IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse
nazionale;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233,
modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n.
14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23
febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o piu' decreti
del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati,
sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini
della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano
piu' i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i
Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero
della transizione ecologica"»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione
ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243,
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022,
n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua, tra gli
altri, l'area di Manfredonia come intervento di bonifica di interesse
nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000,
recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di
«Manfredonia»;
Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N.
Manfredonia», acquisita agli atti della Direzione generale uso
sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 20 maggio
2024, con protocollo n. 92304, costituente la proposta di
riperimetrazione del S.I.N. «Manfredonia» (di seguito «proposta»),
costituita dai seguenti documenti:
relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;
relazione tecnica ISPRA;
particelle catastali;
proposta di perimetrazione in shapefile;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale
economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica n. 52 del 17 settembre 2024, che ha
concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con
nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto
2024, con protocollo n. 147758, avente ad oggetto la proposta di
riperimetrazione del S.I.N. «Manfredonia», a condizione che siano
inserite nel perimetro del SIN «Manfredonia» le particelle catastali
n. 739 e n. 42 del foglio 41 del Comune di Manfredonia;
Decreta:
Art. 1
Ridefinizione del perimetro
1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale
«Manfredonia» viene ridefinito cosi' come riportato nella tavola
cartografica allegata al presente decreto.
2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di
bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» e' conservata in
originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche
(ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in
copia conforme presso la Regione Puglia.
3. Lo shapefile della cartografia del nuovo perimetro del sito di
bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» e' pubblicato in una
sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di
bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» e non incluse nel nuovo
perimetro, la Regione Puglia o l'ente delegato subentra al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarita' dei
relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica
di interesse nazionale «Manfredonia» potranno essere utilizzate solo
per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito,
fatte salve le risorse gia' impegnate dalla regione alla data di
pubblicazione del presente decreto per attivita' ricadenti in aree
non incluse nel nuovo perimetro del SIN.
3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
21-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990,
nonche' di pubblicita' legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della
legge n. 69 del 2009, il presente decreto, con allegata cartografia,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e sull'albo pretorio del Comune di
Manfredonia e del Comune di Monte Sant'Angelo.
4. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo
dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della
notifica.
Roma, 2 dicembre 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin
__________
Avvertenza:
Il decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi
disponibili al seguente link:
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wpcontent/uploads/2024/1
2/Decreto_Manfredonia_419_02_12_2024.zip e sono accessibili nella
sezione del portale web Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica - Istituzione e perimetrazione (mite.gov.it).