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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DECRETO 22 novembre 2024

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Punti chiave:


Il decreto stanzia 20 milioni di euro per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole italiane, suddividendo i fondi tra Nord, Centro-Isole e Sud (Art. 2). Gli enti beneficiari devono completare i lavori entro 18 mesi e la rendicontazione entro 3 mesi dalla fine dei lavori (Art. 3). In caso di mancato rispetto dei termini o di altre inadempienze, i fondi saranno revocati (Art. 5). Il tutto si basa su una serie di leggi e decreti precedenti che regolano l'utilizzo dei fondi dell'otto per mille (Premessa).

                     
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                per l'edilizia scolastica, le risorse 
             e il supporto alle istituzioni scolastiche 
 
  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni  sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del  clero
cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76,  recante   «Regolamento   recante   criteri   e   procedure   per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF  devoluta
alla diretta gestione statale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art.  1,  commi
160 e 172; 
  Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha  modificato  l'art.  1,
comma 172, della legge n. 107 del  2015  prevedendo  che  le  risorse
della quota a gestione statale dell'otto per mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, di cui  all'art.  48  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono  destinate
prioritariamente  agli  interventi  di  edilizia  scolastica  che  si
rendono necessari a seguito di  eventi  eccezionali  e  imprevedibili
individuati annualmente con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
anche sulla  base  dei  dati  contenuti  nell'anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,   recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis; 
  Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157 ha modificato, il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, prevedendo  che,  al  fine  di  ridurre  i  divari
territoriali e di perseguire un'equa distribuzione  territoriale  per
gli  interventi  straordinari  relativi  alla  ristrutturazione,   al
miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e
all'incremento   dell'efficienza   energetica   degli   immobili   di
proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione  scolastica,  la  quota
attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in  relazione  alle
aree geografiche del Nord (per le Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,
Lombardia,  Liguria,  Trentino-Alto  Adige,  Veneto,   Friuli-Venezia
Giulia ed  Emilia-Romagna),  del  Centro  e  Isole  (per  le  Regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); 
  Considerato che  il  medesimo  art.  46-bis  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n.  157  prevede  che  nell'ambito  di  ciascuna  area
geografica  resta  salvo  quanto   stabilito   dalla   programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare  l'art.
4; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 novembre 2019, n.  1021,  con  il  quale  sono  stati
definiti i criteri per il  finanziamento  degli  interventi  urgenti,
anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Considerato che  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti  a
valere sulle risorse della quota a  gestione  statale  dell'otto  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  successive  modificazioni,
sono assegnati, nei limiti delle risorse  annualmente  disponibili  e
degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di  ciascuna
area  geografica,  per  interventi  urgenti  e  indifferibili  resisi
necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito
di procedura selettiva e  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
selezione  degli  interventi  relativi  all'edilizia  scolastica   da
finanziare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre   2023,   n.   208,    recante    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Dato atto che in data 14 agosto 2024 e' stato  pubblicato  l'avviso
pubblico, prot. n. 4198, per  l'individuazione  degli  interventi  da
ammettere  a  finanziamento,  prevedendo  un  finanziamento   massimo
assegnabile di 400.000,00 euro; 
  Preso atto che con DRGS n. 264527/2023 sono state assegnate risorse
di cassa e  competenza  pari  ad  euro  20.376.429,00  a  valere  sul
capitolo  di  spesa  8105  piano  gestionale  10,  denominato  «fondo
opere-spese per interventi di ristrutturazione, miglioramento,  messa
in sicurezza, adeguamento antisismico ed  efficientamento  energetico
degli immobili adibiti all'istruzione scolastica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.»,  dello  stato
di  previsione  della  spesa  di  questo  Ministero  per  l'esercizio
finanziario 2024; 
  Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'avviso  pubblico
del 14 agosto 2024 prot. n. 4198, l'ufficio competente  ha  richiesto
agli enti proponenti, nei casi in  cui  si  e'  reso  necessario,  di
fornire integrazioni o chiarimenti in ordine alle dichiarazioni  rese
nel  format  della  candidatura  e  nella   relativa   documentazione
allegata; 
  Considerato  l'esito   delle   attivita'   di   valutazione   delle
candidature  e  di  verifica  dei   riscontri   alle   richieste   di
integrazioni  o  chiarimenti  espletate  dalla   Direzione   generale
competente; 
  Ritenuto di dover approvare le graduatorie e procedere al  relativo
impegno delle risorse gravanti  sul  cap  8105  pg  10  del  corrente
esercizio finanziario; 
 
                              Decreta: 
 
                               
                
                    Art. 1 
 
              Approvazione delle graduatorie definitive 
 
  1. Per i motivi esposti in premessa, di  approvare  le  graduatorie
definitive costituenti parte integrante e  sostanziale  del  presente
decreto (Allegati A - Nord, B - Centro e Isole e C - Sud), suddivise,
come previsto dall'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte,  Valle
d'Aosta,   Lombardia,   Liguria,   Trentino-Alto    Adige,    Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni
Toscana, Umbria,  Marche,  Lazio,  Sicilia  e  Sardegna)  e  del  Sud
(Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). 

                
                                                   Art. 2 
 
          Assegnazione e contestuale impegno delle risorse 
 
  1. L'importo da assegnare in favore degli enti utilmente  collocati
nelle graduatorie di cui all'art. 1 e' pari a euro  6.670.500,00  per
il  Nord,  a  euro  6.787.483,29  per  il  Centro  e  Isole,  a  euro
6.787.893,61 per il Sud, per  un  importo  complessivo  pari  a  euro
20.245.876,90 a fronte di un importo massimo disponibile pari a  euro
20.736.429,00. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105  -  piano
gestionale 10 - del bilancio  di  questo  Ministero  per  l'esercizio
finanziario 2024. 
  3. Contestualmente alla registrazione del presente atto, si dispone
l'impegno di spesa di euro 20.245.876,90 a valere sul citato capitolo
8105, piano gestionale  10,  della  spesa  di  questo  Ministero  per
l'esercizio finanziario 2024,  in  favore  degli  enti  di  cui  alla
presente graduatoria; 
  4. Le risorse residue di cui al comma  1  saranno  trasferite  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi art. 2-bis,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. 

                
                                                   Art. 3 
 
Termini  per  la  progettazione,  aggiudicazione  degli   interventi,
              conclusione dei lavori e rendicontazione 
 
  1. Gli enti locali beneficiari, di cui agli allegati A, B  e  C  al
presente decreto sono tenuti a concludere i lavori entro e non  oltre
diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  con  esclusione  di
qualsiasi proroga attesa la  finalita'  perseguita  con  la  presente
misura di finanziamento. 
  2.  La  rendicontazione  dell'intervento   deve   essere   conclusa
entro tre mesi dalla data di conclusione  dei  lavori  riportata  nel
certificato di ultimazione dei lavori. 
  3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1  e  2,
si rinvia al successivo art. 5 del presente decreto. 

                
                                                   Art. 4 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  2.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse  e  il  supporto  alle
istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in
favore degli  enti  locali  beneficiari  sulla  base  delle  seguenti
modalita': 
    a)  a  richiesta  dell'ente  locale  beneficiario,  da  inoltrare
mediante la piattaforma dedicata, entro trenta giorni dalla  data  di
registrazione  del  presente  decreto  da  parte  degli   organi   di
controllo, verra' corrisposto un anticipo del 30% del finanziamento; 
    b) al raggiungimento del 60% dell'importo del  contratto  lavori,
al netto del ribasso di gara; 
    c) il saldo verra' corrisposto a seguito della presentazione  del
collaudo/del  certificato  di  regolare  esecuzione   nonche'   della
relativa determina di approvazione della contabilita' finale. 
  3. Le economie derivanti dalle procedure di  gara  potranno  essere
utilizzate solo previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e
del merito,  le  economie  residue  potranno  essere  destinate  allo
scorrimento delle graduatorie per singola area geografica. 
  4.  Gli  enti  beneficiari  del   finanziamento   sono   tenuti   a
implementare il sistema di monitoraggio e rendicontazione predisposto
dal  Ministero  dell'istruzione  e  del   merito,   che   costituisce
presupposto per le erogazioni di cui al  comma  2,  e  le  rispettive
anagrafi regionali dell'edilizia scolastica. 
  5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art.  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei
criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio  degli  interventi
di cui all'art. 1, comma 1,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229 comunicati agli enti  interessati  mediante  la
predisposizione di apposite linee guida vincolanti. 

                
                                                   Art. 5 
 
                   Revoche, decadenze e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi: 
    mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e 2,  del
presente decreto; 
    qualora l'intervento finanziato con il presente  decreto  risulti
assegnatario di altro finanziamento pubblico,  per  lo  stesso  lotto
funzionale, e risulti inserito in altri decreti o ordinanze, anche di
protezione civile, o in altri piani volti alla messa in  sicurezza  a
seguito di eventi sismici e calamitosi; 
    espressa rinuncia al finanziamento da parte dell'ente locale; 
    qualora l'intervento fosse in corso di esecuzione  alla  data  di
pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 4198 del 14  agosto  2024
oppure fosse stato avviato nel periodo compreso tra la  presentazione
della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva; 
    nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto  di  intervento
non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico; 
    nel caso di  realizzazione  di  un  progetto  diverso  da  quello
incluso  nel  decreto  salvo  che  non   sia   intervenuta   apposita
autorizzazione; 
    nel caso in cui l'ente non abbiamo proceduto al  caricamento  dei
dati   giustificativi   delle   somme   liquidate    dal    Ministero
dell'istruzione e del merito in relazione al medesimo progetto. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le risorse  ricevute  ai  sensi
dell'art. 4 del presente decreto, maggiorate degli  interessi  legali
dalla data di comunicazione della revoca, dovranno essere versate  da
parte degli enti locali all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate alle  risorse  della  quota  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  a  diretta  gestione
statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  e
successive modificazioni. 

                
                                                   Art. 6 
 
          Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari 
 
  1.  Gli  enti   beneficiari   sono   responsabili   dell'esecuzione
dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento. 
  2.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  non   risponde,
pertanto, delle eventuali inadempienze  e  del  mancato  rispetto  da
parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei
confronti   di   appaltatori,   fornitori,   concessionari   e/o   di
qualsivoglia ulteriore soggetto,  in  collegamento  al  finanziamento
concesso. 
  3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare  esecuzione
dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione  e
del  merito  e'  manlevato  da  qualunque  responsabilita'   inerente
all'errata esecuzione dell'intervento medesimo. 
  4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva  il  Ministero
dell'istruzione e  del  merito  da  qualsiasi  responsabilita'  verso
terzi, e si impegna  a  tenerlo  indenne  rispetto  ad  ogni  azione,
richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento
in sede giurisdizionale. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del
merito. 
 
    Roma, 22 novembre 2024 
 
                                      Il direttore generale: Barbieri 

                
                                                                               Allegato A 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato B 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato C 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>