La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni
urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei
procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la
promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in
materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17
OTTOBRE 2024, N. 153
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
"6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano
compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma
4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche' con quelle di
adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate";
0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"
sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"»;
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: «decreto legge» sono sostituite
dalla seguente: «decreto-legge»;
al numero 2):
al capoverso 1-bis, alla lettera a) sono premesse le
seguenti:
«0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico
mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino
delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti,
l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico,
cattura e trasporto di CO<sub>2</sub> , nonche' i relativi impianti
funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di
conversione in bioraffinerie»;
al capoverso 1-bis, lettera a), le parole: «numero 6-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «punto 6-bis)»;
al capoverso 1-bis, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le
derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW»;
al capoverso 1-ter, al primo periodo, le parole: «o del
comma 1-bis, e' riservata» sono sostituite dalle seguenti: «o del
comma 1-bis e' riservata» e, al terzo periodo, le parole: «e
coerente» sono sostituite dalle seguenti: «e simultanea», le parole:
«al Ministero della cultura» sono soppresse e le parole: «che ne
tiene conto» sono sostituite dalle seguenti «al Ministero della
cultura, che vi si uniforma»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: "2024"
e' sostituita dalla seguente: "2026"»;
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: "Il
presidente della Commissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "I presidenti delle Commissioni di cui al presente
articolo" e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Con le
stesse modalita' individuate nei periodi precedenti, fermi restando
gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla
normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonche' il
riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro
dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente
articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale del Corpo
della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle
risorse di cui al comma 5"»;
al numero 4), capoverso 2-novies, le parole: «VIA-VAS»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS»;
alla lettera b):
al numero 2), capoverso 6-bis, le parole: «La presente
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di
cui al periodo precedente»;
al numero 4), le parole: «, dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi» e le parole: «assoggettabilita' VIA
originario» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabilita' a VIA
originario»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della
societa' proponente e della eventuale societa' controllante e alla
consistenza del capitale sociale della societa' proponente"»;
alla lettera e):
al numero 2.1), le parole: «al primo periodo,» sono
soppresse;
al numero 2.2), le parole: «dopo il primo periodo, sono
aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi» e le parole: «ai sensi del secondo
periodo sono concesse ai sensi del comma 5.» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del
comma 5 del presente articolo»;
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"
sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale del
Ministero della cultura"»;
la lettera g) e' soppressa;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i progetti di produzione energetica da fonte
fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di
produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, allega una
dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima
disponibilita', a qualunque titolo, della superficie su cui
realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilita' e le
procedure conseguenti per le opere connesse»;
al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono
inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006»;
al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli
interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del
programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono
svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione"».
All'articolo 2:
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «"e 4" sono soppresse» sono
sostituite dalle seguenti: «", 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti:
"e 3"»;
alla lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le
parole: «e, a condizione che» sono sostituite dalle seguenti: «e a
condizione che»;
alla lettera e), le parole: «ai commi 5, 10 e 13» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e
13»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro il 15 ottobre 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "nei termini e con le modalita' stabiliti
con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica";
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "10 dicembre 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2027"».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso i-bis), la parola: «eurounitaria;»
e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
alla lettera c), le parole: «e 10-ter".;» sono sostituite
dalle seguenti: «e 10-ter";»;
alla lettera d), numero 2), la parola: «eurounitaria» e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
alla lettera e), le parole: «, nonche' di» sono sostituite
dalle seguenti: «nonche' di»;
al comma 2, le parole: «n. 44» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 55,», dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 agosto 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023,», le parole: «(UE)
n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio» sono sostituite
dalle seguenti: «(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del
Consiglio» e le parole: «(UE) n. 2024/1765 della Commissione europea»
sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1765 della Commissione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per
l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di
amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo
della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad
adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente
comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un
numero di membri non superiore a sette, nonche' al rinnovo
dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove
non siano gia' scaduti.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale
affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui
all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ammesso il trasferimento da
parte della regione Puglia di parte delle azioni della societa' di
cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in
favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo
analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico dagli stessi
costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo
149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'».
All'articolo 4:
al comma 2:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite
le seguenti: «alinea,»;
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) dopo il comma 16 e' inserito il seguente:
"16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo'
assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di
iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita'
iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a
condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante
presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente
Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati
presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il
seguente:
"10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente
all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad
attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale
gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui
all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi
autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale
componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi
rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto
indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza,
nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A
tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale
d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita',
efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere
modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia
degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni,
decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei
sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro
attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi
del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in
ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter";
a-ter) all'articolo 224:
1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: "nazionali o
esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche
non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio
nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono
sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale,
compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere,
nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti";
2) al comma 5-ter, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema
autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a
uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la
copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di
imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di
raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere
assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio
siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici
private"»;
al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 23 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica del 23 novembre 2023»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per
i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e
volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e
delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la
cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152"».
All'articolo 5:
al comma 1:
al capoverso 1-quater:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: «al comma 1-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, nonche' di quelli
provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di
Marina di Carrara», dopo le parole: «dall'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale» sono inserite le seguenti:
«nonche' il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del
Mar Ligure orientale», le parole: «della ASL territorialmente
competenti, adotta con apposito decreto il Piano» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente
competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta
con apposito decreto il Programma» e la parola: «comunitaria» e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei
materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei
porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la
sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale
del Mar Ligure orientale»;
al secondo periodo, le parole: «Il Piano di cui al primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al
primo periodo»;
alla lettera a), le parole: «previsto dal decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dal regolamento di cui al
decreto»;
alla lettera c), le parole: «articolo 184-bis, del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 184-bis del decreto» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensivi dei materiali
geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche
qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure
dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale
o al fondale sottostante di pertinenza demaniale»;
al capoverso 1-quinquies:
al primo periodo, le parole: «Il Piano di cui al comma
1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter,» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al comma 1-quater,
per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo
comma 1-quater,»;
al terzo periodo, le parole: «Il Piano comprende, altresi',
i risultati delle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Programma comprende altresi' i risultati e le procedure»;
al capoverso 1-sexies, la parola: «Piano», ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: «Programma» e le parole: «di cui
all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Valori limite di ammissibilita' dei rifiuti da
collocare in discarica). - 1. In conformita' alla decisione n.
2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-ter,
comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "30 giugno 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
b) alla lettera c-bis), le parole: "1° luglio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028".
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i
titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita'
alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento
ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato
dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 6:
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 248, comma 2,» sono
inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo,»;
al comma 3, lettera b), numero 1), le parole: «con oneri» sono
sostituite dalle seguenti: «, con oneri».
All'articolo 7:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, la
parola: «nominati» e' sostituita dalla seguente: «nominate» e,
all'ottavo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualita'» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento»;
al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2024».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «posizione geografica, tipologia del
dissesto e delle opere, nonche'» sono sostituite dalle seguenti:
«posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere
nonche'»;
al comma 2, le parole: «ai fini del tempestivo inserimento
nella piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini del
tempestivo inserimento nella piattaforma,».
All'articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo
medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice» e le
parole: «di cui al sesto periodo e' in ogni caso condizionata» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del sesto periodo e' in ogni
caso condizionato»;
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «del
decreto-legge n. 91 del 2014,» sono inserite le seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,»;
al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come
modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
al comma 3:
alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: «Piano» sono
inserite le seguenti: «degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico» e, al numero 2), le parole: «del decreto-legge n. 133
del 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato
decreto-legge n. 133 del 2014»;
alla lettera b), capoverso 2-quinquies, le parole: «del
decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «del
citato decreto-legge n. 133 del 2014» e le parole: «ogni disposizione
di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione
di legge diversa»;
al comma 4, le parole: «autorita' di distretto» sono sostituite
dalle seguenti: «Autorita' di bacino distrettuale» e dopo le parole:
«di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal comma 1,
lettera a), del presente articolo»;
al comma 5, le parole: «ogni disposizione di legge diverse»
sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;
al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 novembre 2018,» sono inserite le seguenti:
«pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «di 10 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
piani di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono
essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere
ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, i
piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e
4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo.
Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attivita' di
progettazione, le modalita' di adozione del decreto di concessione
del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai
soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal
Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo
20-ter, comma 8"»;
al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «All'impiego delle risorse assegnate ai sensi
del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorita'
di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe
previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate a
rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonche'
alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento
climatico, con particolare riguardo alle attivita' di pianificazione
e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di
bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa
complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione
organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare
entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette
Autorita' di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di
fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo
periodo.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 10, le parole: «cosi' come introdotto» sono sostituite
dalle seguenti: «come introdotto».
All'articolo 10:
al comma 2, capoverso 7, al primo periodo, dopo le parole: «del
direttore» sono aggiunte le seguenti: «dell'ISIN», al secondo
periodo, le parole: «della pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche» e, al terzo
periodo, le parole: «del decreto-legge n. 201 del 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 201 del
2011»;
al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 7, del
decreto legislativo n. 45 del 2014» sono inserite le seguenti: «,
come modificato dal comma 2 del presente articolo,»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del
gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualita' di
rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori
di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli
investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della
sicurezza energetica). - 1. Al fine di rafforzare gli investimenti
del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le
esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale,
mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione
delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29
giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite
dalle seguenti: "entro l'anno 2025";
b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del
debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di
escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro
centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento
della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente
periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta,
le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia
e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono
retrocesse in relazione alla quota garantita";
c) al comma 10, le parole: "intestato alla Cassa depositi e
prestiti" sono sostituite dalle seguenti: "intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze"».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «dell'articolo 7, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi
9-bis e 9-ter,».