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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 6 dicembre 2024

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Questa norma dichiara lo stato di emergenza per i danni causati da eventi meteorologici eccezionali in diverse zone della Toscana (Premessa), dal 17 al 18 Ottobre 2024. Il Commissario delegato gestirà gli interventi urgenti, integrandoli con quelli già in corso [(Art. 1)](#Art. 1). I fondi necessari provengono da delibera del Consiglio dei Ministri e possono essere usati flessibilmente per le varie spese [(Art. 2)](#Art. 2). Le rate dei mutui per chi ha subito danni agli immobili o alle attività commerciali/agricole possono essere sospese [(Art. 3)](#Art. 3), e questo evento è considerato causa di forza maggiore. [(Art. 3)](#Art. 3) Le banche devono informare i cittadini di questa possibilità.

                     
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre  2024,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 17 e  18  ottobre  2024  nel  territorio  dei
Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della  Citta'  metropolitana
di  Firenze,  dei  Comuni  di  Campiglia  Marittima,  di   Castagneto
Carducci, di Cecina, di  Sassetta  e  di  Suvereto  in  Provincia  di
Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e
dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in
Provincia di Siena; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone; 
  Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato eventi hanno
causato esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle  infrastrutture
viarie, a edifici pubblici e privati, nonche'  danni  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Ravvisata la necessita' di operare  un  raccordo  con  la  gestione
commissariale gia' in essere,  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 1112 del  22  novembre  2024,
per gli eventi che hanno interessato i medesimi territori  a  partire
dal 18 settembre scorso; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               
                
                    Art. 1 
 
Raccordo tra la gestione commissariale di cui all'OCDPC n.  1112/2024
                 e il presente contesto emergenziale 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui  in  premessa,  il  Presidente  della  Regione  Toscana,  gia'
Commissario delegato ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  1112  del  22
novembre 2024, opera in qualita' di Commissario delegato anche per il
presente contesto emergenziale, assicurando  il  necessario  raccordo
tra le due gestioni. 
  2. A tal fine, si  applicano  integralmente,  fino  al  termine  di
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio
dei  ministri  del  25  novembre  2024  indicata  in   premessa,   le
disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e  all'art.  12
della citata OCDPC n. 1112/2024. 
  3. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma  2,  i
termini previsti dalla predetta OCDPC n. 1112/2024  sono  aggiornati,
in relazione al contesto emergenziale in rassegna, come segue: 
    i) i termini per la presentazione della rimodulazione  del  piano
degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, a  valere  sulle
risorse di cui alla  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
novembre 2024, nonche' per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni
di cui all'art. 4, comma 1, decorrono  dalla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza; 
    ii) l'obbligo di relazione trimestrale  della  rimodulazione  del
piano di cui alla lettera i) viene assolto secondo le modalita' e  le
tempistiche indicate nell'art. 10. 

                
                                                   Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con  le  risorse
autorizzate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre
2024 in relazione al presente contesto emergenziale, che sono versate
nella contabilita' speciale gia' aperta ai sensi dell'art.  9,  comma
2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile n. 1112 del 22 novembre 2024. 
  2. Considerata la sovrapposizione temporale degli eventi,  ai  fini
della  copertura  finanziaria  delle  diverse  tipologie   di   spesa
individuate nella citata ordinanza  n.  1112/2024,  in  occasione  di
rimodulazioni ed integrazioni del Piano degli interventi e' possibile
utilizzare indistintamente sia le risorse di cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 sia  quelle  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, nonche'  le
ulteriori risorse finanziarie che potranno  essere  rese  disponibili
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018. 

                
                                                   Art. 3 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1.  In  ragione  del  grave   disagio   socio-economico   derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura  commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel  caso
dell'agricoltura svolta nei terreni  franati  o  alluvionati,  previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli  istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data
di cessazione dello stato di emergenza  come  nel  caso  dei  terreni
agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando  tra
la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18
dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema  di
sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta
giorni, per l'esercizio della facolta'  di  sospensione.  Qualora  la
banca o l'intermediario finanziario non  fornisca  tali  informazioni
nei termini e con i contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  25
novembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le  rate  in
scadenza entro tale data. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 dicembre 2024 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano