IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024
destinato al funzionamento delle universita' e dei consorzi
interuniversitari;
Visti l'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022,
relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita' per l'anno 2022, registrato alla Corte
dei conti il 25 luglio 2022, reg.ne n. 1968, l'art. 7 del decreto
ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023, relativo ai criteri per la
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'
per l'anno 2023, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023,
reg.ne n. 2088 e l'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7
agosto 2024, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di
finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2024, registrato
alla Corte dei conti il 5 settembre 2024, reg.ne n. 2400, con i
quali, per ciascun esercizio finanziario, vengono destinati euro
8.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per
giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani
studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di
dottore di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e impegnati
stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno
un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca
autonomamente proposti presso universita' italiane, attraverso la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti
con decreto del Ministro;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dall'art.
14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare i
commi seguenti dell'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato:
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato
ha una durata complessiva di sei anni e non e' rinnovabile. Il
conferimento del contratto e' incompatibile con qualsiasi altro
rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati,
con la titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e
in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui
questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per motivi di
ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare
del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternita',
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di
tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo
svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti e' pari a trecentocinquanta ore per il
regime di tempo pieno e a duecento ore per il regime di tempo
definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a
partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei
successivi anni di titolarita' del contratto, l'universita' valuta,
su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.
16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge
in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale, individuati con apposito regolamento di Ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla
procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'Ateneo. In caso
di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto e'
inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo
della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento.
Ritenuto che per i titolari dei contratti di cui al comma 3
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il trattamento
annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento;
Ritenuto di aggiornare le disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 e all'art. 7 del
decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 affinche' la durata dei
programmi di ricerca realizzabili sia allineata alla durata dei
contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 come
modificata dall'art. 14 del decreto-legge n. 36/2022;
Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010, che,
modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005,
attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e
il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo
determinato da parte delle universita';
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n.
919 del 22 luglio 2022, recante «Identificazione dei programmi di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal
MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
e successive modificazioni», il quale prevede che i vincitori del
«Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"», ai fini
dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta
in qualita' di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Ritenuto di dettare disposizioni in merito alle modalita' di
presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla
erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del
decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, dell'art. 7 del
decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e dell'art. 8 del
decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024;
Decreta:
Art. 1
1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24
giugno 2022, all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio
2023 e all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024
si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o di ricerca
post dottorale.
2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in
possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a) abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o
equivalente, successivamente al 31 ottobre 2016 ed entro il 31
ottobre 2021. La data di conseguimento del titolo di dottorato
corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come
previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto 30
aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della
tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui
al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre
2016 puo' essere anticipato di un periodo pari alla durata degli
eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti
dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per
maternita' e paternita', per grave e documentata malattia e per
servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto
n. 224 del 1999 nonche' del regolamento interno di Ateneo dei
dottorati di ricerca ex art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio
2013, n. 45, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca o equivalente non puo' essere
anteriore al 30 aprile 2015;
b) risultino, al momento di presentazione della domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. Con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un
impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del
triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio
o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini
della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica
svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto
alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di
borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel
territorio dello Stato italiano.
Art. 2
1. A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, di cui all'art. 7 del decreto
ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024, sono banditi cinquantaquattro
posti da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, ai
sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 3
1. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via
telematica con riferimento alle universita' che hanno dichiarato la
disponibilita' a partecipare al bando, utilizzando l'apposito sito
web MUR-CINECA (https://bandomontalcini.mur.gov.it - login Giovani
ricercatori), entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La
domanda deve contenere tassativamente:
il curriculum vitae dell'interessato;
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;
una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;
l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
di stabile permanenza all'estero, con impegno in attivita' didattiche
o di ricerca da almeno un triennio al momento di presentazione della
domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi,
unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione
presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello
Stato italiano come previsto dall'art. 1, comma 2, del presente
decreto;
il programma di ricerca, di durata massima sessennale, che deve
specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la
metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e
l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere
direttamente correlati all'attivita' dello studioso nella sede di
svolgimento del contratto;
il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di
posta elettronica di due esperti stranieri o italiani in ruolo presso
istituzioni estere, ai quali verranno richieste lettere di
presentazione confidenziali;
l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque universita'
statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria
indisponibilita' ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi
compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il
candidato intende svolgere l'attivita' di ricerca. L'elenco delle
sedi e' portato a conoscenza del comitato di cui all'art. 4 una volta
completata la graduatoria finale di merito;
l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all'art.
1, comma 2, del presente decreto;
la copia del titolo di dottore di ricerca in caso di dottorato
conseguito all'estero, corredata dalla documentazione attestante
l'equipollenza o l'equivalenza con il predetto titolo ai sensi della
normativa vigente. Nel caso di non disponibilita' al momento della
presentazione della domanda, tale documentazione dovra' essere
prodotta al momento dell'accettazione da parte del candidato
vincitore ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
Art. 4
1. La selezione delle proposte e' affidata a un comitato composto
dal Presidente della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in
ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di
esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei
candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il
comitato valuta le domande, avvalendosi, ove necessario, di revisori
anonimi competenti in materia. La ripartizione per macroarea dei
posti disponibili e' effettuata in base alla numerosita' delle
domande, alla qualita' dei candidati e alla significativita' dei
progetti.
2. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo
liste di priorita', una per macroarea, tutte le domande valutate
positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in
relazione allo stanziamento disponibile.
3. Le liste di priorita' e il risultante elenco dei
cinquantaquattro vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate
sul sito del Ministero. Dalla data di pubblicazione, il Ministero
prende contatto con i vincitori per l'accettazione, che deve avvenire
entro trenta giorni. E' possibile, in casi eccezionali e a seguito di
apposita richiesta con specifica motivazione, entro il predetto
termine di trenta giorni, indicare, come prima scelta, una sede
universitaria diversa dalle cinque precedentemente individuate,
nonche' modificare l'ordine di preferenza delle istituzioni
universitarie indicate in sede di domanda.
4. Successivamente il Ministero prende contatto con le istituzioni,
tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati
selezionati.
5. Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono inviare al
Ministero la delibera del consiglio di amministrazione contenente
l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3,
della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del
Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di
supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la
richiesta.
6. I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso
l'Ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera
del consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche' in caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque universita' statali
indicate dal vincitore, in ordine di preferenza, lo stesso e'
dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria puo' essere
utilizzata a scorrimento entro i dodici mesi successivi dalla
pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
8. Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo
ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che
non potra' comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale
esterno.
9. Il contratto stipulato con l'Ateneo disciplina l'impegno
esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai
sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto,
il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, e'
necessario un addendum al contratto che, in ogni caso, non potra'
comportare un incremento della retribuzione, ma solo una
rimodulazione dell'impegno sul progetto, il quale comunque deve
essere almeno pari al 70 per cento dell'impegno complessivo. Tale
rimodulazione deve essere comunicata al Ministero che, al termine del
contratto, procedera' al recupero delle eventuali somme (quota parte
del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca.
Art. 5
1. Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto,
provvede al trasferimento all'universita' dell'intero ammontare
dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di ricerca e
per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo,
determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito
all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240
del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il
Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato
a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.
Art. 6
1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno
di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento
dell'universita' presso cui svolge la propria attivita' una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere
espresso dal Dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro trenta
giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010,
nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a
partire dalla conclusione del terzo anno del contratto l'universita'
valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della citata legge n.
240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima
legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei
professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli
standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei
criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344. In
tal caso il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo
non utilizzato a valere sul Fondo di finanziamento ordinario
dell'universita'.
3. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti
bandi del programma «Rita Levi Montalcini», svolge un'attivita' di
monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del
presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi
contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento a
perseguire obiettivi di qualita' e attrattivita' del sistema
universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.
Art. 7
1. Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 4 del presente
decreto non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Art. 8
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del
regolamento UE n. 679/2016, e' titolare del trattamento dei dati
personali forniti dai candidati al «Programma per giovani ricercatori
"Rita Levi Montalcini"» il Ministero dell'universita' e della ricerca
- Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore,
largo Antonio Ruberti n. 1 - 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per
le finalita' di gestione delle proposte presentate dagli studiosi,
dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal
presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli
n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del
trattamento dei dati personali e' individuato nel direttore del
CINECA.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei
candidati ai fini dell'individuazione dei cinquantaquattro soggetti
vincitori di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto e per la
gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e
secondo le modalita' previste dal presente decreto.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE n.
679/2016, nei confronti dei soggetti di cui sopra.
Art. 9
1. Il Ministero si riserva di chiedere informazioni aggiuntive ai
ricercatori assunti nell'ambito del presente dispositivo, qualora gli
stessi dovessero in qualche misura contribuire, secondo il principio
di addizionalita', al raggiungimento dei target connessi al PNRR.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale
di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile,
nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.
Roma, 18 ottobre 2024
Il Ministro: Bernini