IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 5 relativo alla
revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone
fisiche, l'articolo 6, relativo alla revisione del sistema di
imposizione delle societa' e degli enti e l'articolo 9 recante
ulteriori principi e criteri direttivi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
espressa nella seduta del 7 novembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Revisione della disciplina dei redditi dei terreni
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,
comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando
immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui
all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante
l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui
insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella
provincia in cui e' censita la particella incrementata del 400 per
cento.
4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del
decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via
transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non puo' essere inferiore alla
rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attivita'
dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2,
lettera b-bis).»;
b) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito
medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al
lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.»;
2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «produttive di reddito agrario»;
3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei
fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6,
C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita
alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di
riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis;
b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche
immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la
silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai
cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di
beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile;»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, sono individuate, per i
terreni, nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto
dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, nonche' sono disciplinate
le modalita' di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli
immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per
attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di determinazione
della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2,
lettera b-bis).»;
c) all'articolo 34, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,
comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando
immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui
all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante
l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui
insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella
provincia in cui e' censita la particella, incrementata del 400 per
cento.»;
d) all'articolo 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati,
se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello
svolgimento delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di
cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano
le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»;
e) all'articolo 56-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali
esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b)
e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare
il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito
agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste
ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal
decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla
superficie eccedente.»;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di
beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite
ivi indicato, e' determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi
prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Aggiornamento delle banche dati catastali
1. In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da
quelli di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, i soggetti tenuti all'adempimento previsto
dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relativo alle variazioni inerenti le qualita' e classi di coltura,
sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con le
modalita' previste dal citato articolo 2, comma 33, del decreto-legge
n. 262 del 2006 e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni
attuative del comma 1.
Art. 3
Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro
dipendente
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), le parole: «che
erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto
del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite
dalle seguenti: «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi
istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che
operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli
iscritti»;
b) all'articolo 51:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «di contratto o di accordo o
di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento
stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)» sono sostituite dalle
seguenti: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento
aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi
istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che
operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli
iscritti»;
1.2) alla lettera f-quater), dopo le parole: «categorie di
dipendenti» sono inserite le seguenti: «e dei loro familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel
medesimo articolo 12, comma 2,»;
2) al comma 3:
2.1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' del datore di
lavoro e ceduti ai dipendenti e' determinato in base al prezzo
mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in
cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore
del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore
di lavoro.»;
2.2) al terzo periodo, le parole: «lire 500.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 258,23»;
3) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di trasporto
comprovate da documenti provenienti dal vettore» sono sostituite
dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate».
Art. 4
Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina
sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti
del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio
2025.
Art. 5
Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera g-ter) e' sostituita
dalla seguente:
«g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e
societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale
produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in piu'
rate, nello stesso periodo di imposta;»;
b) l'articolo 54 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1.
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e'
costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a
qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione
all'attivita' artistica o professionale e l'ammontare delle spese
sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo
quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri
articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel
periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati
corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta
in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della
ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a
titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o
professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate
analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per
l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per
l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi.
3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in
natura per il professionista.
Art. 54-bis (Plusvalenze e altri proventi). - 1. Le plusvalenze
dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2,
concorrono a formare il reddito se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee
all'arte o professione.
2. La plusvalenza e' costituita, nelle ipotesi di cui al comma
1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o
l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e,
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il
valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la
plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato.
3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria
avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli
oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo
54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale
del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni
relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data
della cessione medesima, nonche', in caso di beni immobili, della
quota capitale dei canoni, gia' maturati, indeducibile in quanto
riferibile al terreno.
Art. 54-ter (Rimborsi e riaddebiti). - 1. Le spese di cui
all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal
reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto
previsto nel presente articolo.
2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non
rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla
data in cui:
a) il committente ha fatto ricorso o e' stato assoggettato a
uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del
committente sia rimasta infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si
e' prescritto.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera
che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti
disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione
controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di
apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data
del provvedimento che la dispone;
c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla
procedura;
d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data
del decreto di apertura della procedura;
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di
piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di
omologazione dell'accordo ovvero del piano;
f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data
certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del
predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019;
g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23,
comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14
del 2019, dalla data certa di tali atti;
h) in caso di concordato semplificato di cui all'articolo
25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data
del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della
procedura;
l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di
cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del
2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi
dell'articolo 70 del medesimo decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti
di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), di
importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a
2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno
dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal
periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo
annuale.
Art. 54-quater (Minusvalenze). - 1. Le minusvalenze dei beni
mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da
collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, determinate con
gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se
realizzate ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).
Art. 54-quinquies (Spese relative ai beni mobili e immobili). -
1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo
54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di
ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al
costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ridotti alla meta' per il primo periodo d'imposta. E' tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono
state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il
cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di
eliminazione dall'attivita' di beni non ancora completamente
ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2,
il costo residuo e' ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo
54-septies, comma 2, e' ammessa:
a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a
dodici anni;
b) in caso di beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;
c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla
meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del primo periodo.
2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono
deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo
dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili
strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
cui sono sostenute e nei cinque successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da
quelli indicati nell'articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso
personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o
deducibili se il costo unitario non e' superiore a euro 516,40, nella
misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni
di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi
all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente
e' deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero,
in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria,
un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che
il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile
adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per la
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento
sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili
utilizzati promiscuamente nonche' quelle relative alla manutenzione
ordinaria dei medesimi. Le spese relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono
deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare
in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei
cinque successivi.
4. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica a uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura
dell'80 per cento.
Art. 54-sexies (Spese relative a beni ed elementi immateriali).
- 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione
di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non
superiore al 50 per cento del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di
natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della
clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad
altri elementi distintivi dell'attivita' artistica o professionale
sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.
Art. 54-septies (Altre spese). - 1. Le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande
sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare
dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1
per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese
nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
3. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di
10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di
formazione o di aggiornamento professionale nonche' le spese di
iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di
5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di
certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni
del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi
della disciplina vigente.
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la
garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro
autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta'.
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6, anche le quote
delle indennita' di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c),
maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio
sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale
dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dall'articolo 95, comma 3.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai
figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista
ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta
nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti.
Art. 54-octies (Determinazione dei redditi assimilati a quello
di lavoro autonomo). - 1. I redditi indicati all'articolo 53, comma
2, lettera b), sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro
o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i
relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui al citato
articolo 53, comma 2, lettere c), d) ed e), costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi
indicati al predetto articolo 53, comma 2, lettera f), sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di
deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo
articolo 53, comma 2, lettera f-bis) sono costituiti dall'ammontare
delle indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di
imposta.»;
c) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, le parole «, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse;
2) alla lettera c-bis), primo periodo, le parole «, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 177 e' inserito il seguente:
«Art. 177-bis (Operazioni straordinarie e attivita'
professionali). - 1. I conferimenti di un complesso unitario di
attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro
elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per
l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, in una societa'
per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.
183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il
soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni
ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di
attivita' e passivita' conferite e il soggetto conferitario subentra
nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e
i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) ai conferimenti in societa' per l'esercizio di attivita'
professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle
di cui al comma 1;
b) agli apporti in associazioni o societa' semplici di cui
all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti
e professioni;
c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di societa' tra
professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonche' alle
medesime operazioni delle associazioni o societa' semplici di cui
alla lettera b) e tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera a)
e le associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b);
d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di
un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa
la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di
passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o
professionale svolta in forma individuale.
3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a
seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della
successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni
da parte degli eredi, la predetta attivita' resti svolta da uno solo
di essi.
4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel
caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del
reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di
imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi
degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno
gia' concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del
regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di
imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla
determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto
alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di
fusioni e scissioni.».
2. All'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali,
inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di
passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o
professionale»;
b) alla lettera f), dopo le parole: «da altri enti» sono inserite
le seguenti: «, inclusi quelli costituiti per l'esercizio
dell'attivita' artistica o professionale,».
3. All'articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «attivita' commerciali» sono
inserite le seguenti: «, artistiche, professionali»;
b) alla lettera a):
1) al numero 2), dopo le parole: «attivita' commerciali» sono
inserite le seguenti: «, artistiche o professionali»;
2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero su complessi unitari di attivita' materiali e immateriali,
inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di
passivita', organizzati per l'esercizio dell'attivita' artistica o
professionale»;
c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione
ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attivita'
materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento
immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio
dell'attivita' artistica o professionale, tra eredi che continuano in
forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o
professione.».
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui
all'articolo 54, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera
b), sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di
un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente,
nonche' le relative somme percepite a titolo di rimborso delle
medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal
reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del
medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo
unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle
modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del
31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate
alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. La disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto anche per i periodi
di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni,
validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli
accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
4. La disposizione di cui all'articolo 54-sexies, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 7
Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione
1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di
ogni altro costo successivo inerente»;
b) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Per
i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo
di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in
seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione
nonche' di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni
acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto
quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni
nonche' di ogni altro costo successivo inerente.».
2. La disposizione del comma 1 si applica alle cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 8
Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi
di riallineamento
1. In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi degli
articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della
legge 9 agosto 2023, n. 111, concernenti, rispettivamente, la
riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa' a
determinate condizioni, la razionalizzazione e semplificazione dei
regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili
nonche' dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine
di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento
del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli
civilistici, sono introdotte le disposizioni degli articoli da 9 a
14.
Art. 9
Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, le
parole da «o in quote costanti nell'esercizio» fino alla fine del
periodo sono soppresse;
b) all'articolo 92, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture
e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base
alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che
contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il
metodo della percentuale di completamento, in conformita' ai corretti
principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della
determinazione del reddito.»;
c) all'articolo 93, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese
che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi
valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi
all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi
e le forniture, in conformita' ai corretti principi contabili,
applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del
reddito.»;
d) l'articolo 110, comma 3 e' abrogato.
Art. 10
Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse
in sede di cambiamento dei principi contabili
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti
fattispecie:
a) prima applicazione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS);
b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
gia' adottati;
c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
alla normativa nazionale;
d) variazione dei principi contabili nazionali;
e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti
a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter
del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83, comma 1,
terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra
soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti
che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.
2. I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio
dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 assumono
rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione previsti dai principi contabili di
riferimento, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 83 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia,
continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai
fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e
imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio
precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1,
qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione,
classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le
regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.
3. I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di
attivita' e passivita' patrimoniali effettuata a seguito delle
fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al
momento della loro rilevazione contabile.
4. Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione
le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10.
5. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei
successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili e fiscali
degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle
previsioni dei commi da 1 a 4.
6. Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli
elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle
operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate
o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni,
classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente
regime contabile e fiscale, nonche' quelle determinate dai maggiori o
minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali, rispetto al
loro valore fiscalmente riconosciuto.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
divergenze strutturali. Si intendono per divergenze strutturali
quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini
fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
9. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte
distintamente ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 11
Regimi di riallineamento
1. Il riallineamento puo' essere attuato sulla totalita' delle
divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'articolo
10, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e
verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla
data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10,
comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se
positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui
sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il
riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono
emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui
sono emerse le divergenze. Se il saldo e' negativo, la relativa
deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale e' esercitata
l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di
periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie
oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a
dieci periodi d'imposta complessivi.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
il riallineamento puo' essere attuato anche con riguardo alle singole
fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle
operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di
bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di
attivita' o passivita' patrimoniali, verificatesi nel medesimo
periodo d'imposta. Il riallineamento non puo' essere attuato con
riferimento alle divergenze di cui all'articolo 10, comma 7 nonche'
ai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali
che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi
dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo
d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad
essi applicabili. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento e'
assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con
aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul
relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni,
nonche' la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo
16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. Il saldo negativo
non e' deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo
d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo
periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo
d'imposta in cui sono emerse le divergenze.
3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del
riallineamento del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi
dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo
176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto.
4. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
Art. 12
Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni
straordinarie
1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi
1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del
quale e' stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in
tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai
singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento,
cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la
differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di
cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di realizzo dei beni
anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello
dell'opzione, il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in
un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in
essere l'operazione.».
Art. 13
Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si
applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano piu'
applicazione:
a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38; le divergenze derivanti dall'esercizio
dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma
3, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla
data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi
quattro periodi di imposta;
b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non
trovano, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2024;
c) l'articolo 13-bis, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19; per la valutazione degli strumenti finanziari
derivati operata ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, terzo
periodo, del citato decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, resta ferma
la disciplina previgente fino all'estinzione degli strumenti
finanziari derivati stessi;
d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per i proventi di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, incassati entro
il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si
applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle
modifiche di cui al presente decreto.
3. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli
articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione
al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si
applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle
modifiche di cui al presente decreto.
4. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma
di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al
31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto,
concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
5. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 12 si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le
operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024,
continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione
per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.
6. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle
differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1,
commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009,
n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta
ai sensi dell'articolo 11 qualora la relativa opzione e' esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo
d'imposta ovvero puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
Art. 14
Affrancamento straordinario delle riserve
1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in
sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in
parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella
misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2024 ed e' versata obbligatoriamente in quattro rate di
pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di
attuazione.
Art. 15
Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni
straordinarie
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le
perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a
titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attivita'
principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le
perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e
assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al
momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o
anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al
trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle
che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data
del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima
meta' del medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite,
quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di
ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato, non
eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa' che
riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al
comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta
da un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di
procedura civile, ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma
dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e
il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante
dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio
netto contabile; tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti
pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto
delle perdite e' consentito nei limiti del valore del patrimonio
netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi
erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto
dall'articolo 96, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
b) all'articolo 172, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione,
compresa la societa' incorporante, possono essere portate in
diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore
economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite;
tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai
sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, deve risultare da una
relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla
societa', scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-bis, primo
comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo
periodo, il valore economico del patrimonio netto e' ridotto di un
importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti
fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia
della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il
rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore
del patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da
altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il
riporto delle perdite e' consentito nei limiti del valore del
rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i
predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. La possibilita' di
riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti e' subordinata
alle condizioni che dal conto economico della societa' che riporta le
perdite relativo:
a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la
fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice
civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si
assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio
dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi
dell'articolo 2504-bis del codice civile e la data antecedente a
quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi
contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di
esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
7-bis. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano
anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si
sarebbe generata in modo autonomo in capo alla societa' incorporata
in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione
ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile.
7-ter. Le disposizioni dei commi 7, e 7-bis si applicano anche
agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di
cui all'articolo 96, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
c) all'articolo 173 al comma 10, le parole: «del comma 7» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 7, 7-bis, e 7-ter»;
d) dopo l'articolo 177-bis e' inserito il seguente:
«Art. 177-ter (Disciplina del riporto delle perdite fiscali
infragruppo). - 1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite
fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, e
173, comma 10, non si applicano qualora le operazioni indicate nei
medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo,
intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali
sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una
societa' controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alle
predette operazioni o tutte le societa' partecipanti alle predette
operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione
di cui al primo periodo opera esclusivamente per le perdite
conseguite in periodi di imposta nei quali le societa' partecipanti
alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia'
appartenenti allo stesso gruppo nonche' per le perdite conseguite
antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto
dell'ingresso nel gruppo della societa' a cui si riferiscono, o
successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di
utilizzo previsti dai citati articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al
fine di definire:
a) i criteri per la determinazione del periodo di
appartenenza al gruppo di ciascuna societa', nonche' le regole con
cui tale periodo e' attribuito al soggetto avente causa nell'ambito
di operazioni straordinarie, compresi i conferimenti d'azienda, al
fine di evitare effetti distorsivi;
b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il
riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172,
commi 7 e 7-bis, e 173, comma 10 e le disposizioni del presente
articolo, precisando, in ogni caso, che:
1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle
disposizioni che limitano il riporto delle perdite si considerano
conseguite all'atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui
sono effettuate le operazioni di fusione o scissione;
2) si considerano prioritariamente utilizzate le perdite
conseguite nel periodo d'imposta meno recente;
3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto
della societa' si considerano formate prioritariamente dalle perdite
diverse da quelle di cui al presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di
cui all'articolo 96, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni
effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; tuttavia, agli interessi passivi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96,
comma 5, all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla
crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle perdite conseguite fino al
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 177-ter, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 16
Scissione e scissione mediante scorporo
1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del
comma 11, le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa
quella indicata nell'articolo 86, comma 4, quali risultanti al
termine dell'ultimo periodo d'imposta della societa' scissa chiuso
prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta
utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta
chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i
relativi obblighi strumentali della societa' scissa sono attribuiti
alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa
societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio
netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni
soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del
patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i
rispettivi titolari.»;
b) dopo il comma 15-bis sono aggiunti i seguenti:
«15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice
civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con
esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:
a) la societa' scissa assume, quale valore delle
partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il
valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle
passivita' oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda,
rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi
dell'articolo 2506-quater del codice civile;
b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo, compreso
l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo
alle societa' beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che
esse avevano in capo alla societa' scissa alla data di efficacia
della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si
considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per il
periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del computo del
periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa'
scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda
oggetto di scorporo;
d) se lo scorporo ha ad oggetto:
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla societa'
scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel
bilancio in cui risultavano iscritte le attivita' e passivita'
dell'azienda;
2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui
all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera
a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio
dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni
oggetto di scorporo;
3) beni, attivita' o passivita' che non costituiscono
aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa'
scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se
e quando maturano i relativi requisiti;
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto
contabile delle attivita' e passivita' oggetto di scorporo deve
essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa' scissa
quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi
dell'articolo 2506-quater del codice civile;
f) a seguito della scissione:
1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio
della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della
scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile
mantengono il loro regime fiscale;
2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie,
rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime
fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5;
g) nel caso la societa' scissa sia residente in uno Stato
appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico
Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la
sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene
assegnata a una societa' residente di nuova costituzione,
l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria
non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in
Italia di una stabile organizzazione della societa' scissa nel cui
patrimonio sono comprese tali partecipazioni.
15-quater. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e
la successiva cessione della partecipazione ricevuta.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano
alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e hanno effetto anche per i
periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano
state redatte conformemente ad esse.
Art. 17
Modifiche alla disciplina dei conferimenti
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 175, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione
anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del
medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore normale.»;
b) all'articolo 176 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda
stessa,» sono inserite le seguenti: «compreso il valore
dell'avviamento,»;
2) al comma 3 le parole: «ai fini dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212»;
c) all'articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «, in virtu' di un obbligo legale o
di un vincolo statutario,» sono soppresse;
2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa',
mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il
controllo di una societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)
o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera
valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del
conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio
netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del
conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai
sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi
i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore
normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la
minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra
il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il
valore normale.
2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il
controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
numero 1), del codice civile, ne' incrementa la percentuale di
controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque
applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria
superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda
che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una societa',
esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal
conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal
conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una
societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati,
che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati
all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini
dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le
percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da
essa detenute direttamente, o indirettamente tramite societa'
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse
rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1,
lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo e'
superiore alla meta' del valore contabile totale delle partecipazioni
da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette
societa' controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali
rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro
valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena partecipativa.
2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi
del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e' esteso fino al
sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle
partecipazioni conferite.»
d) all'articolo 178, comma 1, lettera e), le parole: «, in
virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario,» sono
soppresse e dopo la parola «Comunita'» sono inserite le seguenti:
«anche se».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti
di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 18
Modifiche alla disciplina della liquidazione
1. L'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 182 (Liquidazione ordinaria). - 1. In caso di liquidazione
dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al
periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della
liquidazione e' determinato in base ad apposito conto economico,
ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il
conto economico deve essere redatto, per le societa', in conformita'
alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277
del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della
liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo
al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e'
determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche
nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione:
a) si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun
successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli
esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa o dei soci;
b) si protrae per non piu' di tre esercizi, compreso quello in
cui ha avuto inizio:
1) l'impresa o la societa' puo' rideterminare il reddito
dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi
precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite
residue fino a concorrenza del relativo importo;
2) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono
chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17
e 21;
c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni
dell'articolo 8.
3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo II, il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun
successivo esercizio intermedio e' determinato in base al rispettivo
bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se
anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa
imposta. Se la liquidazione si protrae per non piu' di cinque
esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la societa' puo'
rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e
progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a
riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza
del relativo importo.».
2. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in cui i redditi
sono stati rispettivamente conseguiti o imputati» sono sostituite
dalle seguenti: «nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda ovvero
e' iniziata la liquidazione».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 19
Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 155:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'opzione non puo' essere esercitata e se esercitata
viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese
che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le
imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti e
altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
c-bis) rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione
di trasporto, a condizione che piu' del 50 per cento dell'attivita'
annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a
tale attivita'.»;
3) al comma 3, dopo le parole «di cui all'articolo 161» sono
aggiunte le seguenti: «, a condizione che le entrate totali derivanti
dalle predette attivita' non superino il 50 per cento delle entrate
totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri
immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono
inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo,
nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla
prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di
container e', in ogni caso, escluso dall'imponibile»;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In conformita' a quanto previsto dagli orientamenti
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti
marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio
dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le
attivita' di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle
imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei
marittimi e dell'imposta sul reddito delle societa' per le attivita'
di trasporto marittimo.»;
b) all'articolo 156:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni
di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione,
riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e
trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave e' in disarmo
temporaneo o e' locata a scafo nudo»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 157, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni
in cui le stesse sono locate a scafo nudo e' determinato in modo
analitico sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e
secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto attiene a
quelli non suscettibili di diretta imputazione.»;
d) dopo l'articolo 157 e' aggiunto il seguente:
«Art. 157-bis (Credito d'imposta in caso di locazione a scafo
nudo di navi agevolate). - 1. Nel caso di locazione a scafo nudo di
una o piu' navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui
all'articolo 155 spetta un credito d'imposta in misura pari
all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai
sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e'
stata locata a scafo nudo.»;
e) all'articolo 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Agli effetti dell'articolo 155, comma 3, il medesimo
obbligo di tenuta della contabilita' separata di cui al comma 2 e'
previsto anche al fine di garantire il rispetto del limite di
ammissibilita' delle attivita' accessorie rispetto alle attivita'
principali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Art. 20
Modifiche al regime delle societa' di comodo
1. Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero
godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari
gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore
normale, nell'ambito della disciplina delle societa' di comodo, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa'
commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se
i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli
immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta
percentuale e' ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei
due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 2 per
cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'0,50 per cento;»;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da
beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche in locazione finanziaria;»;
b) al comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella
lettera a) del comma 1;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli
immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta
percentuale e' ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni
costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta
percentuale e' ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
la percentuale e' dello 0,45 per cento;»;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, anche in locazione finanziaria;».
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 160.889.446 euro per l'anno
2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno
2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno
2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno
2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno
2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a
decorrere dall'anno 2037.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a
160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028,
60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030,
291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032,
227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034,
216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e
204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 1,
3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 e 20, valutati in 492.020.554
euro per l'anno 2025, 573.180.554 euro per l'anno 2026, 569.880.554
milioni di euro per l'anno 2027, 583.680.554 euro per l'anno 2028,
599.380.554 euro per l'anno 2029, 586.780.554 euro per l'anno 2030,
583.680.554 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 468,11 milioni di euro per l'anno 2025, 536,77
milioni di euro per l'anno 2026, 678,77 milioni di euro per l'anno
2027, 635,77 milioni di euro per l'anno 2028, 550,37 milioni di euro
per l'anno 2029, 671,97 milioni di euro per l'anno 2030, 728,77
milioni di euro per l'anno 2031, 702,87 milioni di euro per l'anno
2032, 677,27 milioni di euro per l'anno 2033, 672,57 milioni di euro
per l'anno 2034, 667,87 milioni di euro per l'anno 2035, 663,17
milioni di euro per l'anno 2036 e 658,47 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e
indebitamento netto a 478,91 milioni di euro per l'anno 2025, 557,07
milioni di euro per l'anno 2026, 730,77 milioni di euro per l'anno
2027, 708,87 milioni di euro per l'anno 2028, 659,67 milioni di euro
per l'anno 2029, 807,47 milioni di euro per l'anno 2030, 874,77
milioni di euro per l'anno 2031, 842,37 milioni di euro per l'anno
2032, 811,17 milioni di euro per l'anno 2033, 805,47 milioni di euro
per l'anno 2034, 799,97 milioni di euro per l'anno 2035, 794,27
milioni di euro per l'anno 2036 e 788,57 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, 11, 12, 14 e 19;
c) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2025, 20,3 milioni di
euro per l'anno 2026, 52 milioni di euro per l'anno 2027, 83,1
milioni di euro per l'anno 2028, 109,3 milioni di euro per l'anno
2029, 135,5 milioni di euro per l'anno 2030, 146 milioni di euro per
l'anno 2031, 139,5 milioni di euro per l'anno 2032, 133,9 milioni di
euro per l'anno 2033, 132,9 milioni di euro per l'anno 2034, 132,1
milioni di euro per l'anno 2035, 131,1 milioni di euro per l'anno
2036 e 130,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, in
termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente
utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 11, 12 e 13.
3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b), e
14, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata
l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa
intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della
legge n. 111 del 2023.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio