IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare, l'art. 1, comma 2, nonche' gli articoli da 41 a 44;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Vista il «Code of Safety for Special Purpose Ships» di cui alle
Risoluzioni MSC.266(84) del 13 maggio 2008 e A.534(13) del 17
novembre 1983;
Viste le Risoluzioni MSC. 521(106) e MSC. 527(106) con le quali
sono state introdotti il Capitolo XV relativo alle «Misure di
sicurezza per il trasporto personale industriale» ed il Codice
internazionale di sicurezza per le navi che trasportano personale
industriale (IP Code);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale (CAD);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» e
successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo ai
contenuti dell'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto 6 giugno 2017 relativo alle «Procedure e modalita'
di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti
bandiera estera»;
Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per
la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei
porti»;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2022, n. 59 e successive
modificazioni ed integrazioni con il quale e' stato approvato il
Programma nazionale di sicurezza marittima;
Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2024, n. 850 recante le
«Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei
corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visti i decreti istitutivi dei seguenti corsi di addestramento e
formazione della gente di mare, emanati sulla base delle pertinenti
regole e sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 e
delle corrispondenti regole e sezioni del predetto Codice STCW '78:
corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali -
P.S.S.R.;
corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;
corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo
inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere,
chimichiere e gasiere;
corso radar osservatore normale per il personale marittimo;
corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione
automatica dei dati A.R.P.A.;
corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca
e salvataggio;
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di
prodotti chimici;
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
corso di istruzione, addestramento e certificazione del personale
imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft);
corso di formazione «leadership and teamwork» per il personale
marittimo;
corso di formazione «high voltage tecnology» per il personale
marittimo;
corsi di istruzione e addestramento per il personale in servizio
su navi passeggeri;
corso di formazione «uso della leadership e delle capacita'
manageriali»;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in
servizio su navi soggette al codice IGF;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in
servizio su navi soggette al codice polare;
corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di
marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di
emergenza veloci - M.A.M.S.
corso dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di
marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci - M.A.B.E.V.;
corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione
e visualizzazione della cartografia elettronica (electronic chart
display and information system - e.c.d.i.s.) - livello operativo;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo
designato a svolgere compiti di security;
corso di indottrinamento alle attivita' di security per il
personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il
personale imbarcato;
corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della
certificazione di abilitazione all'attivita' di istruttore
certificato in maritime security;
corsi di formazione, aggiornamento e familiarizzazione del
personale addetto alla security per l'attribuzione della qualifica di
Company Security Officer (CSO), di Deputy Company Security Officer
(DCSO), di Ship Security Officer (SSO), di Port Facility Security
Officer (PFSO), di Deputy Port Facility Security Officer (DPFSO), di
Port Security Officer (PSO) e di Deputy Port Security Officer (DPSO)
nonche' del personale addetto a compiti di security, cosi come
indicati nei rispettivi piani di sicurezza degli impianti portuali e
del restante personale destinato a prestare servizio negli ambiti
portuali ovvero a bordo di navi da passeggeri non soggette al ISPS
Code;
corso di formazione per formatore;
corso istituzione del corso di formazione e addestramento per il
personale marittimo in servizio sulle Wing-in-ground craft (WIG);
Visto il decreto relativo alle modalita' di conseguimento
dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario
elementare a bordo di navi mercantili;
Vista la direttiva della funzione pubblica del 2 luglio 2002
concernente le linee guida per le ispezioni;
Considerata la necessita' di coordinare in un unico provvedimento i
contenuti delle circolari emesse nel tempo sull'argomento;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le procedure amministrative che i
Centri di addestramento devono soddisfare per lo svolgimento dei
corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori
marittimi, conformi ai requisiti della Convenzione STCW'78 nella sua
versione aggiornata e per il personale destinato alla Maritime
Security secondo il PNSM.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per:
a) Centri di addestramento/formazione: Istituto, ente o Societa'
che erogano corsi STCW e Maritime Security riconosciuti dal Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) direttore del corso: responsabile dell'erogazione del corso e
dell'intero processo addestrativo/formativo;
c) discente: lavoratori marittimi italiani, lavoratori marittimi
di Stati membri dell'Unione europea o altro personale/soggetto che
intende frequentare i corsi STCW secondo le disposizioni dei relativi
decreti e secondo il PNSM;
d) lavoratore marittimo: come definito dall'art. 2, lettera e),
del decreto legislativo n. 71/2015 e/o MLC,2006;
e) medico competente: e' il medico in possesso dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali che viene nominato dalla societa'
armatrice ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 271/1999
in possesso di uno dei titoli indicati all'art. 2, lettera d) del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito
dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
previsti dalla normativa di settore;
f) personale industriale: come definito dal Capitolo XV della
Convenzione SOLAS e dall'art. 1, comma 1 punto 49) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 435/1991;
g) personale speciale: come definito dal «Code of Safety for
Special Purpose Ships» e all'art. 1 comma 1 punto 50) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 435/1991;
h) piloti dei porti: come definiti nel codice della navigazione e
nel relativo regolamento;
i) decreto istitutivo del corso di addestramento: e' un decreto
direttoriale, elencato nel preambolo, che introduce nella normativa
nazionale il corso di formazione e addestramento del personale
marittimo emanato in aderenza alle previsioni delle pertinenti regole
e sezioni dell'annesso alla Convenzione STCW'78 e successive
modifiche e integrazioni e delle corrispondenti regole e sezioni del
codice STCW'78/95 e successive modifiche e integrazioni;
j) decreto autorizzativo: e' il provvedimento amministrativo
rilasciato ai sensi del decreto direttoriale n. 850/2024 del 18
giugno 2024 che consente l'erogazione di un corso di addestramento
STCW solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo delle aule, delle
attrezzature, delle dotazioni didattiche, del corpo docenti e
istruttori di cui e' stata verificata, in sede di istruttoria, la
conformita' ai requisiti previsti dal decreto istitutivo del medesimo
corso;
k) corso refresh: e' il corso, eventualmente previsto dal decreto
istitutivo del corso di addestramento, destinato al discente gia'
formato in quella specifica materia, volto a fornire l'aggiornamento
necessario per il mantenimento degli standard di competenza.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai «Centri di addestramento» come
definiti all'art. 2, lettera a) ed esclusivamente ai discenti
previsti dall'art. 4 per quanto attiene ai corsi STCW 78/95 nella sua
versione aggiornata di competenza del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 4
Requisiti per l'ammissione ai corsi
1. Le singole tipologie di discenti sottoelencati, fermo restando i
requisiti previsti dai singoli decreti istitutivi dei corsi di
addestramento, per l'ammissione ai corsi, devono soddisfare le
seguenti ulteriori disposizioni:
a. Lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della gente di
mare di 1ª e 2ª categoria.
Partecipa ai corsi solo qualora sia nella posizione
amministrativa di:
1) sbarco a libretto. Qualora, pero', lo sbarco sia avvenuto
«per malattia o infortunio», potra' accedere alla frequenza dei corsi
solo se in possesso di certificato di fine malattia o di idoneita'
post infortunio. Tale specifica e' parte integrante della scheda
ammissione di cui Allegato 1;
2) sbarco con lettera di sbarco, qualora lo sbarco non sia
stato ancora regolarizzato in Capitaneria di porto;
3) licenza;
4) libero dal servizio.
Per quanto attiene i punti 2), 3) e 4) il discente deve munirsi di
lettera, che ne attesti lo status, firmata dal Comandante,
dall'armatore o societa' di gestione, (Allegato 2). Tale specifica e'
parte integrante, quale allegato, della scheda ammissione di cui
all'Allegato 1;
Apposita annotazione indicante lo status di cui al comma 1, lettera
a) punti 3) e 4) e' apposta sul verbale d'esame unitamente ai
riferimenti delle relative lettere.
b. Lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle
matricole della gente di mare.
Per essere ammessi ai corsi, deve essere acquisita, in copia
cartacea originale ovvero in formato digitale, a cura del direttore
del corso:
i. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della
societa' armatrice, societa' di gestione ovvero
ii. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della
societa' appaltatrice autorizzata dalla Direzione generale
competente:
per i servizi di bordo ai sensi dell'art. 17 della legge n.
856/1986 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
per l'imbarco di personale privo di libretto di navigazione da
adibire ai servizi generali di bordo;
iii. La proposta di contratto o contratto di lavoro deve essere
sottoscritta da persona facilmente identificabile e che abbia la
titolarita' per la firma di quel tipo di atto;
c. Piloti: i discenti devono munirsi di lettera firmata dal
responsabile della corporazione dei piloti (Allegato 2) ed allegare
copia della «licenza definitiva» (piloti effettivi) ovvero «licenza
provvisoria» (aspiranti piloti) che andra' mostrata in originale
all'atto dell'ammissione al corso.
d. Personale speciale: i discenti dovranno presentare la
dichiarazione della societa' armatrice o societa' di gestione con la
quale si attesta che il richiedente fa parte del personale speciale
imbarcato ovvero destinato ad imbarcare sulle proprie unita'
(Allegato 2);
e. Personale industriale: i discenti devono presentare la
dichiarazione della societa' armatrice, societa' di gestione con la
quale nella quale si attesta che il richiedente fa parte del
personale industriale imbarcato ovvero destinato ad imbarcare sulle
proprie unita' (Allegato 2);
f. Personale destinato alla maritime security di terra: i discenti
devono presentare dichiarazione della societa' che gestisce
l'impianto portuale o societa' di servizi che impiega la Guardia
particolare giurata (Allegato 2)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a. e b. si applicano
altresi' al lavoratore marittimo extracomunitario residente in Italia
previa presentazione di idoneo documento di riconoscimento italiano e
del codice fiscale.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di addestramento dei lavoratori
marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia di
cui al comma 1 lettera a. la navigazione effettuata su navi battenti
bandiera straniera deve essere annotata sul libretto di navigazione
secondo quanto previsto ai sensi del decreto 6 giugno 2017.
4. I discenti dei corsi previsti ed autorizzati da altre
amministrazioni/enti non possono essere ammessi a frequentare i corsi
autorizzati dal Comando generale.
5. La tipologia dei discenti e' quella riportata nell'allegato e
dovra' essere riportata nella scheda di ammissione alla voce
«Tipologia di discente»
Art. 5
Propedeuticita' dei corsi Basic Training
1. I discenti per il «Basic training» devono seguire il sotto
riportato ordine cronologico per la frequenza dei corsi di
addestramento e formazione professionali:
a) corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali -
P.S.S.R.;
b) corso di sopravvivenza e salvataggio;
c) corso antincendio di base.
Il corso di primo soccorso elementare (Elementary First Aid), non
soggiace alla propedeuticita' sopra indicata.
2. Oltre a quanto disciplinato nel precedente comma per i corsi in
esso riportati, e' previsto un principio di propedeuticita' anche per
altri corsi di addestramento e formazione professionale descritto nei
singoli decreti istitutivi dei corsi.
3. La propedeuticita' dei corsi si riferisce alla sola frequenza
del corso e, pertanto, potranno essere ammessi ad un corso coloro che
hanno gia' frequentato il corso propedeutico.
Art. 6
Orario giornaliero delle lezioni
1. L'arco orario giornaliero, entro cui svolgere le lezioni, e'
compreso tra le ore 8,00 e le ore 18,30. Entro tale arco orario
possono essere previste pause - riportate sul «Registro del corso»
previsto dal successivo art. 15 - purche' non incidano sul
complessivo monte ore di lezioni della giornata.
2. L'orario delle lezioni - coerente con i singoli e specifici
decreti autorizzativi - non deve essere superiore alle nove ore
giornaliere. Fanno eccezione eventuali nulla osta rilasciati dal
Comando generale del Corpo delle capitanerie a valle di istanza
utilizzando l'Allegato 3.
3. Ogni programma del corso deve essere svolto in modo organico
come stabilito dal singolo decreto istitutivo del corso e ciascun
istruttore svolge esclusivamente gli argomenti di propria competenza.
E' fatta salva la possibilita' di rimodulare l'ordine di trattazione
degli argomenti trattati nell'ambito di competenza di ogni singolo
istruttore, previa comunicazione redatta come da Allegato 4.
4. Il tempo dedicato all'effettuazione dell'esame deve rientrare
nelle ore giornaliere di cui al comma 2.
5. L'eventuale svolgimento di corsi il cui orario delle lezioni e'
previsto protrarsi oltre le ore 18,30 - comunque non oltre le ore
20,00 e senza eccedere le nove ore giornaliere - deve essere
comunicato prima dell'inizio del corso, utilizzando l'Allegato 5,
alla Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza
al Comando generale. L'orario e' annotato, a cura del direttore del
corso, nel campo note del giorno del «Registro del corso».
6. Eventuali necessita' di sostituzione del corpo istruttori per
tipologia di corso, tra quelli gia' autorizzati, dovute ad
impedimenti, malattie o altre cause durante l'erogazione di un corso
di addestramento e formazione devono essere preventivamente
comunicate - utilizzando l'Allegato 4 - alla Capitaneria di porto
competente per territorio e per conoscenza al Comando generale.
Quanto sopra fermo restando che la sostituzione puo' essere
effettuata solo con altro istruttore avente lo stesso profilo
professionale ed accreditato per lo stesso corso. La sostituzione e'
annotata, a cura del direttore del corso, nel campo note del giorno
del registro del corso.
7. Eventuali necessita' di sostituzione di cambio di aula, tra
quelle gia' autorizzate per quello specifico corso, devono essere
preventivamente comunicate - utilizzando l'Allegato 4 - alla
Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza al
Comando generale.
Art. 7
Calendario mensile e settimanale dei corsi
1. Ogni centro di addestramento elabora per il mese successivo il
calendario delle attivita', per singolo corso, utilizzando il modello
di cui all'Allegato 6. Il calendario e' trasmesso, a firma del legale
rappresentante, al Comando generale delle Capitanerie di porto e alla
Capitaneria di porto competente per territorio entro e non oltre il 7
del mese precedente. La comunicazione deve essere effettuata anche in
mancanza di una previsione delle attivita' e puo' essere inviata
congiuntamente alla statistica mensile richiesta al successivo art.
13, comma 5.
2. Non puo' essere richiesto alle Capitanerie di porto competenti
per territorio l'impiego per esami di personale militare nei giorni
di sabato, domenica e festivi.
3. Per motivi di economicita' - anche a beneficio dei frequentatori
dei corsi - e' consentito invece, nei medesimi giorni, la
possibilita' di svolgere le lezioni.
4. E' fatto obbligo di prevedere un periodo di inattivita' di
almeno quindici giorni calendariali consecutivi nel mese di agosto.
Il centro di addestramento, a firma del legale rappresentante, deve
prevederlo nel calendario mensile delle attivita' e darne
comunicazione solo in caso di variazione al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto e alla Capitaneria di porto
competente per territorio.
5. Entro e non oltre il mercoledi' precedente l'inizio della
settimana successiva ogni centro di addestramento, a firma del legale
rappresentante, deve comunicare/elaborare e trasmettere il calendario
settimanale dei corsi e dei relativi esami - utilizzando l'Allegato 7
- alla Capitaneria di porto competente per territorio al fine di
permettere una adeguata programmazione delle attivita' di competenza.
Art. 8
Assenze
1. I discenti, possono assentarsi durante le lezioni
(teoria-pratica) per un totale di sessanta minuti durante l'intera
erogazione del singolo corso. Le ore di assenza devono essere,
comunque, recuperate durante lo svolgimento del corso medesimo.
2. Di tali assenze e dei relativi recuperi deve essere data
evidenza sul «registro del corso». Il recupero degli argomenti
trattati durante l'assenza deve essere svolto dall'istruttore che
eroga quel punto del programma. Il recupero deve avvenire prima degli
esami e, comunque, in una fascia oraria - che non potra' eccedere le
ore 20,00 - dedicata alla sola attivita' di recupero, senza inficiare
il regolare svolgimento del corso.
3. Nel caso in cui un discente sia impossibilitato a terminare un
corso gia' iniziato lo stesso e' tenuto a rifrequentarlo
integralmente.
Art. 9
Esami finali
1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame
finale secondo le modalita' disciplinate da ogni singolo decreto
istitutivo del corso.
2. Gli esami finali, fermo restando il rispetto del numero delle
ore di lezione e del numero di giorni previsti dai singoli decreti
istitutivi dei corsi, possono essere effettuati nel giorno stesso del
termine dei corsi e con le modalita' di cui al successivo comma 4.
3. I discenti che abbiano frequentato un corso di addestramento ma
che, per particolari motivi, non abbiano potuto sostenere il relativo
esame finale, ovvero non lo abbiano superato, possono
sostenerlo/ripeterlo, per un massimo di due volte, in una sessione
d'esame successiva organizzata nel rispetto dei seguenti requisiti:
requisito temporale:
a. non oltre due mesi dalla data di conclusione del corso
stesso, ovvero,
b. oltre tale termine per i centri di addestramento che non
riescono a garantire la tempistica di cui alla lettera precedente
prevedendo una sessione di recupero esami da concordare con la
Capitaneria di porto competente per territorio e procedendo alla
modifica/integrazione del calendario esami mensile e/o settimanale di
cui all'art. 7.
requisito d'aula, qualora sia prevista attivita' d'aula:
nel numero massimo consentito dalla capacita' dell'aula
autorizzata per la medesima tipologia di corso. Laddove il numero dei
discenti ecceda la capacita'/capienza dell'aula utilizzata per
sostenere l'esame si dovra' procedere a suddividere gli
esaminandi/discenti in gruppi, dandone evidenza nel verbale d'esame
come riportato nell'Allegato 8 dopo il campo «Nota Bene».
4. Fermo restando il rispetto degli orari e dei tempi previsti dal
presente decreto, e' consentito lo svolgimento degli esami finali
anche in un'unica giornata, previ accordi con la Capitaneria di porto
territorialmente competente per l'organizzazione delle relative
commissioni d'esame. Fermo restando la possibilita' di accordi in
sede locale, gli esami sono programmati con il fine di garantire che
il personale designato concluda gli stessi entro l'orario di
servizio.
5. Il test per la prova scritta puo' essere erogato in due
modalita':
a. cartacea; oppure
b. digitale, con l'ausilio di strumenti informatici in modalita'
sincrona e senza connessione esterna (svolte con interazione in tempo
reale tra la commissione d'esame e i discenti).
Laddove i test vengano svolti in modalita' cartacea, non sono
ammesse correzioni.
I test - in numero minimo di quattro - devono essere stampati, nel
caso di cui al punto a., o visualizzati a monitor nel caso di cui al
punto b., in modo da contenere, per singolo test, le stesse domande e
risposte ma disposte entrambe in maniera randomica.
I modelli dei test devono essere rispondenti all'Allegato 9.
6. Le spese derivanti dalla partecipazione alle sedute di esami del
personale militare della Capitaneria di porto competente per
territorio sono a carico del centro di addestramento.
7. Per le attivita' fuori dal comune ove ha sede la Capitaneria di
porto di assegnazione del personale impiegato per esami, le spese
della missione sono a carico del centro di addestramento.
Art. 10
Lingua erogazione corsi ed esami
1. I centri di addestramento gia' autorizzati all'erogazione di un
corso in lingua italiana e che intendono somministrare lo stesso
corso anche in lingua inglese dovranno produrre la seguente ulteriore
documentazione:
materiale didattico, gia' autorizzato in lingua italiana, dal
quale sia possibile evincere che il nuovo materiale in inglese,
trasmesso, contenga la stessa organizzazione, moduli,
rappresentazione, etc.;
dispensa per discenti e test di verifica in lingua italiana per
consentire analogo precedente confronto;
indicazione degli istruttori/docenti, gia' accreditati che avendo
idonea conoscenza della lingua inglese, terranno il corso;
aggiornamento del manuale di qualita' inserendo apposita
procedura che preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese.
2. Il positivo esito dell'istruttoria e' riportato in apposito
«nulla osta» che costituisce annesso al decreto autorizzativo.
3. I centri di addestramento dovranno provvedere, inoltre, ad
aggiornare il manuale di qualita' inserendo apposita procedura che
preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese.
Art. 11
Variazione del decreto autorizzativo
1. I centri di addestramento possono richiedere una variazione del
decreto autorizzativo al fine di aggiornare lo stesso in relazione a
mutate esigenze e nel limite delle seguenti fattispecie:
a. variazione di un membro del corpo
docenti/istruttori/direttore/vicedirettore,
b. variazione di aule/apparecchiature.
2. Le dotazioni in uso per lo svolgimento dei corsi e del relativo
esame che sono di continuo utilizzo e sottoposte ad usura e
necessita' di periodica sostituzione, ad esclusione delle dotazioni
fisse la cui sostituzione o modifica andrebbe ad invalidare l'intera
efficacia del decreto autorizzativo, non sono soggette ad
autorizzazione preventiva al fine di una loro sostituzione.
3. Il riconoscimento di una ulteriore sede operativa in capo ad un
centro gia' autorizzato ma situata in un comune sottoposto alla
giurisdizione di una differente Capitaneria di porto, individuata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135 e successive modificazioni ed integrazioni, soggiace alla
medesima istruttoria prevista dall'art. 3 del d.d. n. 850/2024 del 18
giugno 2024 per il rilascio di una nuova autorizzazione (Allegato
10).
4. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla
variazione di un membro del corpo istruttori/docenti o del direttore
o del vicedirettore e' descritta nel successivo art. 18.
5. L'istanza, in carta semplice, per la richiesta di variazione del
decreto autorizzativo al fine del riconoscimento di aule o
apparecchiature e' redatta secondo il modello di cui all'Allegato 11
al presente decreto.
6. L'istanza di cui al comma 5, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto giuridico richiedente, e' inviata al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI -
Ufficio 4° - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, mediante
comunicazione alla casella di posta elettronica certificata
cgcp@pec.mit.gov.it - ovvero anche a mezzo posta raccomandata a/r,
corredata in tal caso anche della copia del documento di identita'
della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti
gli allegati relativi alle aule o apparecchiature da autorizzare.
7. L'istruttoria, comprensiva del sopralluogo, segue la medesima
procedura riportata nell'art. 3 del decreto direttoriale n. 850/2024
del 18 giugno 2024.
8. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal personale del
team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le
tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il provvedimento conclusivo del procedimento e' adottato entro
il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza di
rilascio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 72.
Art. 12
Registro unico dei corsi erogati
1. Presso ogni centro di addestramento e' istituito un «Registro
unico dei corsi erogati».
2. Sul registro unico dei corsi erogati il legale rappresentante o
il direttore del corso deve annotare in maniera consecutiva tutti i
corsi svolti presso il predetto centro e rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto comprensivo dei refresh e
dell'addestramento effettuato in favore di:
a. piloti dei porti;
b. personale speciale non inserito nel ruolo d'appello;
c. personale industriale.
3. L'identificativo del corso registrato e' pertanto composto da:
a. una prima parte contenente la numerazione progressiva,
consecutiva ed annuale su formato a sei cifre,
b. una seconda parte contenete l'acronimo del corso riportati in
Allegato 12,
c. una terza parte indicante l'anno di erogazione del corso,
d. una quarta parte contenete l'acronimo che identifica il tipo
di discente riportato in Allegato 12,
e. una quinta parte eventualmente compilata per la rettifica di
errori.
4. La numerazione e' indipendente dal tipo di corso erogato, che
sia un corso di refresh o meno.
5. Tutte le parti sono intervallate da un simbolo di divisione.
Art. 13
Identificativo dei verbali rilasciati
1. L'identificativo del registro unico dei corsi erogati
costituisce l'identificativo univoco dei verbali di frequenza o dei
verbali di esame/refresh.
2. L'identificativo e' riportato nell'intestazione del verbale di
frequenza o del verbale di esame/refresh registrato (Allegato 8) che
e' inoltrato, in forma digitale, «PDF» via pec entro e non oltre tre
giorni lavorativi alla Capitaneria di porto territorialmente
competente secondo le previsioni del successivo art. 20.
3. Per i piloti dei porti il centro di addestramento provvede, con
cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre),
all'invio dei verbali di frequenza alla Direzione generale per il
mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
(dg.tm@pec.mit.gov.it) ed al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - VI Reparto - Sicurezza della navigazione
(cgcp@pec.mit.gov.it).
4. La rettifica di errori del verbale di frequenza o di esame
precedentemente firmato deve essere operata dalla commissione che ha
svolto l'esame o dalle figure previste che hanno originariamente
firmato il verbale di frequenza e/o di esame/refresh. Della
rettifica, oltre che nel registro unico dei corsi erogati, dovra'
essere data evidenza attraverso inoltro al Comando generale, alla
Capitaneria di porto competente per territorio, nonche', se previsto,
alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne.
5. Ogni centro di addestramento, per i fini statistici, dovra'
provvedere alla compilazione ed inoltro dell'apposito stampato
predisposto dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
- VI Reparto ai fini della rendicontazione delle informazioni
relative ai corsi erogati ed esami sostenuti in forza dei decreti
autorizzativi rilasciati dal Comando generale entro e non oltre il
giorno 7 del mese successivo. I dati immessi nel foglio di calcolo
devono essere validati dal direttore del corso o dal legale
rappresentante con apposita dichiarazione nella lettera di
trasmissione (Allegato 13) degli stessi.
Art. 14
Registrazione delle attestazioni
1. Presso ogni centro di addestramento e' istituito un registro
unico degli attestati rilasciati comprendente ogni tipologia di corso
di addestramento e formazione regolamentato a mente del presente
decreto e comprensivo degli attestati di aggiornamento (refresh)
laddove previsti.
2. Sul registro unico degli attestati rilasciati dal centro di
addestramento il legale rappresentante o il direttore del corso deve
annotare in maniera progressiva, cronologica ed annuale, tutti gli
attestati rilasciati.
3. L'identificativo dell'attestato e' composto da:
a. una prima parte contenente la numerazione progressiva,
consecutiva ed annuale su formato a sei cifre,
b. una seconda parte contenente l'identificativo individuato come
dall'articolo precedente estratto dal verbale redatto ovvero dal
registro unico dei corsi erogati.
4. Nel caso in cui gli attestati vengano stampati prima dell'esame
ed il discente non superi l'esame stesso, l'attestato deve essere
annullato e sul registro dovra' essere riportato «Annullato» ed il
numero del relativo attestato non dovra' essere riutilizzato.
5. Ogni centro di addestramento dovra' provvedere alla compilazione
ed inoltro dell'apposito stampato predisposto dal Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, ai fini della
rendicontazione delle informazioni relative agli attestati
rilasciati, compresivi di quelli di refresh, entro e non oltre il
giorno 7 del mese successivo. I dati immessi nel file in formato
foglio di calcolo devono essere validati dal direttore del corso o
dal legale rappresentante con apposita dichiarazione nella lettera di
trasmissione (Allegato 14) degli stessi.
6. Sugli attestati d'esame non deve essere apposto alcun timbro
della Capitaneria di porto.
Art. 15
Registro del Corso
1. Per ogni singolo corso da svolgere il Centro di addestramento
istituisce il registro presenze dei discenti e degli istruttori, come
definito dal d.d. 18 giugno 2024, da ora in poi chiamato registro del
corso. Detto registro, conforme al modello in Allegato 15, rilegato e
compilato giornalmente, deve contenere le presenze dei
docente/istruttori e dei discenti attestando le competenze e
conoscenze impartite ai medesimi per quanto attiene la parte teorica
e pratica.
2. Gli istruttori che si alternano durante l'erogazione del
programma devono, all'inizio e alla fine della propria parte di
programma somministrata ai discenti, riportare la propria firma e gli
argomenti trattati, come chiarito nella seconda pagina del registro
del corso.
3. Gli orari e le firme devono essere apposti a mano. Le ulteriori
informazioni, invece, possono essere prestampate. Nel caso di
programmazione diversa da quanto prestampato, le varianti devono
essere riportate nelle note del registro.
4. Al registro del corso sono allegate le schede personali
(libretto personale) degli allievi/discenti di cui all'allegato 2
punto 1.7 del d.d. 18 giugno 2024 n. 850.
Art. 16
Attribuzioni e compiti del direttore del corso
1. Il direttore del corso deve essere nominato scegliendo fra il
legale rappresentante della ditta o altro soggetto avente le
caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione
della qualita' ovvero documento che descriva il sistema di gestione
della qualita'.
2. Il direttore del corso deve aver frequentato il corso di
formazione per formatore.
3. Il direttore del corso e' il solo responsabile del corso e di
tutto il processo addestrativo/formativo. Spetta a lui applicare
scrupolosamente gli ordinamenti esistenti per ogni singolo decreto
istitutivo dei corsi, nonche', le altre norme che regolano tali
attivita' ancorche' non di competenza del Comando generale. Il
direttore del corso e', altresi', responsabile dell'addestramento per
quanto attiene i corsi di refresh.
4. Il direttore del corso e' responsabile del conseguimento degli
obiettivi indicati nel progetto addestrativo/formativo in relazione
alla tipologia di corso erogato nonche' della regolarita' e
legittimita' degli atti amministrativi e professionali posti in
essere nello svolgimento dell'intero corso di addestramento e
formazione, ivi compresi tutti gli atti preparatori e vincolanti per
l'ammissione al corso e di tutto il carteggio documentale al fine di
permettere alla commissione di valutare se ogni discente possa essere
ammesso alla sessione d'esame.
5. Il direttore del corso svolge, altresi', l'attivita' di
coordinamento e valutazione degli istruttori/esperti autorizzati per
i singoli corsi ed il monitoraggio, aggiornamento e la valutazione
delle attivita' dell'apprendimento.
6. Qualora il direttore del corso sia accreditato anche come
istruttore, lo stesso, durante l'erogazione del singolo corso, potra'
svolgere solo una delle due funzioni (direttore o istruttore).
7. La nomina del direttore dovra' essere formalizzata con lettera
d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di
addestramento.
8. Ai fini dell'organizzazione teorico-pratica del corso il
direttore:
i. garantisce la coerenza del processo addestrativo/formativo e
la sua aderenza al decreto istitutivo del corso ed al decreto
autorizzativo per i singoli corsi;
ii. promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione
delle attivita' addestrative/formative teoriche e pratiche in
conformita' agli indirizzi del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto in collaborazione con gli istruttori/docenti nel
rispetto della loro autonomia di insegnamento;
iii. affida l'insegnamento tecnico-pratico agli
istruttori/docenti accreditati e ne coordina lo svolgimento;
iv. promuove e assicura processi di valutazione formativa e
certificativa del discente;
v. vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la
frequenza dei discenti sia le modalita' di svolgimento dell'attivita'
teorico-pratica;
vi. coordina il collegio degli istruttori/docenti laddove
istituito;
vii. garantisce il corretto funzionamento dell'attivita' di
segreteria;
viii. cura l'organizzazione degli interventi formativi;
ix. verifica l'identita' dei discenti per l'ammissione ai singoli
corsi di addestramento provvedendo alla compilazione del form di cui
all'Allegato 1, con il quale da' atto di aver verificato tutti i
requisiti di ammissione in base al decreto istitutivo del corso e del
presente decreto. Compila, quindi, la scheda ed il carteggio
necessario per ammettere il discente alla frequenza del corso e
successivamente dell'esame;
x. verificare la corretta compilazione dei registri e dei verbali
unitamente alla commissione;
xi. coordina e supervisiona gli aspetti organizzativo -
logistici;
xii. e' presente durante lo svolgimento degli esami;
xiii. e' presente all'apertura ed alla chiusura della giornata di
corso.
9. In seno alla commissione, il direttore del corso dovra'
presenziare e vigilare, unitamente agli altri attori della
commissione, su tutte le fasi d'esame (preparazione, svolgimento,
valutazione e rilascio attestati).
10. All'atto dell'insediamento della commissione d'esame, il
direttore del corso:
i. predispone e presenta il dossier del discente comprensivo di:
a. scheda di ammissione al corso - secondo il modello/form di
cui all'Allegato 1- di ogni singolo discente, debitamente firmata dal
direttore, che attesta l'ammissione al corso con l'evidenza
documentale del possesso dei requisiti previsti in base ai decreti
istitutivi dei corsi;
b. registro del corso;
c. eventuale lettera di licenza e/o idoneita' da rientro per
malattia o infortunio;
d. laddove il discente stia sostenendo l'esame per la seconda o
terza volta, come previsto dall'art. 9, dovra' integrare anche il
dossier discente con il verbale dal quale e' risultato essere stato
giudicato «non idoneo»;
ii. garantisce la presenza di personale istruttore competente
nelle diverse aree e discipline d'esame, in qualita' di membro, come
disciplinato dai singoli decreti istitutivi dei corsi;
iii. predispone il previsto verbale d'esame (per ogni corso) che
sara' firmato in originale, in duplice copia, da tutti i componenti
della commissione d'esame;
iv. predispone il previsto verbale di frequenza che sara' firmato
in originale, in duplice copia, dal solo direttore del corso e dal
membro/segretario;
v. presenta ove previsto i moduli riportanti il dettaglio delle
valutazioni firmati in originale da tutti i componenti della
commissione d'esame;
vi. predispone la stampa del test di esame, alla presenza del
presidente di commissione, secondo le modalita' di cui all'art. 9,
comma 5.
Art. 17
Vicedirettore del corso
1. Il vicedirettore sostituisce il direttore, in caso di sua
assenza.
2. Il vicedirettore deve avere i medesimi requisiti previsti per il
direttore di cui all'art. 16, comma 1.
3. Nel periodo di sostituzione, il vicedirettore, qualora
accreditato anche come istruttore, non potra' svolgere tale ultima
funzione.
4. Sussiste la possibilita' della nomina anche di piu'
vicedirettori del corso che sostituiscono lo stesso in caso di
indisponibilita' o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e
che siano in possesso dei medesimi requisiti.
5. Il vicedirettore, laddove ricopra le funzioni di direttore per
l'intera erogazione di un corso, sara' equiparato al direttore del
corso in ogni attivita' e dovra' attenersi a tutte le disposizioni di
cui all'art. 16.
6. La nomina del vicedirettore dovra' essere formalizzata con
lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di
addestramento.
Art. 18
Corpo istruttori
1. Il Corpo istruttori, originariamente autorizzato all'erogazione
del corso e ricompreso nell'elenco riportato nel decreto
autorizzativo, puo' essere oggetto di revisione.
2. Il legale rappresentante puo' richiedere, utilizzando il modello
di comunicazione, riportato in allegato 16, l'accreditamento di un
nuovo istruttore/docente allegando all'istanza la prevista
documentazione richiesta dal decreto istitutivo del corso che puo'
essere autocertificata secondo il modello in allegato 17 e la lettera
di incarico come da Allegato 3 del decreto direttoriale n. 850/2024
richiamato in premessa.
3. Il Comando generale avvia un'istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo ed il
provvedimento conclusivo del procedimento e' adottato entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza ai sensi della
legge n. 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo.
4. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal personale
dell'ufficio sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le
tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'accreditamento cessa alla naturale scadenza del decreto
autorizzativo al corso.
Art. 19
Rappresentante dell'Autorita' marittima componente della commissione
d'esame
1. Il rappresentante dell'Autorita' marittima, qualora nominato, in
relazione alla tipologia di esame, svolge il ruolo di presidente
della commissione di esame con funzioni di garante del regolare
svolgimento della prova d'esame senza entrare nel merito della
valutazione della stessa. E' designato con provvedimento del Capo del
Compartimento marittimo o suo delegato.
2. Il Capo del Compartimento marittimo o suo delegato provvede a
familiarizzare il personale militare individuato quale presidente di
commissione dando evidenza documentale della familiarizzazione
effettuata, nel caso in cui tale personale non sia mai stato
incaricato di partecipare alla commissione in qualita' di presidente
prima della pubblicazione del presente decreto.
3. Il giudizio di valutazione della prova pratica, ove prevista dal
decreto istitutivo del corso, spetta ai membri di commissione
«tecnici» del Centro di addestramento e formazione e il
rappresentante del Corpo delle capitanerie di porto verifica la sola
regolarita' dello svolgimento.
4. Al presidente di commissione, quale rappresentante
dell'Autorita' marittima, spetta il compito di verificare il rispetto
delle disposizioni che regolano l'erogazione dei corsi di
addestramento da parte del centro di addestramento provvedendo, ove
ne ricorrano i presupposti, a sanzionare le violazioni commesse
secondo la normativa vigente.
5. Il presidente:
i. verifica la regolare compilazione del registro del corso e
delle schede di ammissione;
ii. verifica che il numero di discenti non sia superiore al
numero massimo di partecipanti ammessi per ciascun corso, come
riportato nei decreti istitutivi dei corsi e nel decreto
autorizzativo dal centro di addestramento;
iii. verifica i requisiti di ammissione agli esami dei discenti,
ai sensi dell'art. 4, siano quelli previsti per lo specifico corso;
iv. accerta che i test per la prova scritta siano in linea con
l'art. 9, comma 5;
v. e' presente, unitamente agli altri membri della commissione,
durante la predisposizione degli elaborati e dei relativi correttori,
verificando che sia apposto l'orario della stampa come da allegato 9;
vi. verifica l'identita' dei discenti ammessi agli esami
attraverso il controllo dei sottoelencati documenti in originale:
a. il libretto di navigazione per gli iscritti nelle matricole
della Gente di mare di 1 e 2 categoria e,
b. un documento di riconoscimento in corso di validita' e
codice fiscale per i non iscritti;
vii. accerta che non siano impiegati dispositivi elettronici,
telefonini e/o di fotoriproduzione;
viii. firma o sigla, unitamente ai membri della commissione,
tutte le facciate dei fogli che compongono l'elaborato;
ix. procede unitamente agli altri membri della commissione, alla
correzione degli elaborati dando evidenza delle risposte errate;
x. appone la propria firma unitamente a tutti i membri della
commissione accanto al voto ed al giudizio di idoneita'/inidoneita'
nella prima pagina dell'elaborato;
xi. comunica al discente l'esito della prova d'esame sostenuta;
xii. verifica l'annullamento di eventuali attestati di esame -
predisposti prima dell'esame stesso - che non possono essere
consegnati per assenza del discente ovvero per mancato superamento
della prova;
xiii. accerta che le aule e le attrezzature utilizzate siano
quelle autorizzate nel decreto autorizzativo del corso;
xiv. verifica ed accerta il carteggio relativo all'addestramento
effettuato in precedenza nel caso si dovesse procedere all'ammissione
agli esami di discenti che abbiano frequentato corsi precedenti
(cosiddetti «recuperi»).
Art. 20
Verbale d'esame/frequenza/refresh
1. Il verbale d'esame/frequenza/refresh deve contenere le
informazioni di cui all'Allegato 8.
2. Al termine dell'esame il verbale d'esame/frequenza/refresh deve
essere stampato, in due originali, con pagine retro-bianche barrate
aggiungendo la dicitura «PAGINA VUOTA». Il verbale puo' essere
stampato anche fronteretro e nel caso di pagina vuota, dovra' essere
riportata la dicitura sopra citata.
3. I due verbali di esame, con firme autografe in originale su
ciascun foglio, devono essere conservati agli atti del centro di
addestramento e della Sezione Gente di mare della Capitaneria di
porto competente per territorio.
4. La compilazione del verbale d'esame deve essere realizzata
mediante l'utilizzo di strumento informatico di supporto. Non sono
ammesse modifiche a penna sul verbale e nel caso vengano rilevati
errori/difformita' dopo la firma il verbale deve essere riprodotto,
dopo la correzione, e trasmesso, nella sua versione corretta, dopo la
nuova sottoscrizione da parte di tutti i membri della commissione.
Nell'ultima pagina del verbale rettificato si apporra' la seguente
dicitura: «N.B. Il presente verbale risulta rettificato, rispetto a
quello inoltrato in data ..... con protocollo ....., per (spiegare
sinteticamente le motivazioni): .....;
5. Copia del verbale d'esame/refresh, scannerizzata in formato pdf,
deve essere inviata, via pec entro il terzo giorno lavorativo dalla
conclusione dell'esame, alla Capitaneria di porto territorialmente
competente ed al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto VI Reparto - Sicurezza della navigazione (cgcp@pec.mit.gov.it).
6. A ciascun discente risultato idoneo, la commissione rilascia due
attestati di superamento del corso. Uno e' conservato dal discendete
mentre l'altro con l'indicazione «SECONDA COPIA IN ORIGINALE PER CP»
sara' consegnato, sempre a cura del discente, al Compartimento
marittimo di iscrizione per la successiva trascrizione nei documenti
matricolari. Per il lavoratore marittimo italiano non iscritto nelle
matricole, la seconda copia in originale e' consegnata dal discente
alla Capitaneria di porto dallo stesso scelta per la compilazione
dell'Allegato II.
Art. 21
Rilascio Duplicati degli attestati dei corsi di addestramento STCW
1. Il discente puo' richiedere il rilascio di un duplicato di un
attestato di addestramento in caso di smarrimento o furto, previa
denuncia alle Autorita' di polizia. Il duplicato potra' essere
richiesto, altresi', qualora l'attestato sia deteriorato.
2. I centri di addestramento possono procedere al rilascio di un
«duplicato» dell'attestato del corso, previa verifica degli atti
relativi a quella sessione d'esame. Il nuovo attestato dovra'
riportare la dicitura «duplicato» ed essere sottoposto - a cura del
centro di addestramento - al visto «per duplicato» dell'Autorita'
marittima del luogo ove si e' svolto l'esame.
3. Sul duplicato non e' prevista la firma dei componenti la
commissione esaminatrice ma deve contenere i loro nominativi con la
dicitura «firmato» e le funzioni ricoperte al momento del rilascio
dello stesso.
4. Qualora il centro di addestramento abbia cessato le attivita',
il duplicato viene rilasciato dalla Capitaneria di porto che
custodisce una copia originale dell'attestato nel fascicolo personale
dell'interessato. La copia conforme dell'attestato deve contenere la
dicitura riportata in Allegato 18.
Art. 22
Sistema di gestione della qualita'
1. Ogni centro di addestramento deve dotarsi di un Sistema di
gestione per la qualita' (SGQ) certificato dell'addestramento fornito
con la finalita' di garantire il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla normativa internazionale contenuta nella Convenzione
STCW 78 nella versione aggiornata, Regola I/8 e Sezioni A-I/8 e del
relativo Codice e dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 324/2001.
2. Il manuale, ove presente, deve essere redatto secondo le
indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001:2015 e mantenuto
aggiornato; se il manuale non e' stato redatto deve comunque essere
presente e disponibile un documento che descriva il sistema di
gestione della qualita' nonche' il campo di applicazione dell'SGQ e
le interazioni tra i vari processi.
Art. 23
Tempi di conservazione dei documenti riguardanti i corsi erogati dai
centri
1. La conservazione della documentazione e quindi la tracciabilita'
del percorso amministrativo che ha portato alla conclusione del
procedimento, deve essere di almeno cinque anni.
2. La conservazione degli attestati rilasciati ai discenti, i
verbali di frequenza, i verbali d'esame/refresh, deve essere di
almeno dieci anni.
3. Il registro unico dei verbali d'esame/frequenza/refresh e il
registro unico degli attestati devono sempre essere conservati agli
atti.
4. I documenti in formato digitale, atteso il significato pubblico
degli stessi, devono anch'essi essere conservati per un periodo non
inferiore a dieci anni, unitamente ai messaggi mail inviati tramite
PEC - Posta elettronica certificata.
Art. 24
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' svolta
dalle Capitanerie di porto competenti per territorio.
2. I centri di addestramento, al fine di consentire la prevista
attivita' di controllo, invieranno, entro l'ora successiva all'inizio
delle lezioni, esclusivamente via pec alla Capitaneria di porto
competente per territorio, l'elenco definitivo dei nominativi dei
discenti, degli istruttori/docenti e delle aule autorizzate in cui
saranno svolte le lezioni.
3. L'invio dei dati sopra indicati deve avvenire utilizzando il
prospetto in Allegato 19.
4. Tale programmazione deve essere presentata, separatamente, per
ciascun corso di addestramento.
Art. 25
Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Il presente decreto modifica le composizioni delle commissioni
di esame di cui ai singoli decreti istitutivi dei corsi secondo le
specifiche indicazioni descritte nell'Allegato 20.
3. L'allegato C, punto 5) del decreto direttoriale n. 760 del 4
giugno 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno
2024 e' sostituito con il seguente punto:
«5. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della
corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli
obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale
rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche
contemplate nei principi del manuale di gestione della
qualita'/ovvero documento che descriva il sistema di gestione della
qualita', e deve aver frequentato il corso di formazione per
formatore. Sussiste la possibilita' della nomina anche di piu'
sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso
di indisponibilita' o impedimento o alternanza (istruttore/direttore)
e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del
direttore e dei suoi sostituti dovra' essere formalizzata con lettera
d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di
addestramento. Qualora l'istruttore e' accreditato anche come
direttore o vice direttore lo stesso potra' svolgere solo una delle
due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante
l'erogazione del singolo corso.»
4. In allegato 21 sono elencate le violazioni del presente decreto
considerate di grave entita', ai fini dell'applicazione dell'art. 7
del decreto direttoriale del 18 giugno 2024, n. 850.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
circolari, le lettere circolari e singole note di chiarimento
indirizzate ai centri di addestramento, in contrasto con il presente
decreto, sono abrogate.
Roma, 3 dicembre 2024
Il Comandante generale: Carlone
Allegato 1
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 2
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 3
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 4
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 5
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 6
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 7
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 8
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 9
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 10
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 11
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 12
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 13
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 14
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 15
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 16
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 17
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 18
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 19
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 20
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
Allegato 21
<span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>