IL DIRETTORE GENERALE
per l'edilizia scolastica, le risorse
e il supporto alle istituzioni scolastiche
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta
alla diretta gestione statale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi
160 e 172;
Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha modificato l'art. 1,
comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse
della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate
prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si
rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili
individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe dell'edilizia
scolastica;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis;
Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari
territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per
gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al
miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e
all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di
proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota
attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle
aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area
geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare l'art.
4;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati
definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti,
anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a
valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e
degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna
area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi
necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito
di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalita' di
selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da
finanziare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Dato atto che in data 14 agosto 2024 e' stato pubblicato l'avviso
pubblico, prot. n. 4198, per l'individuazione degli interventi da
ammettere a finanziamento, prevedendo un finanziamento massimo
assegnabile di 400.000,00 euro;
Preso atto che con DRGS n. 264527/2023 sono state assegnate risorse
di cassa e competenza pari ad euro 20.376.429,00 a valere sul
capitolo di spesa 8105 piano gestionale 10, denominato «fondo
opere-spese per interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico
degli immobili adibiti all'istruzione scolastica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.», dello stato
di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio
finanziario 2024;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'avviso pubblico
del 14 agosto 2024 prot. n. 4198, l'ufficio competente ha richiesto
agli enti proponenti, nei casi in cui si e' reso necessario, di
fornire integrazioni o chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese
nel format della candidatura e nella relativa documentazione
allegata;
Considerato l'esito delle attivita' di valutazione delle
candidature e di verifica dei riscontri alle richieste di
integrazioni o chiarimenti espletate dalla Direzione generale
competente;
Ritenuto di dover approvare le graduatorie e procedere al relativo
impegno delle risorse gravanti sul cap 8105 pg 10 del corrente
esercizio finanziario;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle graduatorie definitive
1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare le graduatorie
definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente
decreto (Allegati A - Nord, B - Centro e Isole e C - Sud), suddivise,
come previsto dall'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud
(Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
Art. 2
Assegnazione e contestuale impegno delle risorse
1. L'importo da assegnare in favore degli enti utilmente collocati
nelle graduatorie di cui all'art. 1 e' pari a euro 6.670.500,00 per
il Nord, a euro 6.787.483,29 per il Centro e Isole, a euro
6.787.893,61 per il Sud, per un importo complessivo pari a euro
20.245.876,90 a fronte di un importo massimo disponibile pari a euro
20.736.429,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano
gestionale 10 - del bilancio di questo Ministero per l'esercizio
finanziario 2024.
3. Contestualmente alla registrazione del presente atto, si dispone
l'impegno di spesa di euro 20.245.876,90 a valere sul citato capitolo
8105, piano gestionale 10, della spesa di questo Ministero per
l'esercizio finanziario 2024, in favore degli enti di cui alla
presente graduatoria;
4. Le risorse residue di cui al comma 1 saranno trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi art. 2-bis, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
Art. 3
Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi,
conclusione dei lavori e rendicontazione
1. Gli enti locali beneficiari, di cui agli allegati A, B e C al
presente decreto sono tenuti a concludere i lavori entro e non oltre
diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con esclusione di
qualsiasi proroga attesa la finalita' perseguita con la presente
misura di finanziamento.
2. La rendicontazione dell'intervento deve essere conclusa
entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori riportata nel
certificato di ultimazione dei lavori.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2,
si rinvia al successivo art. 5 del presente decreto.
Art. 4
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
2. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in
favore degli enti locali beneficiari sulla base delle seguenti
modalita':
a) a richiesta dell'ente locale beneficiario, da inoltrare
mediante la piattaforma dedicata, entro trenta giorni dalla data di
registrazione del presente decreto da parte degli organi di
controllo, verra' corrisposto un anticipo del 30% del finanziamento;
b) al raggiungimento del 60% dell'importo del contratto lavori,
al netto del ribasso di gara;
c) il saldo verra' corrisposto a seguito della presentazione del
collaudo/del certificato di regolare esecuzione nonche' della
relativa determina di approvazione della contabilita' finale.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara potranno essere
utilizzate solo previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e
del merito, le economie residue potranno essere destinate allo
scorrimento delle graduatorie per singola area geografica.
4. Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a
implementare il sistema di monitoraggio e rendicontazione predisposto
dal Ministero dell'istruzione e del merito, che costituisce
presupposto per le erogazioni di cui al comma 2, e le rispettive
anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei
criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio degli interventi
di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 comunicati agli enti interessati mediante la
predisposizione di apposite linee guida vincolanti.
Art. 5
Revoche, decadenze e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:
mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e 2, del
presente decreto;
qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti
assegnatario di altro finanziamento pubblico, per lo stesso lotto
funzionale, e risulti inserito in altri decreti o ordinanze, anche di
protezione civile, o in altri piani volti alla messa in sicurezza a
seguito di eventi sismici e calamitosi;
espressa rinuncia al finanziamento da parte dell'ente locale;
qualora l'intervento fosse in corso di esecuzione alla data di
pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 4198 del 14 agosto 2024
oppure fosse stato avviato nel periodo compreso tra la presentazione
della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva;
nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento
non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;
nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello
incluso nel decreto salvo che non sia intervenuta apposita
autorizzazione;
nel caso in cui l'ente non abbiamo proceduto al caricamento dei
dati giustificativi delle somme liquidate dal Ministero
dell'istruzione e del merito in relazione al medesimo progetto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le risorse ricevute ai sensi
dell'art. 4 del presente decreto, maggiorate degli interessi legali
dalla data di comunicazione della revoca, dovranno essere versate da
parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione
statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive modificazioni.
Art. 6
Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari
1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione
dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde,
pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da
parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei
confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di
qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento
concesso.
3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione
dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e
del merito e' manlevato da qualunque responsabilita' inerente
all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.
4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero
dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilita' verso
terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione,
richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento
in sede giurisdizionale.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del
merito.
Roma, 22 novembre 2024
Il direttore generale: Barbieri
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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