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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 3 dicembre 2024

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Punti chiave:


Questa norma disciplina i corsi di formazione per lavoratori marittimi, allineandoli agli standard internazionali STCW'78 e alle direttive sulla sicurezza marittima (PNSM) (Art. 1). Il testo definisce ruoli (direttore, discente, ecc.) e responsabilità (Art. 2), e dettaglia le procedure amministrative per i centri di formazione, inclusi calendari, esami, gestione delle assenze e rilascio di attestati (Art. 3, 7, 9, 11, 20). Sono stabiliti tempi di conservazione dei documenti (5-10 anni) (Art. 23), e sono elencate le violazioni più gravi e le relative sanzioni (Art. 25). Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025.

                     
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare, l'art. 1, comma 2, nonche' gli articoli da 41 a 44; 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Vista il «Code of Safety for Special Purpose  Ships»  di  cui  alle
Risoluzioni MSC.266(84)  del  13  maggio  2008  e  A.534(13)  del  17
novembre 1983; 
  Viste le Risoluzioni MSC. 521(106) e MSC.  527(106)  con  le  quali
sono state  introdotti  il  Capitolo  XV  relativo  alle  «Misure  di
sicurezza per  il  trasporto  personale  industriale»  ed  il  Codice
internazionale di sicurezza per le  navi  che  trasportano  personale
industriale (IP Code); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale (CAD); 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»  e
successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo  ai
contenuti dell'art. 5; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre   2023,   n.   186,   recante   regolamento   relativo   alla
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto 6 giugno 2017 relativo alle «Procedure e modalita'
di autenticazione  della  navigazione  effettuata  su  navi  battenti
bandiera estera»; 
  Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per
la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti  dei
porti»; 
  Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2022,  n.  59  e  successive
modificazioni ed integrazioni con il  quale  e'  stato  approvato  il
Programma nazionale di sicurezza marittima; 
  Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2024,  n.  850  recante  le
«Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo  svolgimento  dei
corsi di addestramento per il personale marittimo»; 
  Visti i decreti istitutivi dei seguenti corsi  di  addestramento  e
formazione della gente di mare, emanati sulla base  delle  pertinenti
regole e sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione  STCW  '78  e
delle corrispondenti regole e sezioni del predetto Codice STCW '78: 
    corso  di  sicurezza  personale  e  responsabilita'   sociali   -
P.S.S.R.; 
    corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo; 
    corsi antincendio di base e avanzato per il  personale  marittimo
inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle  navi  petroliere,
chimichiere e gasiere; 
    corso radar osservatore normale per il personale marittimo; 
    corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad  elaborazione
automatica dei dati A.R.P.A.; 
    corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca
e salvataggio; 
    corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle
navi cisterna adibite al  trasporto  di  prodotti  petroliferi  e  di
prodotti chimici; 
    corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; 
    corso di addestramento avanzato  per  le  operazioni  del  carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi; 
    corso di addestramento avanzato  per  le  operazioni  del  carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici; 
    corso di addestramento avanzato  per  le  operazioni  del  carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; 
    corso di istruzione, addestramento e certificazione del personale
imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft); 
    corso di formazione «leadership and teamwork»  per  il  personale
marittimo; 
    corso di formazione «high voltage  tecnology»  per  il  personale
marittimo; 
    corsi di istruzione e addestramento per il personale in  servizio
su navi passeggeri; 
    corso di formazione  «uso  della  leadership  e  delle  capacita'
manageriali»; 
    corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in
servizio su navi soggette al codice IGF; 
    corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in
servizio su navi soggette al codice polare; 
    corso di addestramento teorico-pratico per la  certificazione  di
marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli  di
emergenza veloci - M.A.M.S. 
    corso dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di
marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci - M.A.B.E.V.; 
    corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione
e visualizzazione della  cartografia  elettronica  (electronic  chart
display and information system - e.c.d.i.s.) - livello operativo; 
    corso di formazione e addestramento per  il  personale  marittimo
designato a svolgere compiti di security; 
    corso di  indottrinamento  alle  attivita'  di  security  per  il
personale marittimo e della familiarizzazione alla  security  per  il
personale imbarcato; 
    corso di formazione per il  conseguimento  ed  il  rinnovo  della
certificazione   di   abilitazione   all'attivita'   di    istruttore
certificato in maritime security; 
    corsi  di  formazione,  aggiornamento  e  familiarizzazione   del
personale addetto alla security per l'attribuzione della qualifica di
Company Security Officer (CSO), di Deputy  Company  Security  Officer
(DCSO), di Ship Security Officer (SSO),  di  Port  Facility  Security
Officer (PFSO), di Deputy Port Facility Security Officer (DPFSO),  di
Port Security Officer (PSO) e di Deputy Port Security Officer  (DPSO)
nonche' del personale  addetto  a  compiti  di  security,  cosi  come
indicati nei rispettivi piani di sicurezza degli impianti portuali  e
del restante personale destinato a  prestare  servizio  negli  ambiti
portuali ovvero a bordo di navi da passeggeri non  soggette  al  ISPS
Code; 
    corso di formazione per formatore; 
    corso istituzione del corso di formazione e addestramento per  il
personale marittimo in servizio sulle Wing-in-ground craft (WIG); 
  Visto  il  decreto  relativo  alle   modalita'   di   conseguimento
dell'attestato di competenza in materia di primo  soccorso  sanitario
elementare a bordo di navi mercantili; 
  Vista la direttiva  della  funzione  pubblica  del  2  luglio  2002
concernente le linee guida per le ispezioni; 
  Considerata la necessita' di coordinare in un unico provvedimento i
contenuti delle circolari emesse nel tempo sull'argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               
                
                    Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure amministrative che i
Centri di addestramento devono  soddisfare  per  lo  svolgimento  dei
corsi di addestramento e formazione professionale  per  i  lavoratori
marittimi, conformi ai requisiti della Convenzione STCW'78 nella  sua
versione aggiornata  e  per  il  personale  destinato  alla  Maritime
Security secondo il PNSM. 

                
                                                   Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto si intende per: 
    a) Centri di addestramento/formazione: Istituto, ente o  Societa'
che erogano corsi STCW e Maritime Security riconosciuti  dal  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    b) direttore del corso: responsabile dell'erogazione del corso  e
dell'intero processo addestrativo/formativo; 
    c) discente: lavoratori marittimi italiani, lavoratori  marittimi
di Stati membri dell'Unione europea o  altro  personale/soggetto  che
intende frequentare i corsi STCW secondo le disposizioni dei relativi
decreti e secondo il PNSM; 
    d) lavoratore marittimo: come definito dall'art. 2,  lettera  e),
del decreto legislativo n. 71/2015 e/o MLC,2006; 
    e) medico competente: e' il medico in possesso dei titoli  e  dei
requisiti formativi e professionali che viene nominato dalla societa'
armatrice ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo  n.  271/1999
in possesso di uno dei titoli indicati all'art.  2,  lettera  d)  del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626  come  sostituito
dall'art. 2 del decreto  legislativo  19  marzo  1996,  n.  242,  per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti  gli  altri  compiti
previsti dalla normativa di settore; 
    f) personale industriale: come definito  dal  Capitolo  XV  della
Convenzione SOLAS e dall'art. 1, comma 1 punto 49)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 435/1991; 
    g) personale speciale: come definito  dal  «Code  of  Safety  for
Special Purpose Ships» e all'art. 1 comma 1 punto 50) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 435/1991; 
    h) piloti dei porti: come definiti nel codice della navigazione e
nel relativo regolamento; 
    i) decreto istitutivo del corso di addestramento: e'  un  decreto
direttoriale, elencato nel preambolo, che introduce  nella  normativa
nazionale il  corso  di  formazione  e  addestramento  del  personale
marittimo emanato in aderenza alle previsioni delle pertinenti regole
e  sezioni  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW'78   e   successive
modifiche e integrazioni e delle corrispondenti regole e sezioni  del
codice STCW'78/95 e successive modifiche e integrazioni; 
    j) decreto  autorizzativo:  e'  il  provvedimento  amministrativo
rilasciato ai sensi del  decreto  direttoriale  n.  850/2024  del  18
giugno 2024 che consente l'erogazione di un  corso  di  addestramento
STCW solo ed esclusivamente mediante  l'utilizzo  delle  aule,  delle
attrezzature,  delle  dotazioni  didattiche,  del  corpo  docenti   e
istruttori di cui e' stata verificata, in  sede  di  istruttoria,  la
conformita' ai requisiti previsti dal decreto istitutivo del medesimo
corso; 
    k) corso refresh: e' il corso, eventualmente previsto dal decreto
istitutivo del corso di addestramento,  destinato  al  discente  gia'
formato in quella specifica materia, volto a fornire  l'aggiornamento
necessario per il mantenimento degli standard di competenza. 

                
                                                   Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai «Centri di addestramento» come
definiti  all'art.  2,  lettera  a)  ed  esclusivamente  ai  discenti
previsti dall'art. 4 per quanto attiene ai corsi STCW 78/95 nella sua
versione aggiornata di competenza  del  Comando  generale  del  Corpo
delle  capitanerie  di  porto  ai  sensi  dell'art.  5  del   decreto
legislativo  12  maggio  2015,  n.  71  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 

                
                                                   Art. 4 
 
                 Requisiti per l'ammissione ai corsi 
 
  1. Le singole tipologie di discenti sottoelencati, fermo restando i
requisiti previsti  dai  singoli  decreti  istitutivi  dei  corsi  di
addestramento,  per  l'ammissione  ai  corsi,  devono  soddisfare  le
seguenti ulteriori disposizioni: 
    a. Lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della  gente  di
mare di 1ª e 2ª categoria. 
    Partecipa   ai   corsi   solo   qualora   sia   nella   posizione
amministrativa di: 
      1) sbarco a libretto. Qualora, pero', lo  sbarco  sia  avvenuto
«per malattia o infortunio», potra' accedere alla frequenza dei corsi
solo se in possesso di certificato di fine malattia  o  di  idoneita'
post infortunio. Tale specifica  e'  parte  integrante  della  scheda
ammissione di cui Allegato 1; 
      2) sbarco con lettera di sbarco,  qualora  lo  sbarco  non  sia
stato ancora regolarizzato in Capitaneria di porto; 
      3) licenza; 
      4) libero dal servizio. 
  Per quanto attiene i punti 2), 3) e 4) il discente deve munirsi  di
lettera,  che  ne  attesti  lo  status,   firmata   dal   Comandante,
dall'armatore o societa' di gestione, (Allegato 2). Tale specifica e'
parte integrante, quale allegato,  della  scheda  ammissione  di  cui
all'Allegato 1; 
  Apposita annotazione indicante lo status di cui al comma 1, lettera
a) punti 3) e  4)  e'  apposta  sul  verbale  d'esame  unitamente  ai
riferimenti delle relative lettere. 
    b. Lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle
matricole della gente di mare. 
  Per essere ammessi  ai  corsi,  deve  essere  acquisita,  in  copia
cartacea originale ovvero in formato digitale, a cura  del  direttore
del corso: 
    i. proposta di contratto o contratto di  lavoro  da  parte  della
societa' armatrice, societa' di gestione ovvero 
    ii. proposta di contratto o contratto di lavoro  da  parte  della
societa'   appaltatrice   autorizzata   dalla   Direzione    generale
competente: 
      per i servizi di bordo ai sensi dell'art.  17  della  legge  n.
856/1986 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero 
      per l'imbarco di personale privo di libretto di navigazione  da
adibire ai servizi generali di bordo; 
    iii. La proposta di contratto o contratto di lavoro  deve  essere
sottoscritta da persona facilmente  identificabile  e  che  abbia  la
titolarita' per la firma di quel tipo di atto; 
  c. Piloti:  i  discenti  devono  munirsi  di  lettera  firmata  dal
responsabile della corporazione dei piloti (Allegato 2)  ed  allegare
copia della «licenza definitiva» (piloti effettivi)  ovvero  «licenza
provvisoria» (aspiranti piloti)  che  andra'  mostrata  in  originale
all'atto dell'ammissione al corso. 
  d.  Personale  speciale:  i   discenti   dovranno   presentare   la
dichiarazione della societa' armatrice o societa' di gestione con  la
quale si attesta che il richiedente fa parte del  personale  speciale
imbarcato  ovvero  destinato  ad  imbarcare  sulle   proprie   unita'
(Allegato 2); 
  e.  Personale  industriale:  i  discenti   devono   presentare   la
dichiarazione della societa' armatrice, societa' di gestione  con  la
quale nella  quale  si  attesta  che  il  richiedente  fa  parte  del
personale industriale imbarcato ovvero destinato ad  imbarcare  sulle
proprie unita' (Allegato 2); 
  f. Personale destinato alla maritime security di terra: i  discenti
devono  presentare  dichiarazione   della   societa'   che   gestisce
l'impianto portuale o societa' di  servizi  che  impiega  la  Guardia
particolare giurata (Allegato 2) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a. e b.  si  applicano
altresi' al lavoratore marittimo extracomunitario residente in Italia
previa presentazione di idoneo documento di riconoscimento italiano e
del codice fiscale. 
  3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di addestramento dei lavoratori
marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in  Italia  di
cui al comma 1 lettera a. la navigazione effettuata su navi  battenti
bandiera straniera deve essere annotata sul libretto  di  navigazione
secondo quanto previsto ai sensi del decreto 6 giugno 2017. 
  4.  I  discenti  dei  corsi  previsti  ed  autorizzati   da   altre
amministrazioni/enti non possono essere ammessi a frequentare i corsi
autorizzati dal Comando generale. 
  5. La tipologia dei discenti e' quella  riportata  nell'allegato  e
dovra'  essere  riportata  nella  scheda  di  ammissione  alla   voce
«Tipologia di discente» 

                
                                                   Art. 5 
 
              Propedeuticita' dei corsi Basic Training 
 
  1. I discenti per il  «Basic  training»  devono  seguire  il  sotto
riportato  ordine  cronologico  per  la  frequenza   dei   corsi   di
addestramento e formazione professionali: 
    a) corso di  sicurezza  personale  e  responsabilita'  sociali  -
P.S.S.R.; 
    b) corso di sopravvivenza e salvataggio; 
    c) corso antincendio di base. 
  Il corso di primo soccorso elementare (Elementary First  Aid),  non
soggiace alla propedeuticita' sopra indicata. 
  2. Oltre a quanto disciplinato nel precedente comma per i corsi  in
esso riportati, e' previsto un principio di propedeuticita' anche per
altri corsi di addestramento e formazione professionale descritto nei
singoli decreti istitutivi dei corsi. 
  3. La propedeuticita' dei corsi si riferisce  alla  sola  frequenza
del corso e, pertanto, potranno essere ammessi ad un corso coloro che
hanno gia' frequentato il corso propedeutico. 

