IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei
Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Citta' metropolitana
di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto
Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di
Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e
dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in
Provincia di Siena;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato eventi hanno
causato esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture
viarie, a edifici pubblici e privati, nonche' danni alla rete dei
servizi essenziali;
Ravvisata la necessita' di operare un raccordo con la gestione
commissariale gia' in essere, di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024,
per gli eventi che hanno interessato i medesimi territori a partire
dal 18 settembre scorso;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in
rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Dispone:
Art. 1
Raccordo tra la gestione commissariale di cui all'OCDPC n. 1112/2024
e il presente contesto emergenziale
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana, gia'
Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22
novembre 2024, opera in qualita' di Commissario delegato anche per il
presente contesto emergenziale, assicurando il necessario raccordo
tra le due gestioni.
2. A tal fine, si applicano integralmente, fino al termine di
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 25 novembre 2024 indicata in premessa, le
disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e all'art. 12
della citata OCDPC n. 1112/2024.
3. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 2, i
termini previsti dalla predetta OCDPC n. 1112/2024 sono aggiornati,
in relazione al contesto emergenziale in rassegna, come segue:
i) i termini per la presentazione della rimodulazione del piano
degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, a valere sulle
risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25
novembre 2024, nonche' per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni
di cui all'art. 4, comma 1, decorrono dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza;
ii) l'obbligo di relazione trimestrale della rimodulazione del
piano di cui alla lettera i) viene assolto secondo le modalita' e le
tempistiche indicate nell'art. 10.
Art. 2
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse
autorizzate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre
2024 in relazione al presente contesto emergenziale, che sono versate
nella contabilita' speciale gia' aperta ai sensi dell'art. 9, comma
2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 1112 del 22 novembre 2024.
2. Considerata la sovrapposizione temporale degli eventi, ai fini
della copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa
individuate nella citata ordinanza n. 1112/2024, in occasione di
rimodulazioni ed integrazioni del Piano degli interventi e' possibile
utilizzare indistintamente sia le risorse di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 sia quelle di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, nonche' le
ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del decreto
legislativo n. 1 del 2018.
Art. 3
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante
dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso
dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data
di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni
agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra
la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18
dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di
sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta
giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la
banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni
nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25
novembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro tale data.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2024
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano