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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 18 ottobre 2024

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Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) stanzia 8,5M€ annuali per il programma "Rita Levi Montalcini" (Premessa), offrendo 54 posti di ricercatore a tempo determinato (Art. 2) per 6 anni (Premessa) a dottori di ricerca con almeno tre anni di esperienza all'estero (Art. 1). Un comitato seleziona i candidati in base alla qualità scientifica dei progetti (Art. 4). Il trattamento economico è elevato e prevede un monitoraggio da parte del MUR (Art. 5, Art. 6)(#art6).

                     
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il capitolo 1694 dello stato di  previsione  della  spesa  di
questo Ministero per  gli  esercizi  finanziari  2022,  2023  e  2024
destinato  al  funzionamento  delle  universita'   e   dei   consorzi
interuniversitari; 
  Visti l'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno  2022,
relativo ai criteri per la ripartizione del  Fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' per l'anno 2022,  registrato  alla  Corte
dei conti il 25 luglio 2022, reg.ne n. 1968,  l'art.  7  del  decreto
ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023, relativo  ai  criteri  per  la
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
per l'anno 2023, registrato alla Corte dei conti il 21  luglio  2023,
reg.ne n. 2088 e l'art. 8 del decreto  ministeriale  n.  1170  del  7
agosto 2024, relativo ai criteri per la  ripartizione  del  Fondo  di
finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2024, registrato
alla Corte dei conti il 5 settembre  2024,  reg.ne  n.  2400,  con  i
quali, per ciascun  esercizio  finanziario,  vengono  destinati  euro
8.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per
giovani ricercatori "Rita  Levi  Montalcini"»  a  favore  di  giovani
studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso  di  titolo  di
dottore di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e  impegnati
stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da  almeno
un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi  di  ricerca
autonomamente proposti presso  universita'  italiane,  attraverso  la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata  dall'art.
14  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare  i
commi seguenti dell'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato: 
    3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato
ha una durata complessiva di  sei  anni  e  non  e'  rinnovabile.  Il
conferimento del  contratto  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro subordinato presso soggetti  pubblici  o  privati,
con la  titolarita'  di  contratti  di  ricerca  anche  presso  altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di  dottorato  e
in  generale  con  qualsiasi  borsa  di  studio  a  qualunque  titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in  cui
questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale  per  motivi  di
ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare
del contratto, i periodi trascorsi  in  aspettativa  per  maternita',
paternita' o per motivi di salute secondo la  normativa  vigente  non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 
    4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il  regime  di
tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo  per  lo
svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa  e
di servizio agli studenti e' pari  a  trecentocinquanta  ore  per  il
regime di tempo pieno e  a  duecento  ore  per  il  regime  di  tempo
definito. 
    5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a
partire  dalla  conclusione  del  terzo  anno  e  per  ciascuno   dei
successivi anni di titolarita' del contratto,  l'universita'  valuta,
su istanza dell'interessato, il titolare del  contratto  stesso,  che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.
16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si  svolge
in conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a  livello
internazionale,  individuati  con  apposito  regolamento  di   Ateneo
nell'ambito dei  criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro.  Alla
procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'Ateneo. In  caso
di esito positivo della valutazione, il  titolare  del  contratto  e'
inquadrato  nel  ruolo  di   professore   di   seconda   fascia.   La
programmazione  di  cui   all'art.   18,   comma   2,   assicura   la
disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito  positivo
della procedura di valutazione. 
    5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo
svolgimento  di  una   prova   didattica   nell'ambito   del   gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento. 
  Ritenuto che per i  titolari  dei  contratti  di  cui  al  comma  3
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il  trattamento
annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento; 
  Ritenuto di aggiornare  le  disposizioni  di  cui  all'art.  6  del
decreto ministeriale n. 581 del 24  giugno  2022  e  all'art.  7  del
decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 affinche' la durata dei
programmi di ricerca  realizzabili  sia  allineata  alla  durata  dei
contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n.  240/2010  come
modificata dall'art. 14 del decreto-legge n. 36/2022; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010,  che,
modificando  l'art.  1,  comma  9,  della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di  alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del  decreto  ministeriale  n.
919 del 22 luglio 2022, recante  «Identificazione  dei  programmi  di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o  dal
MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.  230,
e successive modificazioni», il quale prevede  che  i  vincitori  del
«Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"»,  ai  fini
dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta
in qualita' di ricercatori a tempo determinato di  cui  all'art.  24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Ritenuto di  dettare  disposizioni  in  merito  alle  modalita'  di
presentazione delle domande, alla selezione  delle  proposte  e  alla
erogazione delle risorse a disposizione  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto ministeriale n. 581 del  24  giugno  2022,  dell'art.  7  del
decreto ministeriale n. 809 del 7  luglio  2023  e  dell'art.  8  del
decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               
                
                    Art. 1 
 
  1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del  24
giugno 2022, all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7  luglio
2023 e all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto  2024
si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo  di
dottore  di  ricerca  o  titolo  equivalente,  che  stiano  svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica  o  di  ricerca
post dottorale. 
  2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono  in
possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
    a)  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2016  ed  entro  il  31
ottobre 2021. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno  del  superamento  dell'esame  finale  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al  decreto  30
aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della
tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di  cui
al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre
2016 puo' essere anticipato di un  periodo  pari  alla  durata  degli
eventuali periodi di sospensione del  corso  di  dottorato,  disposti
dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per
maternita' e paternita', per  grave  e  documentata  malattia  e  per
servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto
n. 224 del  1999  nonche'  del  regolamento  interno  di  Ateneo  dei
dottorati di ricerca ex art. 5 del decreto  ministeriale  8  febbraio
2013, n. 45, fatto comunque salvo che in tal  caso  il  conseguimento
del titolo di dottore  di  ricerca  o  equivalente  non  puo'  essere
anteriore al 30 aprile 2015; 
    b)  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. Con il termine  «stabilmente»  si  fa  riferimento  a  un
impegno attivo e continuativo di almeno  trenta  mesi  nell'arco  del
triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio
o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono  computabili  ai  fini
della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica
svolto  all'estero.  Nel   corso   del   triennio   precedente   alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato italiano. 

                
                                                   Art. 2 
 
  1. A valere sulle disponibilita' di  cui  all'art.  6  del  decreto
ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, di cui all'art. 7 del decreto
ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024, sono banditi cinquantaquattro
posti da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, ai
sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

                
                                                   Art. 3 
 
  1. Le domande  devono  essere  presentate  esclusivamente  per  via
telematica con riferimento alle universita' che hanno  dichiarato  la
disponibilita' a partecipare al bando,  utilizzando  l'apposito  sito
web MUR-CINECA (https://bandomontalcini.mur.gov.it  -  login  Giovani
ricercatori),  entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La
domanda deve contenere tassativamente: 
    il curriculum vitae dell'interessato; 
    l'elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
    una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio; 
    l'autocertificazione,  ovvero   la   certificazione,   ai   sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
di stabile permanenza all'estero, con impegno in attivita' didattiche
o di ricerca da almeno un triennio al momento di presentazione  della
domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi,
unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna  posizione
presso enti/istituzioni universitarie e  non,  nel  territorio  dello
Stato italiano come previsto  dall'art.  1,  comma  2,  del  presente
decreto; 
    il programma di ricerca, di durata massima sessennale,  che  deve
specificare:  il  contesto  in  cui  la  ricerca  si  inserisce,   la
metodologia prevista, i  risultati  che  si  intendono  conseguire  e
l'articolazione in fasi, i costi  della  ricerca  che  devono  essere
direttamente correlati all'attivita' dello  studioso  nella  sede  di
svolgimento del contratto; 
    il nominativo, l'istituzione di  appartenenza  e  l'indirizzo  di
posta elettronica di due esperti stranieri o italiani in ruolo presso
istituzioni  estere,  ai  quali   verranno   richieste   lettere   di
presentazione confidenziali; 
    l'indicazione, in ordine di  preferenza,  di  cinque  universita'
statali - con eccezione di quelle che  hanno  dichiarato  la  propria
indisponibilita' ad accogliere ricercatori del presente bando  -  ivi
compresi gli istituti ad ordinamento speciale,  presso  le  quali  il
candidato intende svolgere l'attivita'  di  ricerca.  L'elenco  delle
sedi e' portato a conoscenza del comitato di cui all'art. 4 una volta
completata la graduatoria finale di merito; 
    l'autocertificazione,  ovvero   la   certificazione,   ai   sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui  all'art.
1, comma 2, del presente decreto; 
    la copia del titolo di dottore di ricerca in  caso  di  dottorato
conseguito  all'estero,  corredata  dalla  documentazione  attestante
l'equipollenza o l'equivalenza con il predetto titolo ai sensi  della
normativa vigente. Nel caso di non disponibilita'  al  momento  della
presentazione  della  domanda,  tale  documentazione  dovra'   essere
prodotta  al  momento  dell'accettazione  da  parte   del   candidato
vincitore ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. 

                
                                                   Art. 4 
 
  1. La selezione delle proposte e' affidata a un  comitato  composto
dal  Presidente  della  Conferenza  dei  rettori  delle   universita'
italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica  in
ambito internazionale, nominati  dal  Ministro,  con  il  compito  di
esprimere  motivati  pareri  sulla  qualificazione  scientifica   dei
candidati e sulla valenza scientifica dei  progetti  di  ricerca.  Il
comitato valuta le domande, avvalendosi, ove necessario, di  revisori
anonimi competenti in materia.  La  ripartizione  per  macroarea  dei
posti disponibili  e'  effettuata  in  base  alla  numerosita'  delle
domande, alla qualita' dei  candidati  e  alla  significativita'  dei
progetti. 
  2. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo
liste di priorita', una per  macroarea,  tutte  le  domande  valutate
positivamente  e  propone  al  Ministero  quelle  da  finanziare   in
relazione allo stanziamento disponibile. 
  3.  Le  liste   di   priorita'   e   il   risultante   elenco   dei
cinquantaquattro vincitori sono approvate dal Ministro  e  pubblicate
sul sito del Ministero. Dalla data  di  pubblicazione,  il  Ministero
prende contatto con i vincitori per l'accettazione, che deve avvenire
entro trenta giorni. E' possibile, in casi eccezionali e a seguito di
apposita richiesta  con  specifica  motivazione,  entro  il  predetto
termine di trenta giorni,  indicare,  come  prima  scelta,  una  sede
universitaria  diversa  dalle  cinque  precedentemente   individuate,
nonche'  modificare  l'ordine   di   preferenza   delle   istituzioni
universitarie indicate in sede di domanda. 
  4. Successivamente il Ministero prende contatto con le istituzioni,
tenuto  conto  dell'ordine  di  preferenza  indicato  dai   candidati
selezionati. 
  5. Queste ultime, entro quarantacinque giorni,  devono  inviare  al
Ministero la delibera del  consiglio  di  amministrazione  contenente
l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma  3,
della legge  n.  240  del  2010  e  l'attestazione  dell'impegno  del
Dipartimento  a  fornire  adeguate  strutture  di  accoglienza  e  di
supporto, ovvero la dichiarazione che  non  intendono  accogliere  la
richiesta. 
  6. I vincitori stipulano il contratto e  prendono  servizio  presso
l'Ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera
del consiglio di amministrazione. 
  7. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche'  in  caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque  universita'  statali
indicate dal  vincitore,  in  ordine  di  preferenza,  lo  stesso  e'
dichiarato  decaduto.  In  tal  caso  la  graduatoria   puo'   essere
utilizzata  a  scorrimento  entro  i  dodici  mesi  successivi  dalla
pubblicazione della stessa sul sito del Ministero. 
  8. Il  Ministero  provvede  altresi'  al  finanziamento  del  costo
ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di  ricerca,  che
non potra'  comprendere  oneri  relativi  all'utilizzo  di  personale
esterno. 
  9.  Il  contratto  stipulato  con  l'Ateneo  disciplina   l'impegno
esclusivo e a tempo pieno del  ricercatore  presso  l'universita'  ai
sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del  contratto,
il ricercatore risulti vincitore di altri programmi  di  ricerca,  e'
necessario un addendum al contratto che, in  ogni  caso,  non  potra'
comportare  un   incremento   della   retribuzione,   ma   solo   una
rimodulazione dell'impegno  sul  progetto,  il  quale  comunque  deve
essere almeno pari al 70 per  cento  dell'impegno  complessivo.  Tale
rimodulazione deve essere comunicata al Ministero che, al termine del
contratto, procedera' al recupero delle eventuali somme (quota  parte
del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca. 