                
                                                   Art. 6 
 
                  Orario giornaliero delle lezioni 
 
  1. L'arco orario giornaliero, entro cui  svolgere  le  lezioni,  e'
compreso tra le ore 8,00 e le  ore  18,30.  Entro  tale  arco  orario
possono essere previste pause - riportate sul  «Registro  del  corso»
previsto  dal  successivo  art.  15 -  purche'   non   incidano   sul
complessivo monte ore di lezioni della giornata. 
  2. L'orario delle lezioni - coerente  con  i  singoli  e  specifici
decreti autorizzativi -  non  deve  essere  superiore  alle nove  ore
giornaliere. Fanno eccezione  eventuali  nulla  osta  rilasciati  dal
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  a  valle  di  istanza
utilizzando l'Allegato 3. 
  3. Ogni programma del corso deve essere  svolto  in  modo  organico
come stabilito dal singolo decreto istitutivo  del  corso  e  ciascun
istruttore svolge esclusivamente gli argomenti di propria competenza.
E' fatta salva la possibilita' di rimodulare l'ordine di  trattazione
degli argomenti trattati nell'ambito di competenza  di  ogni  singolo
istruttore, previa comunicazione redatta come da Allegato 4. 
  4. Il tempo dedicato all'effettuazione  dell'esame  deve  rientrare
nelle ore giornaliere di cui al comma 2. 
  5. L'eventuale svolgimento di corsi il cui orario delle lezioni  e'
previsto protrarsi oltre le ore 18,30 - comunque  non  oltre  le  ore
20,00  e  senza  eccedere  le nove  ore  giornaliere  -  deve  essere
comunicato prima dell'inizio del  corso,  utilizzando  l'Allegato  5,
alla Capitaneria di porto competente per territorio e per  conoscenza
al Comando generale. L'orario e' annotato, a cura del  direttore  del
corso, nel campo note del giorno del «Registro del corso». 
  6. Eventuali necessita' di sostituzione del  corpo  istruttori  per
tipologia  di  corso,  tra  quelli  gia'   autorizzati,   dovute   ad
impedimenti, malattie o altre cause durante l'erogazione di un  corso
di  addestramento  e   formazione   devono   essere   preventivamente
comunicate - utilizzando l'Allegato 4 -  alla  Capitaneria  di  porto
competente per territorio  e  per  conoscenza  al  Comando  generale.
Quanto  sopra  fermo  restando  che  la  sostituzione   puo'   essere
effettuata  solo  con  altro  istruttore  avente  lo  stesso  profilo
professionale ed accreditato per lo stesso corso. La sostituzione  e'
annotata, a cura del direttore del corso, nel campo note  del  giorno
del registro del corso. 
  7. Eventuali necessita' di sostituzione  di  cambio  di  aula,  tra
quelle gia' autorizzate per quello  specifico  corso,  devono  essere
preventivamente  comunicate  -  utilizzando   l'Allegato   4 -   alla
Capitaneria di porto competente per territorio e  per  conoscenza  al
Comando generale. 

                
                                                   Art. 7 
 
             Calendario mensile e settimanale dei corsi 
 
  1. Ogni centro di addestramento elabora per il mese  successivo  il
calendario delle attivita', per singolo corso, utilizzando il modello
di cui all'Allegato 6. Il calendario e' trasmesso, a firma del legale
rappresentante, al Comando generale delle Capitanerie di porto e alla
Capitaneria di porto competente per territorio entro e non oltre il 7
del mese precedente. La comunicazione deve essere effettuata anche in
mancanza di una previsione delle  attivita'  e  puo'  essere  inviata
congiuntamente alla statistica mensile richiesta al  successivo  art.
13, comma 5. 
  2. Non puo' essere richiesto alle Capitanerie di  porto  competenti
per territorio l'impiego per esami di personale militare  nei  giorni
di sabato, domenica e festivi. 
  3. Per motivi di economicita' - anche a beneficio dei frequentatori
dei  corsi -  e'  consentito  invece,   nei   medesimi   giorni,   la
possibilita' di svolgere le lezioni. 
  4. E' fatto obbligo di  prevedere  un  periodo  di  inattivita'  di
almeno quindici giorni calendariali consecutivi nel mese  di  agosto.
Il centro di addestramento, a firma del legale  rappresentante,  deve
prevederlo  nel  calendario   mensile   delle   attivita'   e   darne
comunicazione solo in caso di  variazione  al  Comando  generale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e  alla  Capitaneria  di  porto
competente per territorio. 
  5. Entro e  non  oltre  il  mercoledi'  precedente  l'inizio  della
settimana successiva ogni centro di addestramento, a firma del legale
rappresentante, deve comunicare/elaborare e trasmettere il calendario
settimanale dei corsi e dei relativi esami - utilizzando l'Allegato 7
- alla Capitaneria di porto competente  per  territorio  al  fine  di
permettere una adeguata programmazione delle attivita' di competenza. 

                
                                                   Art. 8 
 
                               Assenze 
 
  1.   I   discenti,   possono   assentarsi   durante   le    lezioni
(teoria-pratica) per un totale di sessanta  minuti  durante  l'intera
erogazione del singolo  corso.  Le  ore  di  assenza  devono  essere,
comunque, recuperate durante lo svolgimento del corso medesimo. 
  2. Di tali  assenze  e  dei  relativi  recuperi  deve  essere  data
evidenza sul  «registro  del  corso».  Il  recupero  degli  argomenti
trattati durante l'assenza deve  essere  svolto  dall'istruttore  che
eroga quel punto del programma. Il recupero deve avvenire prima degli
esami e, comunque, in una fascia oraria - che non potra' eccedere  le
ore 20,00 - dedicata alla sola attivita' di recupero, senza inficiare
il regolare svolgimento del corso. 
  3. Nel caso in cui un discente sia impossibilitato a  terminare  un
corso  gia'  iniziato  lo   stesso   e'   tenuto   a   rifrequentarlo
integralmente. 

                
                                                   Art. 9 
 
                            Esami finali 
 
  1. Al completamento del corso,  ogni  discente  sostiene  un  esame
finale secondo le modalita'  disciplinate  da  ogni  singolo  decreto
istitutivo del corso. 
  2. Gli esami finali, fermo restando il rispetto  del  numero  delle
ore di lezione e del numero di giorni previsti  dai  singoli  decreti
istitutivi dei corsi, possono essere effettuati nel giorno stesso del
termine dei corsi e con le modalita' di cui al successivo comma 4. 
  3. I discenti che abbiano frequentato un corso di addestramento  ma
che, per particolari motivi, non abbiano potuto sostenere il relativo
esame   finale,   ovvero   non   lo   abbiano    superato,    possono
sostenerlo/ripeterlo, per un massimo di due volte,  in  una  sessione
d'esame successiva organizzata nel rispetto dei seguenti requisiti: 
    requisito temporale: 
      a. non oltre due mesi  dalla  data  di  conclusione  del  corso
stesso, ovvero, 
      b. oltre tale termine per i centri  di  addestramento  che  non
riescono a garantire la tempistica di  cui  alla  lettera  precedente
prevedendo una sessione  di  recupero  esami  da  concordare  con  la
Capitaneria di porto competente  per  territorio  e  procedendo  alla
modifica/integrazione del calendario esami mensile e/o settimanale di
cui all'art. 7. 
    requisito d'aula, qualora sia prevista attivita' d'aula: 
      nel  numero  massimo  consentito  dalla   capacita'   dell'aula
autorizzata per la medesima tipologia di corso. Laddove il numero dei
discenti  ecceda  la  capacita'/capienza  dell'aula  utilizzata   per
sostenere   l'esame   si   dovra'   procedere   a   suddividere   gli
esaminandi/discenti in gruppi, dandone evidenza nel  verbale  d'esame
come riportato nell'Allegato 8 dopo il campo «Nota Bene». 
  4. Fermo restando il rispetto degli orari e dei tempi previsti  dal
presente decreto, e' consentito lo  svolgimento  degli  esami  finali
anche in un'unica giornata, previ accordi con la Capitaneria di porto
territorialmente  competente  per  l'organizzazione  delle   relative
commissioni d'esame. Fermo restando la  possibilita'  di  accordi  in
sede locale, gli esami sono programmati con il fine di garantire  che
il  personale  designato  concluda  gli  stessi  entro  l'orario   di
servizio. 
  5. Il test  per  la  prova  scritta  puo'  essere  erogato  in  due
modalita': 
    a. cartacea; oppure 
    b. digitale, con l'ausilio di strumenti informatici in  modalita'
sincrona e senza connessione esterna (svolte con interazione in tempo
reale tra la commissione d'esame e i discenti). 
  Laddove i test vengano  svolti  in  modalita'  cartacea,  non  sono
ammesse correzioni. 
  I test - in numero minimo di quattro - devono essere stampati,  nel
caso di cui al punto a., o visualizzati a monitor nel caso di cui  al
punto b., in modo da contenere, per singolo test, le stesse domande e
risposte ma disposte entrambe in maniera randomica. 
  I modelli dei test devono essere rispondenti all'Allegato 9. 
  6. Le spese derivanti dalla partecipazione alle sedute di esami del
personale  militare  della  Capitaneria  di  porto   competente   per
territorio sono a carico del centro di addestramento. 
  7. Per le attivita' fuori dal comune ove ha sede la Capitaneria  di
porto di assegnazione del personale impiegato  per  esami,  le  spese
della missione sono a carico del centro di addestramento. 

                
                                                   Art. 10 
 
                  Lingua erogazione corsi ed esami 
 
  1. I centri di addestramento gia' autorizzati all'erogazione di  un
corso in lingua italiana e  che  intendono  somministrare  lo  stesso
corso anche in lingua inglese dovranno produrre la seguente ulteriore
documentazione: 
    materiale didattico, gia' autorizzato  in  lingua  italiana,  dal
quale sia possibile evincere  che  il  nuovo  materiale  in  inglese,
trasmesso,    contenga    la    stessa    organizzazione,     moduli,
rappresentazione, etc.; 
    dispensa per discenti e test di verifica in lingua  italiana  per
consentire analogo precedente confronto; 
    indicazione degli istruttori/docenti, gia' accreditati che avendo
idonea conoscenza della lingua inglese, terranno il corso; 
    aggiornamento  del  manuale  di   qualita'   inserendo   apposita
procedura che preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese. 
  2. Il positivo esito  dell'istruttoria  e'  riportato  in  apposito
«nulla osta» che costituisce annesso al decreto autorizzativo. 
  3. I centri  di  addestramento  dovranno  provvedere,  inoltre,  ad
aggiornare il manuale di qualita' inserendo  apposita  procedura  che
preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese. 

                
                                                   Art. 11 
 
                Variazione del decreto autorizzativo 
 
  1. I centri di addestramento possono richiedere una variazione  del
decreto autorizzativo al fine di aggiornare lo stesso in relazione  a
mutate esigenze e nel limite delle seguenti fattispecie: 
    a.     variazione      di      un      membro      del      corpo
docenti/istruttori/direttore/vicedirettore, 
    b. variazione di aule/apparecchiature. 
  2. Le dotazioni in uso per lo svolgimento dei corsi e del  relativo
esame  che  sono  di  continuo  utilizzo  e  sottoposte  ad  usura  e
necessita' di periodica sostituzione, ad esclusione  delle  dotazioni
fisse la cui sostituzione o modifica andrebbe ad invalidare  l'intera
efficacia  del  decreto   autorizzativo,   non   sono   soggette   ad
autorizzazione preventiva al fine di una loro sostituzione. 
  3. Il riconoscimento di una ulteriore sede operativa in capo ad  un
centro gia' autorizzato ma  situata  in  un  comune  sottoposto  alla
giurisdizione di una differente Capitaneria di porto, individuata  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000,  n.
135  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  soggiace   alla
medesima istruttoria prevista dall'art. 3 del d.d. n. 850/2024 del 18
giugno 2024 per il rilascio di  una  nuova  autorizzazione  (Allegato
10). 
  4.  L'istruttoria  per   il   rilascio   dell'autorizzazione   alla
variazione di un membro del corpo istruttori/docenti o del  direttore
o del vicedirettore e' descritta nel successivo art. 18. 
  5. L'istanza, in carta semplice, per la richiesta di variazione del
decreto  autorizzativo  al  fine  del  riconoscimento   di   aule   o
apparecchiature e' redatta secondo il modello di cui all'Allegato  11
al presente decreto. 
  6.  L'istanza  di  cui  al  comma  5,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante del soggetto  giuridico  richiedente,  e'  inviata  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia  costiera -  Reparto  VI -
Ufficio  4°  -  viale  dell'Arte   n. 16 -   00144   Roma,   mediante
comunicazione  alla  casella   di   posta   elettronica   certificata
cgcp@pec.mit.gov.it - ovvero anche a mezzo  posta  raccomandata  a/r,
corredata in tal caso anche della copia del  documento  di  identita'
della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti
gli allegati relativi alle aule o apparecchiature da autorizzare. 
  7. L'istruttoria, comprensiva del sopralluogo,  segue  la  medesima
procedura riportata nell'art. 3 del decreto direttoriale n.  850/2024
del 18 giugno 2024. 
  8. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal  personale  del
team ispettivo sono a carico del richiedente ai  sensi  dell'art.  5,
comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e  secondo  le
tariffe di cui al decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni. 
  9. Il provvedimento conclusivo del procedimento e'  adottato  entro
il termine di centottanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  di
rilascio, secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 72. 

                
                                                   Art. 12 
 
                  Registro unico dei corsi erogati 
 
  1. Presso ogni centro di addestramento e'  istituito  un  «Registro
unico dei corsi erogati». 
  2. Sul registro unico dei corsi erogati il legale rappresentante  o
il direttore del corso deve annotare in maniera consecutiva  tutti  i
corsi svolti presso il predetto centro e  rientranti  nell'ambito  di
applicazione  del  presente  decreto  comprensivo   dei   refresh   e
dell'addestramento effettuato in favore di: 
    a. piloti dei porti; 
    b. personale speciale non inserito nel ruolo d'appello; 
    c. personale industriale. 
  3. L'identificativo del corso registrato e' pertanto composto da: 
    a.  una  prima  parte  contenente  la  numerazione   progressiva,
consecutiva ed annuale su formato a sei cifre, 
    b. una seconda parte contenete l'acronimo del corso riportati  in
Allegato 12, 
    c. una terza parte indicante l'anno di erogazione del corso, 
    d. una quarta parte contenete l'acronimo che identifica  il  tipo
di discente riportato in Allegato 12, 
    e. una quinta parte eventualmente compilata per la  rettifica  di
errori. 
  4. La numerazione e' indipendente dal tipo di  corso  erogato,  che
sia un corso di refresh o meno. 
  5. Tutte le parti sono intervallate da un simbolo di divisione. 

                
                                                   Art. 13 
 
                Identificativo dei verbali rilasciati 
 
  1.  L'identificativo  del  registro   unico   dei   corsi   erogati
costituisce l'identificativo univoco dei verbali di frequenza  o  dei
verbali di esame/refresh. 
  2. L'identificativo e' riportato nell'intestazione del  verbale  di
frequenza o del verbale di esame/refresh registrato (Allegato 8)  che
e' inoltrato, in forma digitale, «PDF» via pec entro e non  oltre tre
giorni  lavorativi  alla  Capitaneria   di   porto   territorialmente
competente secondo le previsioni del successivo art. 20. 
  3. Per i piloti dei porti il centro di addestramento provvede,  con
cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre),
all'invio dei verbali di frequenza alla  Direzione  generale  per  il
mare,  il   trasporto   marittimo   e   per   vie   d'acqua   interne
(dg.tm@pec.mit.gov.it)  ed  al  Comando  generale  del  Corpo   delle
capitanerie di porto -  VI  Reparto  -  Sicurezza  della  navigazione
(cgcp@pec.mit.gov.it). 
  4. La rettifica di errori del  verbale  di  frequenza  o  di  esame
precedentemente firmato deve essere operata dalla commissione che  ha
svolto l'esame o dalle  figure  previste  che  hanno  originariamente
firmato  il  verbale  di  frequenza  e/o  di   esame/refresh.   Della
rettifica, oltre che nel registro unico  dei  corsi  erogati,  dovra'
essere data evidenza attraverso inoltro  al  Comando  generale,  alla
Capitaneria di porto competente per territorio, nonche', se previsto,
alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne. 
  5. Ogni centro di addestramento,  per  i  fini  statistici,  dovra'
provvedere  alla  compilazione  ed  inoltro  dell'apposito   stampato
predisposto dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
-  VI  Reparto  ai  fini  della  rendicontazione  delle  informazioni
relative ai corsi erogati ed esami sostenuti  in  forza  dei  decreti
autorizzativi rilasciati dal Comando generale entro e  non  oltre  il
giorno 7 del mese successivo. I dati immessi nel  foglio  di  calcolo
devono  essere  validati  dal  direttore  del  corso  o  dal   legale
rappresentante  con   apposita   dichiarazione   nella   lettera   di
trasmissione (Allegato 13) degli stessi. 

                
                                                   Art. 14 
 
                  Registrazione delle attestazioni 
 
  1. Presso ogni centro di addestramento  e'  istituito  un  registro
unico degli attestati rilasciati comprendente ogni tipologia di corso
di addestramento e formazione  regolamentato  a  mente  del  presente
decreto e comprensivo  degli  attestati  di  aggiornamento  (refresh)
laddove previsti. 
  2. Sul registro unico degli  attestati  rilasciati  dal  centro  di
addestramento il legale rappresentante o il direttore del corso  deve
annotare in maniera progressiva, cronologica ed  annuale,  tutti  gli
attestati rilasciati. 
  3. L'identificativo dell'attestato e' composto da: 
    a.  una  prima  parte  contenente  la  numerazione   progressiva,
consecutiva ed annuale su formato a sei cifre, 
    b. una seconda parte contenente l'identificativo individuato come
dall'articolo precedente estratto  dal  verbale  redatto  ovvero  dal
registro unico dei corsi erogati. 
  4. Nel caso in cui gli attestati vengano stampati prima  dell'esame
ed il discente non superi l'esame  stesso,  l'attestato  deve  essere
annullato e sul registro dovra' essere riportato  «Annullato»  ed  il
numero del relativo attestato non dovra' essere riutilizzato. 
  5. Ogni centro di addestramento dovra' provvedere alla compilazione
ed inoltro dell'apposito stampato predisposto  dal  Comando  generale
del Corpo delle capitanerie di porto -  VI  Reparto,  ai  fini  della
rendicontazione   delle   informazioni   relative   agli    attestati
rilasciati, compresivi di quelli di refresh, entro  e  non  oltre  il
giorno 7 del mese successivo. I dati  immessi  nel  file  in  formato
foglio di calcolo devono essere validati dal direttore  del  corso  o
dal legale rappresentante con apposita dichiarazione nella lettera di
trasmissione (Allegato 14) degli stessi. 
  6. Sugli attestati d'esame non deve  essere  apposto  alcun  timbro
della Capitaneria di porto. 

                
                                                   Art. 15 
 
                         Registro del Corso 
 
  1. Per ogni singolo corso da svolgere il  Centro  di  addestramento
istituisce il registro presenze dei discenti e degli istruttori, come
definito dal d.d. 18 giugno 2024, da ora in poi chiamato registro del
corso. Detto registro, conforme al modello in Allegato 15, rilegato e
compilato   giornalmente,   deve   contenere    le    presenze    dei
docente/istruttori  e  dei  discenti  attestando  le   competenze   e
conoscenze impartite ai medesimi per quanto attiene la parte  teorica
e pratica. 
  2.  Gli  istruttori  che  si  alternano  durante  l'erogazione  del
programma devono, all'inizio e  alla  fine  della  propria  parte  di
programma somministrata ai discenti, riportare la propria firma e gli
argomenti trattati, come chiarito nella seconda pagina  del  registro
del corso. 
  3. Gli orari e le firme devono essere apposti a mano. Le  ulteriori
informazioni,  invece,  possono  essere  prestampate.  Nel  caso   di
programmazione diversa da  quanto  prestampato,  le  varianti  devono
essere riportate nelle note del registro. 
  4.  Al  registro  del  corso  sono  allegate  le  schede  personali
(libretto personale) degli allievi/discenti  di  cui  all'allegato  2
punto 1.7 del d.d. 18 giugno 2024 n. 850. 

                
                                                   Art. 16 
 
           Attribuzioni e compiti del direttore del corso 
 
  1. Il direttore del corso deve essere nominato  scegliendo  fra  il
legale  rappresentante  della  ditta  o  altro  soggetto  avente   le
caratteristiche contemplate nei  principi  del  manuale  di  gestione
della qualita' ovvero documento che descriva il sistema  di  gestione
della qualita'. 
  2. Il direttore  del  corso  deve  aver  frequentato  il  corso  di
formazione per formatore. 
  3. Il direttore del corso e' il solo responsabile del  corso  e  di
tutto il processo  addestrativo/formativo.  Spetta  a  lui  applicare
scrupolosamente gli ordinamenti esistenti per  ogni  singolo  decreto
istitutivo dei corsi, nonche',  le  altre  norme  che  regolano  tali
attivita' ancorche'  non  di  competenza  del  Comando  generale.  Il
direttore del corso e', altresi', responsabile dell'addestramento per
quanto attiene i corsi di refresh. 
  4. Il direttore del corso e' responsabile del  conseguimento  degli
obiettivi indicati nel progetto addestrativo/formativo  in  relazione
alla  tipologia  di  corso  erogato  nonche'  della   regolarita'   e
legittimita' degli  atti  amministrativi  e  professionali  posti  in
essere  nello  svolgimento  dell'intero  corso  di  addestramento   e
formazione, ivi compresi tutti gli atti preparatori e vincolanti  per
l'ammissione al corso e di tutto il carteggio documentale al fine  di
permettere alla commissione di valutare se ogni discente possa essere
ammesso alla sessione d'esame. 
  5.  Il  direttore  del  corso  svolge,  altresi',  l'attivita'   di
coordinamento e valutazione degli istruttori/esperti autorizzati  per
i singoli corsi ed il monitoraggio, aggiornamento  e  la  valutazione
delle attivita' dell'apprendimento. 
  6. Qualora il  direttore  del  corso  sia  accreditato  anche  come
istruttore, lo stesso, durante l'erogazione del singolo corso, potra'
svolgere solo una delle due funzioni (direttore o istruttore). 
  7. La nomina del direttore dovra' essere formalizzata  con  lettera
d'incarico  da  parte  del  legale  rappresentante  del   centro   di
addestramento. 
  8.  Ai  fini  dell'organizzazione  teorico-pratica  del  corso   il
direttore: 
    i. garantisce la coerenza del processo  addestrativo/formativo  e
la sua aderenza  al  decreto  istitutivo  del  corso  ed  al  decreto
autorizzativo per i singoli corsi; 
    ii. promuove la progettazione, il coordinamento e la  valutazione
delle  attivita'  addestrative/formative  teoriche  e   pratiche   in
conformita' agli indirizzi  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto in collaborazione con gli istruttori/docenti nel
rispetto della loro autonomia di insegnamento; 
    iii.     affida     l'insegnamento      tecnico-pratico      agli
istruttori/docenti accreditati e ne coordina lo svolgimento; 
    iv. promuove e  assicura  processi  di  valutazione  formativa  e
certificativa del discente; 
    v. vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la
frequenza dei discenti sia le modalita' di svolgimento dell'attivita'
teorico-pratica; 
    vi.  coordina  il  collegio  degli   istruttori/docenti   laddove
istituito; 
    vii.  garantisce  il  corretto  funzionamento  dell'attivita'  di
segreteria; 
    viii. cura l'organizzazione degli interventi formativi; 
    ix. verifica l'identita' dei discenti per l'ammissione ai singoli
corsi di addestramento provvedendo alla compilazione del form di  cui
all'Allegato 1, con il quale da' atto  di  aver  verificato  tutti  i
requisiti di ammissione in base al decreto istitutivo del corso e del
presente  decreto.  Compila,  quindi,  la  scheda  ed  il   carteggio
necessario per ammettere il  discente  alla  frequenza  del  corso  e
successivamente dell'esame; 
    x. verificare la corretta compilazione dei registri e dei verbali
unitamente alla commissione; 
    xi.  coordina  e  supervisiona  gli   aspetti   organizzativo   -
logistici; 
    xii. e' presente durante lo svolgimento degli esami; 
    xiii. e' presente all'apertura ed alla chiusura della giornata di
corso. 
  9.  In  seno  alla  commissione,  il  direttore  del  corso  dovra'
presenziare  e  vigilare,  unitamente   agli   altri   attori   della
commissione, su tutte le  fasi  d'esame  (preparazione,  svolgimento,
valutazione e rilascio attestati). 
  10.  All'atto  dell'insediamento  della  commissione  d'esame,   il
direttore del corso: 
    i. predispone e presenta il dossier del discente comprensivo di: 
      a. scheda di ammissione al corso - secondo il  modello/form  di
cui all'Allegato 1- di ogni singolo discente, debitamente firmata dal
direttore,  che  attesta  l'ammissione  al   corso   con   l'evidenza
documentale del possesso dei requisiti previsti in  base  ai  decreti
istitutivi dei corsi; 
      b. registro del corso; 
      c. eventuale lettera di licenza e/o idoneita'  da  rientro  per
malattia o infortunio; 
      d. laddove il discente stia sostenendo l'esame per la seconda o
terza volta, come previsto dall'art. 9,  dovra'  integrare  anche  il
dossier discente con il verbale dal quale e' risultato  essere  stato
giudicato «non idoneo»; 
    ii. garantisce la presenza  di  personale  istruttore  competente
nelle diverse aree e discipline d'esame, in qualita' di membro,  come
disciplinato dai singoli decreti istitutivi dei corsi; 
    iii. predispone il previsto verbale d'esame (per ogni corso)  che
sara' firmato in originale, in duplice copia, da tutti  i  componenti
della commissione d'esame; 
    iv. predispone il previsto verbale di frequenza che sara' firmato
in originale, in duplice copia, dal solo direttore del  corso  e  dal
membro/segretario; 
    v. presenta ove previsto i moduli riportanti il  dettaglio  delle
valutazioni  firmati  in  originale  da  tutti  i  componenti   della
commissione d'esame; 
    vi. predispone la stampa del test di  esame,  alla  presenza  del
presidente di commissione, secondo le modalita' di  cui  all'art.  9,
comma 5. 

                
                                                   Art. 17 
 
                       Vicedirettore del corso 
 
  1. Il vicedirettore  sostituisce  il  direttore,  in  caso  di  sua
assenza. 
  2. Il vicedirettore deve avere i medesimi requisiti previsti per il
direttore di cui all'art. 16, comma 1. 
  3.  Nel  periodo  di  sostituzione,   il   vicedirettore,   qualora
accreditato anche come istruttore, non potra'  svolgere  tale  ultima
funzione. 
  4.  Sussiste  la  possibilita'   della   nomina   anche   di   piu'
vicedirettori del corso  che  sostituiscono  lo  stesso  in  caso  di
indisponibilita' o impedimento o alternanza (istruttore-direttore)  e
che siano in possesso dei medesimi requisiti. 
  5. Il vicedirettore, laddove ricopra le funzioni di  direttore  per
l'intera erogazione di un corso, sara' equiparato  al  direttore  del
corso in ogni attivita' e dovra' attenersi a tutte le disposizioni di
cui all'art. 16. 
  6. La nomina  del  vicedirettore  dovra'  essere  formalizzata  con
lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del  centro  di
addestramento. 

                
                                                   Art. 18 
 
                          Corpo istruttori 
 
  1. Il Corpo istruttori, originariamente autorizzato  all'erogazione
del  corso   e   ricompreso   nell'elenco   riportato   nel   decreto
autorizzativo, puo' essere oggetto di revisione. 
  2. Il legale rappresentante puo' richiedere, utilizzando il modello
di comunicazione, riportato in allegato 16,  l'accreditamento  di  un
nuovo   istruttore/docente   allegando   all'istanza   la    prevista
documentazione richiesta dal decreto istitutivo del  corso  che  puo'
essere autocertificata secondo il modello in allegato 17 e la lettera
di incarico come da Allegato 3 del decreto direttoriale  n.  850/2024
richiamato in premessa. 
  3.  Il  Comando  generale  avvia  un'istruttoria  per  il  rilascio
dell'autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo ed il
provvedimento  conclusivo  del  procedimento  e'  adottato  entro  il
termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza ai sensi  della
legge n. 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo. 
  4. Le spese  derivanti  dalle  attivita'  espletate  dal  personale
dell'ufficio sono a carico del  richiedente  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e  secondo  le
tariffe di cui al decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni. 
  5.  L'accreditamento  cessa  alla  naturale  scadenza  del  decreto
autorizzativo al corso. 

                
                                                   Art. 19 
 
Rappresentante dell'Autorita' marittima componente della  commissione
                               d'esame 
 
  1. Il rappresentante dell'Autorita' marittima, qualora nominato, in
relazione alla tipologia di esame,  svolge  il  ruolo  di  presidente
della commissione di esame  con  funzioni  di  garante  del  regolare
svolgimento della  prova  d'esame  senza  entrare  nel  merito  della
valutazione della stessa. E' designato con provvedimento del Capo del
Compartimento marittimo o suo delegato. 
  2. Il Capo del Compartimento marittimo o suo  delegato  provvede  a
familiarizzare il personale militare individuato quale presidente  di
commissione  dando  evidenza  documentale   della   familiarizzazione
effettuata, nel  caso  in  cui  tale  personale  non  sia  mai  stato
incaricato di partecipare alla commissione in qualita' di  presidente
prima della pubblicazione del presente decreto. 
  3. Il giudizio di valutazione della prova pratica, ove prevista dal
decreto  istitutivo  del  corso,  spetta  ai  membri  di  commissione
«tecnici»  del  Centro   di   addestramento   e   formazione   e   il
rappresentante del Corpo delle capitanerie di porto verifica la  sola
regolarita' dello svolgimento. 
  4.   Al   presidente   di   commissione,    quale    rappresentante
dell'Autorita' marittima, spetta il compito di verificare il rispetto
delle  disposizioni  che   regolano   l'erogazione   dei   corsi   di
addestramento da parte del centro di addestramento  provvedendo,  ove
ne ricorrano i  presupposti,  a  sanzionare  le  violazioni  commesse
secondo la normativa vigente. 
  5. Il presidente: 
    i. verifica la regolare compilazione del  registro  del  corso  e
delle schede di ammissione; 
    ii. verifica che il numero  di  discenti  non  sia  superiore  al
numero massimo  di  partecipanti  ammessi  per  ciascun  corso,  come
riportato  nei  decreti  istitutivi   dei   corsi   e   nel   decreto
autorizzativo dal centro di addestramento; 
    iii. verifica i requisiti di ammissione agli esami dei  discenti,
ai sensi dell'art. 4, siano quelli previsti per lo specifico corso; 
    iv. accerta che i test per la prova scritta siano  in  linea  con
l'art. 9, comma 5; 
    v. e' presente, unitamente agli altri membri  della  commissione,
durante la predisposizione degli elaborati e dei relativi correttori,
verificando che sia apposto l'orario della stampa come da allegato 9; 
    vi.  verifica  l'identita'  dei  discenti  ammessi   agli   esami
attraverso il controllo dei sottoelencati documenti in originale: 
      a. il libretto di navigazione per gli iscritti nelle  matricole
della Gente di mare di 1 e 2 categoria e, 
      b. un documento di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  e
codice fiscale per i non iscritti; 
    vii. accerta che non  siano  impiegati  dispositivi  elettronici,
telefonini e/o di fotoriproduzione; 
    viii. firma o sigla,  unitamente  ai  membri  della  commissione,
tutte le facciate dei fogli che compongono l'elaborato; 
    ix. procede unitamente agli altri membri della commissione,  alla
correzione degli elaborati dando evidenza delle risposte errate; 
    x. appone la propria firma unitamente  a  tutti  i  membri  della
commissione accanto al voto ed al giudizio  di  idoneita'/inidoneita'
nella prima pagina dell'elaborato; 
    xi. comunica al discente l'esito della prova d'esame sostenuta; 
    xii. verifica l'annullamento di eventuali attestati  di  esame  -
predisposti  prima  dell'esame  stesso  -  che  non  possono   essere
consegnati per assenza del discente ovvero  per  mancato  superamento
della prova; 
    xiii. accerta che le aule  e  le  attrezzature  utilizzate  siano
quelle autorizzate nel decreto autorizzativo del corso; 
    xiv. verifica ed accerta il carteggio relativo  all'addestramento
effettuato in precedenza nel caso si dovesse procedere all'ammissione
agli esami di  discenti  che  abbiano  frequentato  corsi  precedenti
(cosiddetti «recuperi»). 

                
                                                   Art. 20 
 
                  Verbale d'esame/frequenza/refresh 
 
  1.  Il  verbale   d'esame/frequenza/refresh   deve   contenere   le
informazioni di cui all'Allegato 8. 
  2. Al termine dell'esame il verbale d'esame/frequenza/refresh  deve
essere stampato, in due originali, con pagine  retro-bianche  barrate
aggiungendo la  dicitura  «PAGINA  VUOTA».  Il  verbale  puo'  essere
stampato anche fronteretro e nel caso di pagina vuota, dovra'  essere
riportata la dicitura sopra citata. 
  3. I due verbali di esame, con  firme  autografe  in  originale  su
ciascun foglio, devono essere conservati  agli  atti  del  centro  di
addestramento e della Sezione Gente  di  mare  della  Capitaneria  di
porto competente per territorio. 
  4. La compilazione  del  verbale  d'esame  deve  essere  realizzata
mediante l'utilizzo di strumento informatico di  supporto.  Non  sono
ammesse modifiche a penna sul verbale e  nel  caso  vengano  rilevati
errori/difformita' dopo la firma il verbale deve  essere  riprodotto,
dopo la correzione, e trasmesso, nella sua versione corretta, dopo la
nuova sottoscrizione da parte di tutti i  membri  della  commissione.
Nell'ultima pagina del verbale rettificato si  apporra'  la  seguente
dicitura: «N.B. Il presente verbale risulta rettificato,  rispetto  a
quello inoltrato in data ..... con protocollo  .....,  per  (spiegare
sinteticamente le motivazioni): .....; 
  5. Copia del verbale d'esame/refresh, scannerizzata in formato pdf,
deve essere inviata, via pec entro il terzo giorno  lavorativo  dalla
conclusione dell'esame, alla Capitaneria  di  porto  territorialmente
competente ed al Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto VI Reparto - Sicurezza della navigazione (cgcp@pec.mit.gov.it). 
  6. A ciascun discente risultato idoneo, la commissione rilascia due
attestati di superamento del corso. Uno e' conservato dal  discendete
mentre l'altro con l'indicazione «SECONDA COPIA IN ORIGINALE  PER CP»
sara' consegnato,  sempre  a  cura  del  discente,  al  Compartimento
marittimo di iscrizione per la successiva trascrizione nei  documenti
matricolari. Per il lavoratore marittimo italiano non iscritto  nelle
matricole, la seconda copia in originale e' consegnata  dal  discente
alla Capitaneria di porto dallo stesso  scelta  per  la  compilazione
dell'Allegato II. 

                
                                                   Art. 21 
 
 Rilascio Duplicati degli attestati dei corsi di addestramento STCW 
 
  1. Il discente puo' richiedere il rilascio di un  duplicato  di  un
attestato di addestramento in caso di  smarrimento  o  furto,  previa
denuncia alle  Autorita'  di  polizia.  Il  duplicato  potra'  essere
richiesto, altresi', qualora l'attestato sia deteriorato. 
  2. I centri di addestramento possono procedere al  rilascio  di  un
«duplicato» dell'attestato del  corso,  previa  verifica  degli  atti
relativi  a  quella  sessione  d'esame.  Il  nuovo  attestato  dovra'
riportare la dicitura «duplicato» ed essere sottoposto - a  cura  del
centro di addestramento - al  visto  «per  duplicato»  dell'Autorita'
marittima del luogo ove si e' svolto l'esame. 
  3. Sul duplicato  non  e'  prevista  la  firma  dei  componenti  la
commissione esaminatrice ma deve contenere i loro nominativi  con  la
dicitura «firmato» e le funzioni ricoperte al  momento  del  rilascio
dello stesso. 
  4. Qualora il centro di addestramento abbia cessato  le  attivita',
il  duplicato  viene  rilasciato  dalla  Capitaneria  di  porto   che
custodisce una copia originale dell'attestato nel fascicolo personale
dell'interessato. La copia conforme dell'attestato deve contenere  la
dicitura riportata in Allegato 18. 

                
                                                   Art. 22 
 
                 Sistema di gestione della qualita' 
 
  1. Ogni centro di addestramento  deve  dotarsi  di  un  Sistema  di
gestione per la qualita' (SGQ) certificato dell'addestramento fornito
con la finalita'  di  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
stabiliti dalla normativa internazionale contenuta nella  Convenzione
STCW 78 nella versione aggiornata, Regola I/8 e Sezioni A-I/8  e  del
relativo Codice e dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 324/2001. 
  2. Il  manuale,  ove  presente,  deve  essere  redatto  secondo  le
indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO  9001:2015  e  mantenuto
aggiornato; se il manuale non e' stato redatto deve  comunque  essere
presente e disponibile  un  documento  che  descriva  il  sistema  di
gestione della qualita' nonche' il campo di applicazione  dell'SGQ  e
le interazioni tra i vari processi. 

                
                                                   Art. 23 
 
Tempi di conservazione dei documenti riguardanti i corsi erogati  dai
                               centri 
 
  1. La conservazione della documentazione e quindi la tracciabilita'
del percorso amministrativo  che  ha  portato  alla  conclusione  del
procedimento, deve essere di almeno cinque anni. 
  2. La conservazione  degli  attestati  rilasciati  ai  discenti,  i
verbali di frequenza,  i  verbali  d'esame/refresh,  deve  essere  di
almeno dieci anni. 
  3. Il registro unico dei  verbali  d'esame/frequenza/refresh  e  il
registro unico degli attestati devono sempre essere  conservati  agli
atti. 
  4. I documenti in formato digitale, atteso il significato  pubblico
degli stessi, devono anch'essi essere conservati per un  periodo  non
inferiore a dieci anni, unitamente ai messaggi mail  inviati  tramite
PEC - Posta elettronica certificata. 

                
                                                   Art. 24 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La vigilanza sull'applicazione del presente  decreto  e'  svolta
dalle Capitanerie di porto competenti per territorio. 
  2. I centri di addestramento, al fine  di  consentire  la  prevista
attivita' di controllo, invieranno, entro l'ora successiva all'inizio
delle lezioni, esclusivamente  via  pec  alla  Capitaneria  di  porto
competente per territorio, l'elenco  definitivo  dei  nominativi  dei
discenti, degli istruttori/docenti e delle aule  autorizzate  in  cui
saranno svolte le lezioni. 
  3. L'invio dei dati sopra indicati  deve  avvenire  utilizzando  il
prospetto in Allegato 19. 
  4. Tale programmazione deve essere presentata,  separatamente,  per
ciascun corso di addestramento. 

                
                                                   Art. 25 
 
             Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025. 
  2. Il presente decreto modifica le composizioni  delle  commissioni
di esame di cui ai singoli decreti istitutivi dei  corsi  secondo  le
specifiche indicazioni descritte nell'Allegato 20. 
  3. L'allegato C, punto 5) del decreto direttoriale  n.  760  del  4
giugno 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12  giugno
2024 e' sostituito con il seguente punto: 
    «5. Il  direttore/vicedirettore  del  corso,  responsabile  della
corretta  implementazione  del  corso  e  del  raggiungimento   degli
obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra  il  legale
rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche
contemplate   nei   principi   del   manuale   di   gestione    della
qualita'/ovvero documento che descriva il sistema di  gestione  della
qualita',  e  deve  aver  frequentato  il  corso  di  formazione  per
formatore. Sussiste  la  possibilita'  della  nomina  anche  di  piu'
sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso
di indisponibilita' o impedimento o alternanza (istruttore/direttore)
e che siano  in  possesso  dei  medesimi  requisiti.  La  nomina  del
direttore e dei suoi sostituti dovra' essere formalizzata con lettera
d'incarico  da  parte  del  legale  rappresentante  del   centro   di
addestramento.  Qualora  l'istruttore  e'  accreditato   anche   come
direttore o vice direttore lo stesso potra' svolgere solo  una  delle
due  funzioni  (direttore/vice  direttore   o   istruttore)   durante
l'erogazione del singolo corso.» 
  4. In allegato 21 sono elencate le violazioni del presente  decreto
considerate di grave entita', ai fini dell'applicazione  dell'art.  7
del decreto direttoriale del 18 giugno 2024, n. 850. 
  5. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
circolari,  le  lettere  circolari  e  singole  note  di  chiarimento
indirizzate ai centri di addestramento, in contrasto con il  presente
decreto, sono abrogate. 
 
    Roma, 3 dicembre 2024 
 
                                      Il Comandante generale: Carlone 

                
                                                                               Allegato 1 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 2 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 3 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 4 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 5 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 6 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 7 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 8 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                               Allegato 9 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 10 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 11 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 12 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 13 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 14 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 15 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 16 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 17 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 18 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 19 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 20 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>
 

                
                                                                              Allegato 21 
 
              <span>Parte di provvedimento in formato grafico</span>