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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n.192

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Questa norma aggiorna le regole fiscali italiane. Cambia il modo di calcolare le tasse sui redditi dei terreni, soprattutto per le coltivazioni in aree urbane e quelle sostenibili (Art. 1). L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) aggiornerà il catasto (Art. 2). Il testo chiarisce la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, in particolare per i fondi sanitari integrativi (Art. 3). Semplifica la tassazione dei redditi da lavoro autonomo, introducendo nuove deduzioni (Art. 5). Infine, rende più semplice la corrispondenza tra contabilità aziendale e quella fiscale, riducendo la burocrazia (Art. 8). Sono previsti anche incrementi di finanziamento per diversi settori (Art. 21), fino a 205M€ annuali a partire dal 2037.

                     
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 5 relativo alla
revisione del  sistema  di  imposizione  sui  redditi  delle  persone
fisiche,  l'articolo  6,  relativo  alla  revisione  del  sistema  di
imposizione delle societa'  e  degli  enti  e  l'articolo  9  recante
ulteriori principi e criteri direttivi; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2024; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
espressa nella seduta del 7 novembre 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               
                
                    Art. 1 
 
         Revisione della disciplina dei redditi dei terreni 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,
comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando
immobili oggetto di censimento  al  catasto  dei  fabbricati  di  cui
all'articolo 32, comma 2, lettera  b-bis),  e'  determinato  mediante
l'applicazione alla superficie  della  particella  catastale  su  cui
insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in  vigore  nella
provincia in cui e' censita la particella incrementata  del  400  per
cento. 
      4-quater.  Il  reddito  dominicale  determinato  ai  sensi  del
decreto  di  cui  all'articolo  32,  comma  3-bis,  ovvero,  in   via
transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non puo' essere inferiore alla
rendita catastale attribuita all'immobile  destinato  alle  attivita'
dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma  2,
lettera b-bis).»; 
    b) all'articolo 32: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del  reddito
medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio  e  al
lavoro di organizzazione  impiegati  nell'esercizio  delle  attivita'
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.»; 
      2) al comma 2, alinea, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «produttive di reddito agrario»; 
      3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
        «b-bis) le attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al  catasto  dei
fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3,  C/6,
C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita
alla produzione non eccedente il doppio della superficie  agraria  di
riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; 
        b-ter) le attivita' dirette alla produzione  di  beni,  anche
immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e  la
silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai
cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di
beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di  cui
all'articolo 2135 del codice civile;»; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  sono  individuate,  per  i
terreni, nuove classi e qualita' di coltura al fine di  tenere  conto
dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, nonche'  sono  disciplinate
le modalita' di dichiarazione  in  catasto  dell'utilizzazione  degli
immobili  oggetto  di  censimento  al  catasto  dei  fabbricati   per
attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di  determinazione
della relativa superficie agraria di riferimento di cui al  comma  2,
lettera b-bis).»; 
    c) all'articolo 34, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,
comma 3-bis, il reddito agrario delle  colture  prodotte  utilizzando
immobili oggetto di censimento  al  catasto  dei  fabbricati  di  cui
all'articolo 32, comma 2, lettera  b-bis),  e'  determinato  mediante
l'applicazione alla superficie  della  particella  catastale  su  cui
insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in  vigore  nella
provincia in cui e' censita la particella, incrementata del  400  per
cento.»; 
    d) all'articolo 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3.1. Non si considerano produttive di reddito dei  fabbricati,
se non sono oggetto  di  locazione,  gli  immobili  utilizzati  nello
svolgimento delle attivita' dirette alla produzione  di  vegetali  di
cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali  si  applicano
le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»; 
    e) all'articolo 56-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per le attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b)
e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare
il  reddito  di  impresa  nell'ammontare  corrispondente  al  reddito
agrario relativo alla superficie sulla quale  la  produzione  insiste
ovvero relativo alla superficie  di  riferimento  come  definita  dal
decreto di cui all'articolo 32,  comma  3-bis,  in  proporzione  alla
superficie eccedente.»; 
      2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e  cessioni  di
beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite
ivi   indicato,   e'   determinato   applicando   all'ammontare   dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a  registrazione
agli effetti dell'imposta sul  valore  aggiunto  il  coefficiente  di
redditivita' del 25 per cento.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche
ai soggetti che hanno esercitato l'opzione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  redditi
prodotti a partire dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 

                
                                                   Art. 2 
 
              Aggiornamento delle banche dati catastali 
 
  1. In relazione ai  terreni  sottoposti  a  monitoraggio  da  parte
dell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  diversi  da
quelli di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006,  n.   286,   i   soggetti   tenuti   all'adempimento   previsto
dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relativo alle variazioni inerenti le qualita' e  classi  di  coltura,
sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con  le
modalita' previste dal citato articolo 2, comma 33, del decreto-legge
n. 262 del 2006 e con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni
attuative del comma 1. 

                
                                                   Art. 3 
 
Revisione della disciplina sulla tassazione  dei  redditi  di  lavoro
                             dipendente 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1,  lettera  e-ter),  le  parole:  «che
erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con  decreto
del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della  presente  disposizione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi
istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  giugno  2008,  n.  141,  che
operino secondo il principio di mutualita'  e  solidarieta'  tra  gli
iscritti»; 
    b) all'articolo 51: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera a), le parole: «di contratto o di accordo o
di regolamento aziendale, che  operino  negli  ambiti  di  intervento
stabiliti  con  il  decreto  del  Ministro  della   salute   di   cui
all'articolo 10, comma  1,  lettera  e-ter)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei  contratti  collettivi  di  cui  all'articolo  51  del
decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  o  di   regolamento
aziendale,  iscritti  all'Anagrafe  dei  fondi  sanitari  integrativi
istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  giugno  2008,  n.  141,  che
operino secondo il principio di mutualita'  e  solidarieta'  tra  gli
iscritti»; 
        1.2) alla lettera f-quater), dopo le  parole:  «categorie  di
dipendenti» sono inserite le seguenti: «e dei loro familiari indicati
nell'articolo  12  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste  nel
medesimo articolo 12, comma 2,»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In
deroga al primo periodo, il  valore  dei  beni  e  servizi  alla  cui
produzione o al cui scambio e'  diretta  l'attivita'  del  datore  di
lavoro e ceduti ai  dipendenti  e'  determinato  in  base  al  prezzo
mediamente praticato nel medesimo stadio  di  commercializzazione  in
cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a  favore
del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal  datore
di lavoro.»; 
        2.2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «lire  500.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 258,23»; 
      3) al  comma  5,  quarto  periodo,  le  parole:  «di  trasporto
comprovate da documenti  provenienti  dal  vettore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate». 

                
                                                   Art. 4 
 
Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione  della  disciplina
  sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti
del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio
2025. 

                
                                                   Art. 5 
 
      Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma 1,  la  lettera  g-ter)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «g-ter) corrispettivi percepiti a  seguito  di  cessione  della
clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in  associazioni  e
societa'  che  esercitano  un'attivita'  artistica  o   professionale
produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in piu'
rate, nello stesso periodo di imposta;»; 
    b) l'articolo 54 e' sostituito dai seguenti: 
      «Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). -  1.
Il  reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti  e  professioni   e'
costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a
qualunque titolo  percepiti  nel  periodo  di  imposta  in  relazione
all'attivita' artistica o professionale  e  l'ammontare  delle  spese
sostenute nel periodo  stesso  nell'esercizio  dell'attivita',  salvo
quanto diversamente stabilito nel presente  articolo  e  negli  altri
articoli del capo V. Le somme e i  valori  in  genere  percepiti  nel
periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi  sono  stati
corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta
in cui sussiste l'obbligo per  quest'ultimo  di  effettuazione  della
ritenuta. 
      2. Non concorrono a formare il reddito  le  somme  percepite  a
titolo di: 
        a) contributi previdenziali e assistenziali  stabiliti  dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde; 
        b) rimborso  delle  spese  sostenute  dall'esercente  arte  o
professione  per   l'esecuzione   di   un   incarico   e   addebitate
analiticamente in capo al committente; 
        c) riaddebito ad altri soggetti  delle  spese  sostenute  per
l'uso comune degli immobili  utilizzati,  anche  promiscuamente,  per
l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi. 
      3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito  e
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi  in
natura per il professionista. 
      Art. 54-bis (Plusvalenze e altri proventi). - 1. Le plusvalenze
dei  beni  mobili  strumentali,  esclusi  gli  oggetti   d'arte,   di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2,
concorrono a formare il reddito se: 
        a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
        b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche  in  forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
        c) i beni vengono destinati al consumo personale o  familiare
dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a  finalita'  estranee
all'arte o professione. 
      2. La plusvalenza e' costituita, nelle ipotesi di cui al  comma
1,  lettere  a)  e  b),  dalla  differenza  tra  il  corrispettivo  o
l'indennizzo percepito e  il  costo  non  ammortizzato  del  bene  e,
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza  tra  il
valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la
plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento  fiscalmente  dedotto  e  quello   complessivamente
effettuato. 
      3. In caso di cessione del contratto di  locazione  finanziaria
avente a oggetto beni immobili  e  mobili  strumentali,  esclusi  gli
oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di  cui  all'articolo
54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore  normale
del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e  dei  canoni
relativi alla residua durata del contratto,  attualizzati  alla  data
della cessione medesima, nonche', in caso  di  beni  immobili,  della
quota capitale dei canoni,  gia'  maturati,  indeducibile  in  quanto
riferibile al terreno. 
      Art. 54-ter (Rimborsi e  riaddebiti).  - 1.  Le  spese  di  cui
all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non  sono  deducibili  dal
reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto
previsto nel presente articolo. 
      2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2,  lettera  b),  non
rimborsate da parte del committente sono deducibili a  partire  dalla
data in cui: 
        a) il committente ha fatto ricorso o e' stato assoggettato  a
uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12  gennaio
2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste  in  Stati  o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni; 
        b) la  procedura  esecutiva  individuale  nei  confronti  del
committente sia rimasta infruttuosa; 
        c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito  si
e' prescritto. 
      3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera
che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti
disciplinati   dal   citato   codice   della   crisi   d'impresa    e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019: 
        a) in caso  di  liquidazione  giudiziale  o  di  liquidazione
controllata  del  sovraindebitato,  dalla  data  della  sentenza   di
apertura della liquidazione giudiziale o controllata; 
        b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla  data
del provvedimento che la dispone; 
        c) in caso  di  procedura  di  amministrazione  straordinaria
delle  grandi  imprese  in  crisi,  dalla  data  di  ammissione  alla
procedura; 
        d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla  data
del decreto di apertura della procedura; 
        e) in caso di accordo di ristrutturazione  dei  debiti  e  di
piano di ristrutturazione soggetto  a  omologazione,  dalla  data  di
omologazione dell'accordo ovvero del piano; 
        f) in caso di piano  attestato  di  risanamento,  dalla  data
certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del
predetto codice della crisi d'impresa e  dell'insolvenza  di  cui  al
decreto legislativo n. 14 del 2019; 
        g) in caso di contratto o accordo  di  cui  all'articolo  23,
comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto  legislativo  n.  14
del 2019, dalla data certa di tali atti; 
        h) in caso di concordato  semplificato  di  cui  all'articolo
25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data
del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4; 
        i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della
procedura; 
        l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore  di
cui  all'articolo  67  e  seguenti  del  citato  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n.  14  del
2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi
dell'articolo 70 del medesimo decreto. 
      4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per  gli  istituti
di diritto estero equivalenti previsti in Stati  o  territori  con  i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. 
      5. Le spese di cui all'articolo 54, comma  2,  lettera  b),  di
importo, comprensivo del compenso a esse relative,  non  superiore  a
2.500 euro che non sono rimborsate  dal  committente  entro  un  anno
dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili  a  partire  dal
periodo di imposta  nel  corso  del  quale  scade  il  detto  periodo
annuale. 
      Art. 54-quater (Minusvalenze). - 1. Le  minusvalenze  dei  beni
mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o  da
collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2,  determinate  con
gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono  deducibili  se
realizzate ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b). 
      Art. 54-quinquies (Spese relative ai beni mobili e immobili). -
1. Per i beni strumentali, esclusi i  beni  immobili  e  gli  oggetti
d'arte,  di  antiquariato  o  da  collezione  di   cui   all'articolo
54-septies, comma 2, sono  ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di
ammortamento non superiori a quelle risultanti  dall'applicazione  al
costo dei beni dei coefficienti  stabiliti,  per  categorie  di  beni
omogenei, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
ridotti alla meta'  per  il  primo  periodo  d'imposta.  E'  tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui  sono
state sostenute, delle spese di acquisizione di beni  strumentali  il
cui costo unitario non sia  superiore  a  euro  516,40.  In  caso  di
eliminazione  dall'attivita'  di  beni   non   ancora   completamente
ammortizzati, esclusi i  beni  immobili  e  gli  oggetti  d'arte,  di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2,
il costo residuo e' ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni  di
locazione  finanziaria  di  beni  strumentali,  esclusi  gli  oggetti
d'arte,  di  antiquariato  o  da  collezione  di   cui   all'articolo
54-septies, comma 2, e' ammessa: 
        a) in caso di beni immobili, per un periodo non  inferiore  a
dodici anni; 
        b) in caso di beni di cui all'articolo 164, comma 1,  lettera
b),  per  un  periodo  non  inferiore  al  periodo  di   ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo; 
        c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla
meta' del periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
stabilito a norma del primo periodo. 
      2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali  sono
deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo
dei canoni di locazione  finanziaria  deducibili  dei  beni  immobili
strumentali,  si  applica  l'articolo  36,  commi  7  e  7-bis,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   4   agosto   2006,   n.   248.   Le   spese   relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria  di
immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo  d'imposta  in
cui sono sostenute e nei cinque successivi. 
      3. Le spese relative all'acquisto di beni  mobili,  diversi  da
quelli indicati nell'articolo  164,  comma  1,  lettera  b),  adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e   all'uso
personale  o  familiare  del  contribuente,  sono  ammortizzabili,  o
deducibili se il costo unitario non e' superiore a euro 516,40, nella
misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni
di locazione anche finanziaria e di  noleggio  e  le  spese  relativi
all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati  promiscuamente
e' deducibile un importo pari al 50 per cento della  rendita  ovvero,
in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche  finanziaria,
un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che
il contribuente non disponga nel medesimo comune  di  altro  immobile
adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per  la
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria  deducibili  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per  cento
sono deducibili  le  spese  per  i  servizi  relativi  agli  immobili
utilizzati promiscuamente nonche' quelle relative  alla  manutenzione
ordinaria  dei  medesimi.  Le  spese   relative   all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali  immobili  sono
deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare
in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute  e  nei
cinque successivi. 
      4.  Le  quote  d'ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
finanziaria o di noleggio  e  le  spese  di  impiego  e  manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per  servizi  di  comunicazione
elettronica a uso pubblico di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  sono  deducibili  nella  misura
dell'80 per cento. 
      Art. 54-sexies (Spese relative a beni ed elementi immateriali).
- 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di  utilizzazione
di  opere  dell'ingegno,  dei  brevetti  industriali,  dei  processi,
formule e informazioni  relativi  a  esperienze  acquisite  in  campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura  non
superiore al 50 per cento del costo. 
      2. Le quote di ammortamento del costo degli  altri  diritti  di
natura pluriennale sono  deducibili  in  misura  corrispondente  alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 
      3. Le quote di ammortamento del  costo  di  acquisizione  della
clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o  ad
altri elementi distintivi dell'attivita'  artistica  o  professionale
sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. 
      Art. 54-septies  (Altre  spese).  -  1.  Le  spese  relative  a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di  alimenti  e  bevande
sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento  dell'ammontare
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. 
      2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1
per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese
nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o  da  collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. 
      3. Sono integralmente deducibili,  entro  il  limite  annuo  di
10.000 euro, le  spese  per  l'iscrizione  a  master  e  a  corsi  di
formazione o di  aggiornamento  professionale  nonche'  le  spese  di
iscrizione a convegni e  congressi,  comprese  quelle  di  viaggio  e
soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il  limite  annuo  di
5.000 euro, le  spese  sostenute  per  i  servizi  personalizzati  di
certificazione delle competenze,  orientamento,  ricerca  e  sostegno
all'auto-imprenditorialita',   mirate   a    sbocchi    occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione  alle  condizioni
del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai  sensi
della disciplina vigente. 
      4. Sono integralmente deducibili gli  oneri  sostenuti  per  la
garanzia contro il mancato  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta'. 
      5. Tra  le  spese  per  prestazioni  di  lavoro  deducibili  si
comprendono, salvo il disposto di cui al  comma  6,  anche  le  quote
delle indennita' di cui all'articolo 17, comma 1, lettere  a)  e  c),
maturate nel periodo  di  imposta.  Le  spese  di  vitto  e  alloggio
sostenute per le trasferte effettuate fuori dal  territorio  comunale
dai lavoratori dipendenti degli esercenti  arti  e  professioni  sono
deducibili nelle misure previste dall'articolo 95, comma 3. 
      6. Non sono ammesse deduzioni per i  compensi  al  coniuge,  ai
figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro, nonche'  agli  ascendenti  dell'artista  o  professionista
ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o  l'opera  svolta
nei confronti dell'artista o professionista ovvero della  societa'  o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione  non  concorrono  a
formare il reddito complessivo dei percipienti. 
      Art. 54-octies (Determinazione dei redditi assimilati a  quello
di lavoro autonomo). - 1. I redditi indicati all'articolo  53,  comma
2, lettera b), sono costituiti dall'ammontare dei proventi in  denaro
o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche  sotto  forma  di
partecipazione agli utili, ridotto del  25  per  cento  a  titolo  di
deduzione forfettaria delle spese, ovvero  del  40  per  cento  se  i
relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore  a  35
anni; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui  al  citato
articolo 53, comma 2, lettere c), d) ed e), costituiscono reddito per
l'intero ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta.  I  redditi
indicati  al  predetto  articolo  53,  comma  2,  lettera  f),   sono
costituiti  dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in   natura
percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese. I  redditi  indicati  al  medesimo
articolo 53, comma 2, lettera f-bis) sono  costituiti  dall'ammontare
delle indennita' in denaro o  in  natura  percepite  nel  periodo  di
imposta.»; 
    c) all'articolo 67, comma 1: 
      1) alla lettera c), secondo periodo, le parole  «,  escluse  le
associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse; 
      2) alla lettera c-bis), primo periodo, le parole «, escluse  le
associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse; 
    d) dopo l'articolo 177 e' inserito il seguente: 
      «Art.   177-bis   (Operazioni   straordinarie    e    attivita'
professionali). - 1. I  conferimenti  di  un  complesso  unitario  di
attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni  altro
elemento  immateriale,  nonche'  di   passivita',   organizzato   per
l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, in una societa'
per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel  sistema
ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, non costituiscono realizzo di  plusvalenze  o  minusvalenze;  il
soggetto  conferente  assume,  quale  valore   delle   partecipazioni
ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente  riconosciuti  di
attivita' e passivita' conferite e il soggetto conferitario  subentra
nella posizione di quello conferente in  ordine  a  quanto  ricevuto,
facendo risultare da  apposito  prospetto  di  riconciliazione  della
dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili  e
i valori fiscalmente riconosciuti. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche: 
        a) ai conferimenti in societa' per l'esercizio  di  attivita'
professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle
di cui al comma 1; 
        b) agli apporti in associazioni o societa'  semplici  di  cui
all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti
e professioni; 
        c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di  societa'  tra
professionisti di cui al comma 1 e  alla  lettera  a),  nonche'  alle
medesime operazioni delle associazioni o  societa'  semplici  di  cui
alla lettera b) e tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera a)
e le associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b); 
        d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di
un complesso unitario di attivita' materiali e  immateriali,  inclusa
la  clientela  e  ogni  altro  elemento   immateriale,   nonche'   di
passivita', organizzato per l'esercizio  dell'attivita'  artistica  o
professionale svolta in forma individuale. 
      3. I criteri di cui al comma 1 si applicano  anche  qualora,  a
seguito della  cessazione,  entro  cinque  anni  dall'apertura  della
successione, dell'esercizio in forma associata di arti e  professioni
da parte degli eredi, la predetta attivita' resti svolta da uno  solo
di essi. 
      4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione,  nel
caso di passaggio, per effetto delle disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del
reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo  di
imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa  ai  sensi
degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e  negativi  che  hanno
gia' concorso alla formazione del reddito, in base  alle  regole  del
regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei  periodi  di
imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa  di  passaggio  da  un  periodo  di  imposta  soggetto   alla
determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta  soggetto
alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.  Si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4,  anche  in  caso  di
fusioni e scissioni.». 
  2. All'articolo 2, terzo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«ovvero un complesso unitario di attivita' materiali  e  immateriali,
inclusa la clientela e ogni altro elemento  immateriale,  nonche'  di
passivita', organizzato per l'esercizio  dell'attivita'  artistica  o
professionale»; 
    b) alla lettera f), dopo le parole: «da altri enti» sono inserite
le  seguenti:  «,   inclusi   quelli   costituiti   per   l'esercizio
dell'attivita' artistica o professionale,». 
  3. All'articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  dopo  le  parole:  «attivita'  commerciali»  sono
inserite le seguenti: «, artistiche, professionali»; 
    b) alla lettera a): 
      1) al numero 2), dopo le parole: «attivita'  commerciali»  sono
inserite le seguenti: «, artistiche o professionali»; 
      2) al numero 3), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero su complessi unitari di attivita'  materiali  e  immateriali,
inclusa la clientela e ogni altro elemento  immateriale,  nonche'  di
passivita', organizzati per l'esercizio  dell'attivita'  artistica  o
professionale»; 
    c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«; operazioni straordinarie di cui  all'articolo  177-bis  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
    d)  la   lettera   e)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «e)
regolarizzazione  di  societa'  di  fatto,  derivanti  da   comunione
ereditaria di  azienda  o  di  un  complesso  unitario  di  attivita'
materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni  altro  elemento
immateriale,  nonche'  di  passivita',  organizzato  per  l'esercizio
dell'attivita' artistica o professionale, tra eredi che continuano in
forma  societaria  o  associata  l'esercizio  dell'impresa,  arte   o
professione.». 

                
                                                   Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo   5   si   applicano   per   la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le  spese  di  cui
all'articolo 54, comma 2, lettera b), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 5, comma  1,  lettera
b), sostenute dall'esercente arte o professione per  l'esecuzione  di
un incarico e  addebitate  analiticamente  in  capo  al  committente,
nonche' le relative  somme  percepite  a  titolo  di  rimborso  delle
medesime,  continuano,  rispettivamente,  a  essere  deducibili   dal
reddito di  lavoro  autonomo  e  a  concorrere  alla  formazione  del
medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54  del  citato  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  in  vigore  anteriormente   alle
modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa  data  del
31 dicembre 2024 le predette somme continuano a  essere  assoggettate
alle ritenute previste dall'articolo 25 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  3. La  disposizione  di  cui  all'articolo  54,  comma  1,  secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  introdotta
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto anche per i  periodi
di imposta antecedenti a quello in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   se   le   relative   dichiarazioni,
validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi  gli
accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi. 
  4. La disposizione di cui  all'articolo  54-sexies,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotta
dall'articolo 5, comma 1, lettera b),  ha  effetto  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 

                
                                                   Art. 7 
 
      Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione 
 
  1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di
ogni altro costo successivo inerente»; 
    b) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Per
i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo
di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od  in
seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta  di  successione
nonche' di ogni  altro  costo  successivo  inerente.  Per  i  terreni
acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto
quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta  sulle  donazioni
nonche' di ogni altro costo successivo inerente.». 
  2. La disposizione del comma 1 si applica alle  cessioni  a  titolo
oneroso  di  terreni  suscettibili  di   utilizzazione   edificatoria
effettuate a partire dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 

                
                                                   Art. 8 
 
Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e  regimi
                          di riallineamento 
 
  1. In attesa della piena attuazione  dei  criteri  direttivi  degli
articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della
legge  9  agosto  2023,  n.  111,  concernenti,  rispettivamente,  la
riduzione dell'aliquota dell'imposta sui  redditi  delle  societa'  a
determinate condizioni, la razionalizzazione  e  semplificazione  dei
regimi di  riallineamento  dei  valori  fiscali  a  quelli  contabili
nonche' dei criteri di determinazione del reddito d'impresa  al  fine
di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento
del  processo  di  avvicinamento  dei   valori   fiscali   a   quelli
civilistici, sono introdotte le disposizioni degli articoli  da  9  a
14. 

                
                                                   Art. 9 
 
     Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 88, comma 3,  lettera  b),  secondo  periodo,  le
parole da «o in quote costanti nell'esercizio»  fino  alla  fine  del
periodo sono soppresse; 
    b) all'articolo 92, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture
e i servizi, per i quali non trova  applicazione  l'articolo  93,  in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in  base
alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese  che
contabilizzano in bilancio tali opere, forniture  e  servizi  con  il
metodo della percentuale di completamento, in conformita' ai corretti
principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini  della
determinazione del reddito.»; 
    c) all'articolo 93, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le  imprese
che  contabilizzano  in  bilancio  le  opere,  forniture  e   servizi
valutando  le  rimanenze  al  costo  e  imputando   i   corrispettivi
all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi
e le  forniture,  in  conformita'  ai  corretti  principi  contabili,
applicano  tale  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione   del
reddito.»; 
    d) l'articolo 110, comma 3 e' abrogato. 

                
                                                   Art. 10 
 
Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e  fiscali  emerse
            in sede di cambiamento dei principi contabili 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti
fattispecie: 
    a)  prima  applicazione  dei  principi  contabili  internazionali
(IAS/IFRS); 
    b) variazioni dei principi  contabili  internazionali  (IAS/IFRS)
gia' adottati; 
    c) passaggio dai  principi  contabili  internazionali  (IAS/IFRS)
alla normativa nazionale; 
    d) variazione dei principi contabili nazionali; 
    e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti
a modifiche delle dimensioni dell'impresa; 
    f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter
del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83,  comma  1,
terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali  effettuate  tra
soggetti che adottano principi contabili differenti  e  tra  soggetti
che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. 
  2. I componenti reddituali e  patrimoniali  rilevati  nel  bilancio
dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma  1  assumono
rilevanza fiscale secondo i criteri  di  qualificazione,  imputazione
temporale  e  classificazione  previsti  dai  principi  contabili  di
riferimento, in conformita' alle disposizioni  dell'articolo  83  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Tuttavia,
continuano a essere assoggettati alla disciplina  fiscale  previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale  esercizio
e di quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse  che  risultino
diversamente qualificate, classificate e  imputate  temporalmente  ai
fini  fiscali  rispetto  alle   qualificazioni,   classificazioni   e
imputazioni  temporali   risultanti   dal   bilancio   dell'esercizio
precedente a quello relativo alle fattispecie  di  cui  al  comma  1,
qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova  qualificazione,
classificazione e imputazione temporale risulti non coerente  con  le
regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente. 
  3. I maggiori  o  minori  valori  derivanti  dalla  valutazione  di
attivita'  e  passivita'  patrimoniali  effettuata  a  seguito  delle
fattispecie di cui al comma  1  non  assumono  rilevanza  fiscale  al
momento della loro rilevazione contabile. 
  4. Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione
le disposizioni previste dall'articolo 4  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  8  giugno  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  13  giugno  2011,  n.  135,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10. 
  5. I contribuenti possono riallineare,  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive e di eventuali addizionali, secondo  le  disposizioni  dei
successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili  e  fiscali
degli  elementi  patrimoniali  che  emergono  in   dipendenza   delle
previsioni dei commi da 1 a 4. 
  6. Per divergenze tra  valori  contabili  e  valori  fiscali  degli
elementi patrimoniali si intendono  le  divergenze  dipendenti  dalle
operazioni pregresse che sono diversamente qualificate,  classificate
o    imputate    temporalmente    rispetto    alle    qualificazioni,
classificazioni  e  imputazioni  temporali  previste  dal  precedente
regime contabile e fiscale, nonche' quelle determinate dai maggiori o
minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali, rispetto  al
loro valore fiscalmente riconosciuto. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
divergenze  strutturali.  Si  intendono  per  divergenze  strutturali
quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini
fiscali,  a  titolo  definitivo  dei   criteri   di   qualificazione,
imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  9. Le divergenze tra i valori  contabili  e  fiscali  sono  assunte
distintamente ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 

                
                                                   Art. 11 
 
                      Regimi di riallineamento 
 
  1. Il riallineamento puo'  essere  attuato  sulla  totalita'  delle
divergenze positive e negative, escluse quelle  di  cui  all'articolo
10,  comma  7,  esistenti  all'inizio   del   periodo   d'imposta   e
verificatesi nel medesimo periodo d'imposta,  ovvero  esistenti  alla
data di efficacia delle operazioni di  cui  al  citato  articolo  10,
comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze  stesse,  se
positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria,  cui
sommare  eventuali  addizionali  o  maggiorazioni,  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,    separatamente    dall'imponibile    complessivo.    Il
riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono
emerse le divergenze  e  la  relativa  opzione  e'  esercitata  nella
dichiarazione dei redditi relativa  al  medesimo  periodo  d'imposta.
L'imposta  e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine   di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui
sono emerse le divergenze. Se  il  saldo  e'  negativo,  la  relativa
deduzione   concorre,   per   quote   costanti,    alla    formazione
dell'imponibile del periodo d'imposta  per  il  quale  e'  esercitata
l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero  di
periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie
oggetto di riallineamento e, comunque,  in  misura  non  inferiore  a
dieci periodi d'imposta complessivi. 
  2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
il riallineamento puo' essere attuato anche con riguardo alle singole
fattispecie, intese come componenti reddituali e  patrimoniali  delle
operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni  di
bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di
attivita'  o  passivita'  patrimoniali,  verificatesi  nel   medesimo
periodo d'imposta. Il riallineamento  non  puo'  essere  attuato  con
riferimento alle divergenze di cui all'articolo 10, comma  7  nonche'
ai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali
che derivano esclusivamente dal cambio  di  valutazione  di  elementi
dell'attivo o del passivo,  per  i  quali,  al  termine  del  periodo
d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto  delle
disposizioni del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  ad
essi applicabili. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento e'
assoggettato a imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  con
aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del  3  per  cento  sul
relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o  maggiorazioni,
nonche' la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo
16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446  e
quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. Il saldo  negativo
non e' deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo
d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa  opzione  e'
esercitata nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  medesimo
periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione  entro  il
termine di versamento a  saldo  delle  imposte  relative  al  periodo
d'imposta in cui sono emerse le divergenze. 
  3.  Nel  caso  in  cui  il  contribuente   non   si   avvalga   del
riallineamento del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi
dell'attivo  costituenti  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali
risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera
g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo
176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
come modificato dal presente decreto. 
  4. Si applicano le norme in materia di liquidazione,  accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai  fini  delle  imposte
sui redditi. 