                
                                                   Art. 5 
 
  1.  Il  Ministero,  successivamente  alla  stipula  del  contratto,
provvede  al  trasferimento  all'universita'  dell'intero   ammontare
dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di  ricerca  e
per la  corresponsione  del  trattamento  economico  onnicomprensivo,
determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento  iniziale
spettante  al  ricercatore  confermato  a  tempo   pieno   attribuito
all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della  legge  n.  240
del 2010.  In  caso  di  risoluzione  anticipata  del  contratto,  il
Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato
a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'universita'. 

                
                                                   Art. 6 
 
  1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di  ciascun  anno
di durata del  contratto  il  ricercatore  presenta  al  Dipartimento
dell'universita'  presso  cui  svolge  la   propria   attivita'   una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al  parere
espresso dal Dipartimento, e' trasmessa  al  Ministero  entro  trenta
giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto  a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 
  2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge  n.  240  del  2010,
nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la  programmazione,  a
partire dalla conclusione del terzo anno del contratto  l'universita'
valuta  il  titolare  del  contratto  stesso  che  abbia   conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della citata  legge  n.
240 del  2010,  ai  fini  della  chiamata  nel  ruolo  di  professore
associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima
legge. In caso di esito positivo della valutazione, il  titolare  del
contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato  nel  ruolo  dei
professori associati. La valutazione si svolge  in  conformita'  agli
standard   qualitativi   riconosciuti   a   livello    internazionale
individuati  con  apposito  regolamento  di  Ateneo  nell'ambito  dei
criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011,  n.  344.  In
tal caso il Ministero provvedera' al  recupero  dell'importo  residuo
non  utilizzato  a  valere  sul  Fondo  di  finanziamento   ordinario
dell'universita'. 
  3. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti
bandi del programma «Rita Levi Montalcini»,  svolge  un'attivita'  di
monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del
presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei  relativi
contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento  a
perseguire  obiettivi  di  qualita'  e  attrattivita'   del   sistema
universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi. 

                
                                                   Art. 7 
 
  1. Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 4 del presente
decreto non sono previsti oneri a carico del bilancio  di  previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca. 

                
                                                   Art. 8 
 
  1. Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  del
regolamento UE n. 679/2016, e'  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali forniti dai candidati al «Programma per giovani ricercatori
"Rita Levi Montalcini"» il Ministero dell'universita' e della ricerca
- Direzione generale delle istituzioni  della  formazione  superiore,
largo Antonio Ruberti n. 1 - 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per
le finalita' di gestione delle proposte  presentate  dagli  studiosi,
dai titolari del  trattamento,  secondo  le  modalita'  previste  dal
presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli
n. 6/3 - 40033 Casalecchio di  Reno,  Bologna.  Il  responsabile  del
trattamento dei dati  personali  e'  individuato  nel  direttore  del
CINECA. 
  2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione  dei
candidati ai fini dell'individuazione dei  cinquantaquattro  soggetti
vincitori di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto  e  per  la
gestione delle relative procedure. 
  3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi  e
secondo le modalita' previste dal presente decreto. 
  4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti,  ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE n.
679/2016, nei confronti dei soggetti di cui sopra. 

                
                                                   Art. 9 
 
  1. Il Ministero si riserva di chiedere informazioni  aggiuntive  ai
ricercatori assunti nell'ambito del presente dispositivo, qualora gli
stessi dovessero in qualche misura contribuire, secondo il  principio
di addizionalita', al raggiungimento dei target connessi al PNRR. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale
di bilancio per il controllo  preventivo  di  regolarita'  contabile,
nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero. 
 
    Roma, 18 ottobre 2024 
 
                                                 Il Ministro: Bernini