parole:  «del  decreto-legge  n.  201  del  2011»  sono
sostituite dalle seguenti:  «del  citato  decreto-legge  n.  201  del
2011»; 
      al comma 3, dopo le parole:  «dell'articolo  6,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 45 del 2014» sono  inserite  le  seguenti:  «,
come modificato dal comma 2 del presente articolo,»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Nelle  more  del  recepimento  della  direttiva  (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del
gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  partecipa  in  qualita'   di
rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea  dei  gestori
di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo  1,
del  regolamento  (UE)  2024/1789  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 13 giugno 2024». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Disposizioni urgenti per il  rafforzamento  degli
investimenti nei  Paesi  africani  a  tutela  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica). - 1. Al fine di  rafforzare  gli  investimenti
del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di  coniugare  le
esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela  ambientale,
mediante lo sviluppo di infrastrutture  sostenibili  e  la  riduzione
delle emissioni di gas serra, all'articolo 10  del  decreto-legge  29
giugno 2024, n. 89, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 5, le parole: "per l'anno 2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro l'anno 2025"; 
        b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento  da  parte  del
debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa  invia  una  richiesta  di
escussione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  che,  entro
centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento
della somma dovuta. A seguito del  pagamento  di  cui  al  precedente
periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta,
le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia
e delle finanze, e le somme da  essa  eventualmente  recuperate  sono
retrocesse in relazione alla quota garantita"; 
        c) al comma 10, le parole: "intestato alla Cassa  depositi  e
prestiti" sono sostituite dalle  seguenti:  "intestato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, le parole: «dell'articolo 7, commi  1  e  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi
9-bis e 9-ter,».