                
                                                   Art. 12 
 
Riallineamenti dei maggiori  valori  emersi  in  esito  a  operazioni
                            straordinarie 
 
  1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
    «2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni  dei  commi
1,  2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria   puo'   optare,   nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del
quale e' stata posta in essere l'operazione, per  l'applicazione,  in
tutto o in parte, sui  maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  ai
singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3  per  cento,
cui  sommare  eventuali  addizionali  o  maggiorazioni,  nonche'   la
differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16,  comma
1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e  quella  di
cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di  realizzo  dei  beni
anteriormente  al  terzo  periodo  d'imposta  successivo   a   quello
dell'opzione,  il  costo  fiscale  e'  ridotto  dei  maggiori  valori
assoggettati  a  imposta   sostitutiva   e   dell'eventuale   maggior
ammortamento   dedotto   e   l'imposta   sostitutiva    versata    e'
corrispondentemente scomputata dalle  relative  imposte.  I  maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
a partire dal periodo d'imposta nel corso  del  quale  e'  esercitata
l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato  in
un'unica soluzione entro il  termine  di  versamento  a  saldo  delle
imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta  in
essere l'operazione.». 

                
                                                   Art. 13 
 
 Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si
applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2023;  dal  medesimo  periodo  d'imposta  non  trovano  piu'
applicazione: 
    a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto  legislativo  28
febbraio  2005,  n.  38;  le  divergenze   derivanti   dall'esercizio
dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e  comma
3, del citato decreto legislativo n. 38 del  2005,  determinate  alla
data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al  31
dicembre  2023,  concorrono,  per  quote  costanti,  alla  formazione
dell'imponibile del  medesimo  periodo  d'imposta  e  dei  successivi
quattro periodi di imposta; 
    b) l'articolo 15, commi da  1  a  12-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2; i commi da 10 a 12 del  citato  articolo  15  non
trovano,  comunque,  applicazione  per  le  operazioni  effettuate  a
partire dal 1° gennaio 2024; 
    c) l'articolo 13-bis, commi  da  5  a  8,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19; per la valutazione degli  strumenti  finanziari
derivati operata  ai  sensi  dell'articolo  13-bis,  comma  5,  terzo
periodo, del citato decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo  vigente
anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, resta  ferma
la  disciplina  previgente  fino   all'estinzione   degli   strumenti
finanziari derivati stessi; 
    d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2. Per i proventi di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, incassati entro
il termine del periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2023  si
applicano  le  disposizioni  nel  testo  vigente  anteriormente  alle
modifiche di cui al presente decreto. 
  3. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di  cui  agli
articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione
al termine del periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2023  si
applicano  le  disposizioni  nel  testo  vigente  anteriormente  alle
modifiche di cui al presente decreto. 
  4. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma
di obbligazioni,  di  titoli  cui  si  applica  la  disciplina  delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di  titoli
assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso  al
31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 21  dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo
vigente anteriormente alle modifiche  di  cui  al  presente  decreto,
concorre  alla  formazione  dell'imponibile  del  periodo   d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. 
  5. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e  12  si  applicano
alle operazioni effettuate a partire dal  1°  gennaio  2024.  Per  le
operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2023,  anteriormente  alla  predetta  data  del  1°   gennaio   2024,
continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione
per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma  2-ter,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo
vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto. 
  6.  L'imposta  sostitutiva  versata  per  il  riallineamento  delle
differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1,
commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  agosto  2009,
n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta  sostitutiva  dovuta
ai sensi dell'articolo 11 qualora la relativa opzione  e'  esercitata
nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  successivo  periodo
d'imposta ovvero puo' essere richiesta a  rimborso  o  utilizzata  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 

                
                                                   Art. 14 
 
              Affrancamento straordinario delle riserve 
 
  1. I saldi attivi di  rivalutazione,  le  riserve  e  i  fondi,  in
sospensione di imposta,  esistenti  nel  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto  o  in
parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  nella
misura del 10 per cento. L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2024 ed e' versata obbligatoriamente in quattro  rate  di
pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine  previsto
per il versamento a saldo  delle  imposte  sui  redditi  relative  al
medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di
attuazione. 

                
                                                   Art. 15 
 
Modifiche  al  regime  di  riporto   delle   perdite   e   operazioni
                            straordinarie 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 84, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano  se  le
partecipazioni complessivamente  rappresentanti  la  maggioranza  dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta  le
perdite vengono trasferite o comunque acquisite  da  terzi,  anche  a
titolo  temporaneo,  e,   inoltre,   viene   modificata   l'attivita'
principale in fatto  esercitata  nei  periodi  d'imposta  in  cui  le
perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' si  intende
realizzata  in  caso  di  cambiamento  di  settore  o   di   comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e
assume rilevanza se interviene nel  periodo  d'imposta  in  corso  al
momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi  o
anteriori. La limitazione di cui al presente comma  si  applica  alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al
trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle
che risultano al termine del periodo di imposta in  corso  alla  data
del trasferimento, qualora  quest'ultimo  intervenga  dopo  la  prima
meta' del medesimo periodo d'imposta. 
      3-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  3  non  si  applicano
qualora dal conto economico del  soggetto  che  riporta  le  perdite,
quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare  di
ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare  delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi  due  esercizi  anteriori;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali  si  assumono  le  componenti   di   conto   economico
corrispondenti. 
      3-ter.  Nel  caso  di  cui  al  comma  3-bis  le  perdite  sono
riportabili  per  un  importo,  complessivamente   considerato,   non
eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa' che
riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui  al
comma 3, quale risultante da una relazione giurata di  stima  redatta
da un soggetto designato dalla societa', scelto  tra  quelli  di  cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al  quale  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  64  del  codice  di
procedura civile, ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma
dei conferimenti e versamenti fatti negli  ultimi  ventiquattro  mesi
anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3  e
il rapporto tra il valore economico del patrimonio  netto  risultante
dalla stessa relazione giurata di stima e il  valore  del  patrimonio
netto contabile; tra i  predetti  versamenti  non  si  comprendono  i
contributi erogati a norma di legge  dallo  Stato  o  da  altri  enti
pubblici. In assenza della relazione giurata  di  stima,  il  riporto
delle perdite e' consentito nei  limiti  del  valore  del  patrimonio
netto contabile quale  risulta  dal  bilancio  chiuso  alla  data  di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza  tener  conto  dei
conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi  ventiquattro  mesi
anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i  contributi
erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. 
      3-quater. Le disposizioni dei  commi  precedenti  si  applicano
anche al  riporto  delle  eccedenze  di  interessi  passivi  previsto
dall'articolo 96, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa  all'aiuto
alla crescita  economica  previsto  dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; 
    b) all'articolo 172, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      «7. Le perdite delle societa'  che  partecipano  alla  fusione,
compresa  la  societa'  incorporante,  possono  essere   portate   in
diminuzione del reddito della societa'  risultante  dalla  fusione  o
incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore
economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite;
tale valore, determinato alla data  di  efficacia  della  fusione  ai
sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, deve risultare da una
relazione giurata di stima redatta da  un  soggetto  designato  dalla
societa', scelto tra  quelli  di  cui  all'articolo  2409-bis,  primo
comma, del codice civile e al quale si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo
periodo, il valore economico del patrimonio netto e'  ridotto  di  un
importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti  e  versamenti
fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia
della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e  il
rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio  e  il  valore
del patrimonio netto contabile; tra  i  predetti  versamenti  non  si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo  Stato  o  da
altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima,  il
riporto delle  perdite  e'  consentito  nei  limiti  del  valore  del
rispettivo  patrimonio  netto  contabile  quale  risulta  dall'ultimo
bilancio o,  se  inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale  di  cui
all'articolo 2501-quater del codice civile,  senza  tener  conto  dei
conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi  ventiquattro  mesi
anteriori alla data cui si riferisce  la  situazione  stessa;  tra  i
predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati  a  norma
di legge dallo Stato o da altri enti  pubblici.  La  possibilita'  di
riporto in diminuzione di cui ai periodi  precedenti  e'  subordinata
alle condizioni che dal conto economico della societa' che riporta le
perdite relativo: 
        a) all'esercizio precedente a quello nel corso del  quale  la
fusione ha efficacia  ai  sensi  dell'articolo  2504-bis  del  codice
civile risulti un  ammontare  di  ricavi  e  proventi  dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni  di  lavoro
subordinato e relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425  del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello  risultante  dalla
media degli  ultimi  due  esercizi  anteriori;  per  i  soggetti  che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali  si
assumono le componenti di conto economico corrispondenti; 
        b)  all'intervallo  di  tempo  che  intercorre  tra  l'inizio
dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia  ai  sensi
dell'articolo 2504-bis del codice civile  e  la  data  antecedente  a
quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi
contabili  applicati  ai  fini  della  redazione  del   bilancio   di
esercizio, risulti un ammontare di ricavi e  proventi  dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni  di  lavoro
subordinato e relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425  del
codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al  40  per  cento  di
quello risultante dalla media degli ultimi  due  esercizi  anteriori;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali  si  assumono  le  componenti   di   conto   economico
corrispondenti. 
      7-bis. In caso di retrodatazione degli  effetti  fiscali  della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano
anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie,  che  si
sarebbe generata in modo autonomo in capo alla  societa'  incorporata
in relazione al periodo  che  intercorre  tra  l'inizio  del  periodo
d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia  della  fusione
ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile. 
      7-ter. Le disposizioni dei commi 7, e 7-bis si applicano  anche
agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in  avanti  di
cui  all'articolo  96,  comma  5,  nonche'  all'eccedenza,  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; 
    c) all'articolo 173 al comma 10, le parole: «del  comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 7, 7-bis, e 7-ter»; 
    d) dopo l'articolo 177-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 177-ter (Disciplina del  riporto  delle  perdite  fiscali
infragruppo). - 1. I limiti e le condizioni al riporto delle  perdite
fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi  7  e  7-bis,  e
173, comma 10, non si applicano qualora le  operazioni  indicate  nei
medesimi articoli si verifichino  all'interno  dello  stesso  gruppo,
intendendo per  tale  quello  costituito  da  soggetti  tra  i  quali
sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359,  primo
comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile  e  in  cui  una
societa' controlla l'altra o  le  altre  societa'  partecipanti  alle
predette operazioni o tutte le societa'  partecipanti  alle  predette
operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione
di  cui  al  primo  periodo  opera  esclusivamente  per  le   perdite
conseguite in periodi di imposta nei quali le  societa'  partecipanti
alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia'
appartenenti allo stesso gruppo nonche'  per  le  perdite  conseguite
antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione,  all'atto
dell'ingresso nel gruppo della  societa'  a  cui  si  riferiscono,  o
successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di
utilizzo previsti dai citati articoli. 
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
stabilite le disposizioni di attuazione  del  presente  articolo,  al
fine di definire: 
        a)  i  criteri  per  la   determinazione   del   periodo   di
appartenenza al gruppo di ciascuna societa', nonche'  le  regole  con
cui tale periodo e' attribuito al soggetto avente  causa  nell'ambito
di operazioni straordinarie, compresi i  conferimenti  d'azienda,  al
fine di evitare effetti distorsivi; 
        b) il coordinamento  tra  le  disposizioni  che  limitano  il
riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3,  172,
commi 7 e 7-bis, e 173, comma  10  e  le  disposizioni  del  presente
articolo, precisando, in ogni caso, che: 
          1)  le  perdite  sottoposte,  con  esito   positivo,   alle
disposizioni che limitano il riporto  delle  perdite  si  considerano
conseguite all'atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento  in  cui
sono effettuate le operazioni di fusione o scissione; 
          2) si considerano prioritariamente  utilizzate  le  perdite
conseguite nel periodo d'imposta meno recente; 
          3) le perdite eccedenti  il  valore  del  patrimonio  netto
della societa' si considerano formate prioritariamente dalle  perdite
diverse da quelle di cui al presente articolo. 
      3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in  avanti  di
cui  all'articolo  96,  comma  5,  nonche'  all'eccedenza,  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  alle  operazioni
effettuate dal periodo di imposta in corso alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto;  tuttavia,  agli  interessi   passivi
indeducibili oggetto di riporto in avanti  di  cui  all'articolo  96,
comma  5,  all'eccedenza,  ai  sensi  dell'articolo  5  del   decreto
legislativo  30  dicembre  2023,  n.  216,  relativa  all'aiuto  alla
crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle  perdite  conseguite  fino  al
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, non si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 177-ter, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, come modificati dal comma 1 del presente articolo. 

                
                                                   Art. 16 
 
               Scissione e scissione mediante scorporo 
 
  1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Dalla data in cui la scissione  ha  effetto,  a  norma  del
comma 11, le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa
quella indicata  nell'articolo  86,  comma  4,  quali  risultanti  al
termine dell'ultimo periodo d'imposta della  societa'  scissa  chiuso
prima della data di efficacia della scissione ai sensi  dell'articolo
2506-quater  del  codice  civile,  escluse  le  eccedenze   d'imposta
utilizzabili in compensazione, anche ai sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e  i  crediti  di  imposta
chiesti a rimborso, di natura diversa  da  quella  agevolativa,  e  i
relativi obblighi strumentali della societa' scissa  sono  attribuiti
alle beneficiarie e, in  caso  di  scissione  parziale,  alla  stessa
societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio
netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni
soggettive connesse specificamente o per insiemi  agli  elementi  del
patrimonio scisso, nel qual  caso  seguono  tali  elementi  presso  i
rispettivi titolari.»; 
    b) dopo il comma 15-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1  del  codice
civile si  applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo,  con
esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate: 
        a)  la   societa'   scissa   assume,   quale   valore   delle
partecipazioni ricevute, un  importo  pari  alla  differenza  tra  il
valore  fiscalmente  riconosciuto  delle  attivita'  e  quello  delle
passivita' oggetto di scorporo, anche se non configurano  un'azienda,
rilevato  alla  data  di   efficacia   della   scissione   ai   sensi
dell'articolo 2506-quater del codice civile; 
        b) le attivita' e passivita' oggetto  di  scorporo,  compreso
l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo
alle societa' beneficiarie il  valore  fiscalmente  riconosciuto  che
esse avevano in capo alla societa'  scissa  alla  data  di  efficacia
della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; 
        c)  le  attivita'  e  passivita'  oggetto  di   scorporo   si
considerano  possedute  dalle  societa'  beneficiarie  anche  per  il
periodo di possesso della societa' scissa; ai fini  del  computo  del
periodo di possesso  delle  partecipazioni  ricevute  dalla  societa'
scissa si tiene conto anche  del  periodo  di  possesso  dell'azienda
oggetto di scorporo; 
        d) se lo scorporo ha ad oggetto: 
          1) un'azienda, le partecipazioni  ricevute  dalla  societa'
scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie  nel
bilancio in  cui  risultavano  iscritte  le  attivita'  e  passivita'
dell'azienda; 
          2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui
all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1,  lettera
a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni  ricevute  in  cambio
dalla  scissa  si  considerano  iscritte  tra   le   immobilizzazioni
finanziarie e conservano il periodo di possesso delle  partecipazioni
oggetto di scorporo; 
          3) beni,  attivita'  o  passivita'  che  non  costituiscono
aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo  87,
comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute  dalla  societa'
scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87  se
e quando maturano i relativi requisiti; 
        e) ai fini dell'applicazione del comma  4,  il  valore  netto
contabile delle attivita'  e  passivita'  oggetto  di  scorporo  deve
essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa' scissa
quale risultante alla data di  efficacia  della  scissione  ai  sensi
dell'articolo 2506-quater del codice civile; 
        f) a seguito della scissione: 
          1) le riserve iscritte nel bilancio  dell'ultimo  esercizio
della societa' scissa chiuso prima  della  data  di  efficacia  della
scissione  ai  sensi  dell'articolo  2506-quater  del  codice  civile
mantengono il loro regime fiscale; 
          2)  al  patrimonio  netto  delle   societa'   beneficiarie,
rilevato al momento della loro costituzione,  si  applica  il  regime
fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5; 
        g) nel caso la societa' scissa sia  residente  in  uno  Stato
appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico
Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la
sua stabile organizzazione nel  territorio  dello  Stato,  che  viene
assegnata  a  una   societa'   residente   di   nuova   costituzione,
l'assegnazione alla scissa delle  partecipazioni  nella  beneficiaria
non comporta alcuna tassazione, a  prescindere  dal  mantenimento  in
Italia di una stabile organizzazione della societa'  scissa  nel  cui
patrimonio sono comprese tali partecipazioni. 
    15-quater. Ai fini dell'articolo 10-bis  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto  un'azienda  e
la successiva cessione della partecipazione ricevuta.». 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si  applicano
alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e hanno effetto anche per i
periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni  siano
state redatte conformemente ad esse. 

                
                                                   Art. 17 
 
             Modifiche alla disciplina dei conferimenti 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 175, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano  applicazione
anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del
medesimo comma, risulta inferiore al costo  fiscalmente  riconosciuto
delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi  i  casi  di
esenzione  di  cui  all'articolo  87,  qualora  il  valore   normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4: 
        a)  e'  inferiore  al  predetto  valore   di   realizzo,   la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza  tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore di realizzo; 
        b)  e'  superiore  al  predetto  valore   di   realizzo,   la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza  tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore normale.»; 
    b) all'articolo 176 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le  parole:  «dell'azienda
stessa,»   sono   inserite   le   seguenti:   «compreso   il   valore
dell'avviamento,»; 
      2) al comma 3 le parole:  «ai  fini  dell'articolo  37-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600»
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'articolo  10-bis  della
legge 27 luglio 2000, n. 212»; 
    c) all'articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «, in virtu' di un obbligo  legale  o
di un vincolo statutario,» sono soppresse; 
      2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
        «2. In caso di conferimenti di azioni o  quote  in  societa',
mediante i  quali  la  societa'  conferitaria  acquisisce,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),  del  codice  civile,  il
controllo di una societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)
o d), ovvero incrementa la percentuale  di  controllo,  si  considera
valore di realizzo, ai fini  della  determinazione  del  reddito  del
conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio
netto  formato  dalla   societa'   conferitaria   per   effetto   del
conferimento.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si
applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai
sensi del medesimo periodo, risulta inferiore  al  costo  fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi
i casi di  esenzione  di  cui  all'articolo  87,  qualora  il  valore
normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4: 
          a)  e'  inferiore  al  predetto  valore  di  realizzo,   la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza  tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore di realizzo; 
          b)  e'  superiore  al  predetto  valore  di  realizzo,   la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza  tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore normale. 
        2-bis. Quando la  societa'  conferitaria  non  acquisisce  il
controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
numero 1), del  codice  civile,  ne'  incrementa  la  percentuale  di
controllo, le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  trovano  comunque
applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni: 
          a)   le   partecipazioni   conferite   rappresentano    una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria
superiore al 2 o  al  20  per  cento  oppure  una  partecipazione  al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a  seconda
che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati  in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
          b)  le  partecipazioni  sono  conferite  in  una  societa',
esistente  o  di  nuova  costituzione,  partecipata  unicamente   dal
conferente o, nel caso il conferente  sia  una  persona  fisica,  dal
conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
        2-ter. Se  sono  conferite  partecipazioni  detenute  in  una
societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati  regolamentati,
che, al momento del conferimento, rientra  tra  i  soggetti  indicati
all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero  1),  ai  fini
dell'applicazione della  disposizione  di  cui  al  comma  2-bis,  le
percentuali ivi indicate devono sussistere per le  partecipazioni  da
essa  detenute  direttamente,  o  indirettamente   tramite   societa'
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  anch'esse
rientranti tra i soggetti indicati  all'articolo  162-bis,  comma  1,
lettere b) o c), numero 1), il cui valore  contabile  complessivo  e'
superiore alla meta' del valore contabile totale delle partecipazioni
da essa detenute direttamente o indirettamente  tramite  le  suddette
societa' controllate. Ai fini della determinazione delle  percentuali
rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione  del  loro
valore contabile si tiene  conto  della  eventuale  demoltiplicazione
prodotta dalla catena partecipativa. 
        2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai  sensi
del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il  termine  di
cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al
sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle
partecipazioni conferite.» 
      d) all'articolo 178, comma 1, lettera  e),  le  parole:  «,  in
virtu' di un  obbligo  legale  o  di  un  vincolo  statutario,»  sono
soppresse e dopo la parola «Comunita'»  sono  inserite  le  seguenti:
«anche se». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai  conferimenti
di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 

                
                                                   Art. 18 
 
            Modifiche alla disciplina della liquidazione 
 
  1. L'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 182 (Liquidazione ordinaria). - 1. In caso di  liquidazione
dell'impresa o della societa'  il  reddito  di  impresa  relativo  al
periodo  compreso  tra  l'inizio  dell'esercizio  e  l'inizio   della
liquidazione e' determinato in  base  ad  apposito  conto  economico,
ovvero a norma dell'articolo 66 se ne  ricorrono  i  presupposti;  il
conto economico deve essere redatto, per le societa', in  conformita'
alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277
del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della
liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e'  quella  indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    2.  Per  le  imprese  individuali  e  per  le  societa'  in  nome
collettivo e in accomandita semplice il reddito di  impresa  relativo
al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione  e'
determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche
nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione: 
      a) si protrae oltre l'esercizio in  cui  ha  avuto  inizio,  il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a  ciascun
successivo  esercizio  intermedio,  al  netto  delle  perdite   degli
esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre  a  formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari  partecipanti
all'impresa o dei soci; 
      b) si protrae per non piu' di tre esercizi, compreso quello  in
cui ha avuto inizio: 
        1) l'impresa o la  societa'  puo'  rideterminare  il  reddito
dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi
precedenti, computando a riduzione di ciascuno  di  essi  le  perdite
residue fino a concorrenza del relativo importo; 
        2) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono
chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17
e 21; 
      c)  si  chiude  in  perdita  si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 8. 
    3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo  II,  il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione e'  determinato  in  base  al  bilancio  finale.  Se  la
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio,  il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a  ciascun
successivo esercizio intermedio e' determinato in base al  rispettivo
bilancio, al netto delle perdite dei precedenti  esercizi,  anche  se
anteriori  all'inizio  della  liquidazione,  liquidando  la  relativa
imposta. Se la  liquidazione  si  protrae  per  non  piu'  di  cinque
esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio,  la  societa'  puo'
rideterminare   il   reddito   dell'ultimo   di   tali   esercizi   e
progressivamente  quello  degli  esercizi  precedenti,  computando  a
riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino  a  concorrenza
del relativo importo.». 
  2. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:  «in  cui  i  redditi
sono stati rispettivamente conseguiti  o  imputati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda ovvero
e' iniziata la liquidazione». 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 

                
                                                   Art. 19 
 
            Modifiche alla disciplina della «tonnage tax» 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 155: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'opzione non puo' essere esercitata e se  esercitata
viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le  imprese
che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento  e  per  le
imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto  18,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»; 
      2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
        «c) soccorso, realizzazione e posa in  opera  di  impianti  e
altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare; 
        c-bis) rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione
di trasporto, a condizione che piu' del 50 per  cento  dell'attivita'
annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente  a
tale attivita'.»; 
      3) al comma 3, dopo le parole «di cui  all'articolo  161»  sono
aggiunte le seguenti: «, a condizione che le entrate totali derivanti
dalle predette attivita' non superino il 50 per cento  delle  entrate
totali  di  ciascuna  nave   ammissibile.   I   trasporti   terrestri
immediatamente antecedenti  o  successivi  a  quello  marittimo  sono
inclusi,  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui   al   primo   periodo,
nell'imponibile  a  condizione  che  siano   venduti   insieme   alla
prestazione  di  trasporto  marittimo.  Il  trasporto  terrestre   di
container e', in ogni caso, escluso dall'imponibile»; 
      4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. In conformita' a quanto previsto  dagli  orientamenti
dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  ai  trasporti
marittimi, il livello  massimo  di  aiuto  conseguente  all'esercizio
dell'opzione, tenuto conto anche di altre  misure  di  aiuto  per  le
attivita' di trasporto  marittimo,  non  eccede  l'azzeramento  delle
imposte, delle tasse  e  dei  contributi  di  sicurezza  sociale  dei
marittimi e dell'imposta sul reddito delle societa' per le  attivita'
di trasporto marittimo.»; 
    b) all'articolo 156: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche  i  giorni
di mancata utilizzazione  a  causa  di  operazioni  di  manutenzione,
riparazione   ordinaria    o    straordinaria,    ammodernamento    e
trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave e' in  disarmo
temporaneo o e' locata a scafo nudo»; 
      2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 157, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai  giorni
in cui le stesse sono locate a scafo  nudo  e'  determinato  in  modo
analitico sulla base dei canoni realizzati e dei costi  specifici,  e
secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto  attiene  a
quelli non suscettibili di diretta imputazione.»; 
    d) dopo l'articolo 157 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 157-bis (Credito d'imposta in caso di locazione  a  scafo
nudo di navi agevolate). - 1. Nel caso di locazione a scafo  nudo  di
una o piu' navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di  cui
all'articolo  155  spetta  un  credito  d'imposta  in   misura   pari
all'imposta calcolata sul reddito determinato in via  forfetaria,  ai
sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave  e'
stata locata a scafo nudo.»; 
    e) all'articolo 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Agli effetti dell'articolo 155, comma  3,  il  medesimo
obbligo di tenuta della contabilita' separata di cui al  comma  2  e'
previsto anche al  fine  di  garantire  il  rispetto  del  limite  di
ammissibilita' delle attivita'  accessorie  rispetto  alle  attivita'
principali.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. 

                
                                                   Art. 20 
 
            Modifiche al regime delle societa' di comodo 
 
  1. Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero
godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari
gratuitamente o a fronte di  un  corrispettivo  inferiore  al  valore
normale, nell'ambito della disciplina delle  societa'  di  comodo,  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) l'1 per cento al valore dei beni  indicati  nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa'
commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche  se
i  predetti  beni  e  partecipazioni  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)  il  3  per  cento  al  valore   delle   immobilizzazioni
costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per  gli
immobili classificati nella categoria  catastale  A/10,  la  predetta
percentuale  e'  ridotta  al  2,5  per  cento;  per  gli  immobili  a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati  nell'esercizio  e  nei
due precedenti, la percentuale e'  ulteriormente  ridotta  al  2  per
cento; per tutti gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'0,50 per cento;»; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni  costituite  da
beni indicati nell'articolo  8-bis,  primo  comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
anche in locazione finanziaria;»; 
    b) al comma 3: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) lo 0,75 per cento sul  valore  dei  beni  indicati  nella
lettera a) del comma 1;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) il 2,38  per  cento  sul  valore  delle  immobilizzazioni
costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per  gli
immobili classificati nella categoria  catastale  A/10,  la  predetta
percentuale e' ridotta  al  2  per  cento;  per  le  immobilizzazioni
costituite da beni immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti   la   predetta
percentuale e' ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti  gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
la percentuale e' dello 0,45 per cento;»; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) il 4,75 per cento sul valore  delle  immobilizzazioni
costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, anche in locazione finanziaria;». 

                
                                                   Art. 21 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  62  del  decreto  legislativo  27
dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 160.889.446 euro per  l'anno
2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446  euro  per  l'anno
2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro  per  l'anno
2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro  per  l'anno
2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro  per  l'anno
2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e  204.889.446  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2037. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente  articolo  pari  a
160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per  l'anno  2028,
60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro  per  l'anno  2030,
291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per  l'anno  2032,
227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per  l'anno  2034,
216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036  e
204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 1,
3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 e  20,  valutati  in  492.020.554
euro per l'anno 2025, 573.180.554 euro per l'anno  2026,  569.880.554
milioni di euro per l'anno 2027, 583.680.554 euro  per  l'anno  2028,
599.380.554 euro per l'anno 2029, 586.780.554 euro per  l'anno  2030,
583.680.554 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per
l'anno 2026, mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; 
    b) quanto a 468,11  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  536,77
milioni di euro per l'anno 2026, 678,77 milioni di  euro  per  l'anno
2027, 635,77 milioni di euro per l'anno 2028, 550,37 milioni di  euro
per l'anno 2029, 671,97 milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  728,77
milioni di euro per l'anno 2031, 702,87 milioni di  euro  per  l'anno
2032, 677,27 milioni di euro per l'anno 2033, 672,57 milioni di  euro
per l'anno 2034, 667,87 milioni  di  euro  per  l'anno  2035,  663,17
milioni di euro per l'anno 2036 e 658,47  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto a 478,91 milioni di euro per l'anno 2025,  557,07
milioni di euro per l'anno 2026, 730,77 milioni di  euro  per  l'anno
2027, 708,87 milioni di euro per l'anno 2028, 659,67 milioni di  euro
per l'anno 2029, 807,47 milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  874,77
milioni di euro per l'anno 2031, 842,37 milioni di  euro  per  l'anno
2032, 811,17 milioni di euro per l'anno 2033, 805,47 milioni di  euro
per l'anno 2034, 799,97 milioni  di  euro  per  l'anno  2035,  794,27
milioni di euro per l'anno 2036 e 788,57  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2037,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, 11, 12, 14 e 19; 
    c) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2025, 20,3 milioni di
euro per l'anno 2026, 52  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  83,1
milioni di euro per l'anno 2028, 109,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 135,5 milioni di euro per l'anno 2030, 146 milioni di euro  per
l'anno 2031, 139,5 milioni di euro per l'anno 2032, 133,9 milioni  di
euro per l'anno 2033, 132,9 milioni di euro per  l'anno  2034,  132,1
milioni di euro per l'anno 2035, 131,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2036 e 130,1 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2037,  in
termini  di  saldo  netto  da  finanziare,  mediante   corrispondente
utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 11, 12 e 13. 
  3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b),  e
14, comma  1,  della  legge  9  agosto  2023,  n.  111,  e'  valutata
l'opportunita' di considerare eventuali perdite  di  gettito,  previa
intesa in sede di Conferenza Unificata,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23,  comma  2,  della
legge n. 111 del 2023. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio